Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 16 Categorie funzionali (destinazioni d’uso): definizioni e loro articolazioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle seguenti “categorie funzionali” principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all’ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente capo e della disciplina concernente le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici di cui al successivo Titolo V, il PO suddivide la categoria funzionale principale denominata “Direzionale e di servizio”, di cui alla lettera e) del comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.1) direzionale e servizi privati;
  • e.2) servizi pubblici;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo articolo 17. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti i passaggi dall’una all’altra delle sub categorie funzionali sopra in elenco.

3. Al successivo art.17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l’articolazione delle suddette categorie funzionali principali in sub categorie funzionali (“destinazioni d’uso”), ritenute caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell’ambito della medesima categoria funzionale principale, fatte salve specifiche limitazioni o condizionamenti stabiliti dal PO con riferimento alle diverse articolazioni del territorio comunale in ragione degli obiettivi del piano e/o delle oggettive condizioni insediative.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05