Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 4 Strumenti e modalità di attuazione del Piano Operativo

1. Le previsioni del PO, così come puntualmente disciplinato dalle presenti norme, si attuano mediante:

• Interventi diretti soggetti a titoli abilitativi edilizi, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, talora con rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo;

• Progetti unitari convenzionati, come definiti all’art.121 della L.R. 65/2014;

• Piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali;

• Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, con valore o meno di Piano attuativo, come definiti e disciplinati dalle vigenti norme regionali e all’art. 142 delle presenti norme;

• Progetti di opera pubblica, anche mediante ricorso alle diverse forme del PPP, così come disciplinato dall’ordinamento vigente.

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale dare attuazione ai singoli interventi di trasformazione e/o riqualificazione di iniziativa pubblica previa definizione di specifici masterplan, ovvero di strumenti di indirizzo strategico e programmatico, non aventi natura conformativa della disciplina dei suoli, ma di orientamento e coordinamento complessivo degli interventi/azioni di trasformazione e/o di valorizzazione degli specifici ambiti urbani e territoriali interessati. Il masterplan costituisce pertanto quadro di riferimento per la programmazione temporale degli interventi e delle azioni progettuali, assolvendo ad una funzione di snodo tra il quadro previsionale del Piano Operativo e la progettazione dei singoli interventi di iniziativa pubblica. I masterplan, di norma dovranno comprendere:

• quadro conoscitivo di riferimento

• quadro progettuale delle azioni di trasformazione, riqualificazione e/o valorizzazione, sia di natura fisico-spaziale sia di natura immateriale;

• verifica di coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica ed altri strumenti di programmazione e/o regolamentari aventi incidenza rispetto alle tematiche trattate;

• programmazione degli interventi e/o delle macro-fasi attuative

• individuazione dei soggetti coinvolti, interni ed esterni all’Ente, nel processo attuativo

• individuazione strumenti attuativi e relative fonti di finanziamento.

Il Piano Operativo individua, negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, gli ambiti urbani e territoriali da assoggettare in via prioritaria alla redazione di masterplan. Tale perimetrazione assume valore indicativo e non prescrittivo; è, inoltre, fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di estendere l’utilizzo di tali strumenti a ulteriori ambiti urbani laddove ritenuto utile per una migliore programmazione e coordinamento degli interventi pubblici.

Nelle more della definizione e approvazione dei masterplan, operano comunque le specifiche diposizioni contenute nelle presenti Norme con riferimento ai diversi ambiti urbani e territoriali individuati.

3. Gli interventi di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi edilizi previsti dal PO sono identificati, in ragione della loro natura ed entità, secondo la seguente ripartizione, e individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, così come disciplinato al Capo III del Titolo VI e al Capo VIII del Titolo VII:

• Aree di trasformazione strategiche ATS (art.119)

• Aree di trasformazione di nuovo insediamento AT, ricomprese nel territorio urbanizzato (art 119) e nel territorio rurale (art. 168);

• Aree di riqualificazione ATR, ricomprese nel territorio urbanizzato (art.119) e nel territorio rurale (art. 168);

• Aree di completamento AC ricomprese nel territorio urbanizzato (art. 120)

• Lotti di completamento LC ricomprese nel territorio urbanizzato (art. 121).

4. I principali interventi di trasformazione o di riqualificazione degli assetti insediativi sono soggetti a piano attuativo e/o progetto unitario convenzionato, o progetto di opera pubblica; le previsioni di minore rilevanza o complessità sono attuabili mediante intervento urbanistico-edilizio diretto, talora subordinato alla preventiva sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d’obbligo, così come puntualmente indicato nelle presenti norme e nelle specifiche schede normative.

5. Sugli edifici e nelle aree diverse da quelle di cui al precedente comma 2, salvo diverse diposizioni dettate dalle presenti norme per specifiche fattispecie, si opera mediante intervento edilizio diretto.

6. Per interventi volti a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico è facoltà dell’Amm.ne Comunale di procedere all’approvazione di specifici Piani di Intervento per la Rigenerazione Urbana, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Tali Piani di Intervento - riferiti prioritariamente alle aree urbane connotate da condizioni di degrado di cui al Dossier QCD.A1 parte integrante del quadro conoscitivo del Piano che potrà essere oggetto di ulteriore implementazione con specifico atto - sono volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere comprendenti interventi di:

• riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;

• riqualificazione delle aree degradate;

• riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;

• recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;

• riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

L’approvazione del Piano di Intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, costituisce integrazione dei contenuti del presente Piano Operativo e degli eventuali atti comunali di governo del territorio che disciplinano l’area urbana oggetto di intervento.

7. Per interventi di riqualificazione e/o di recupero che si caratterizzino per una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private, è altresì facoltà dell’Amm./ne Comunale di dare attuazione a talune previsioni del Piano Operativo mediante l’approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Ogni Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa comprende prioritariamente una o più delle Aree di Trasformazione di Riqualificazione (ATR), così come definite all’art.119 delle presenti norme, ovvero una o più delle aree urbane connotate da condizioni di degrado, così come individuate nell’elaborato QCD.A1 “Dossier Ricognizione Aree degradate” che è parte integrante del quadro conoscitivo del presente PO, potendo altresì interessare ulteriori aree ed ambiti urbani funzionali agli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione del Programma.

L’adozione e successiva approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa, nel rispetto di quanto sopra specificato e in attuazione delle previsioni contenute nel Piano Operativo, non costituisce variante urbanistica.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05