Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 5 Disciplina della perequazione e compensazione

1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dalle presenti Norme si danno le seguenti definizioni.

2. Perequazione

Si intende per perequazione l’attribuzione di diritto edificatorio uniforme a tutte le proprietà dei suoli in analogo stato di fatto e di diritto, per la realizzazione di una trasformazione urbanistica prevista dal Piano Operativo in una o più aree anche non contigue, unitariamente comprese in comparto urbanistico.

3. Compensazione

Si intende per compensazione l’attribuzione di diritti edificatori in sostituzione delle indennità di esproprio o altro indennizzo derivante dall’apposizione di vincoli urbanistici.

4. Comparto urbanistico

Si intende per comparto urbanistico l’unità minima per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana consistenti in ristrutturazioni urbanistiche, nuove edificazioni, sostituzioni, delocalizzazioni e rilocalizzazioni, in conformità alle previsioni del presente Piano Operativo, per l’applicazione della perequazione, della compensazione e delle premialità. Il comparto si attua mediante piano attuativo o progetto unitario convenzionato ad opera dei soggetti interessati, così come disciplinato dalle presenti Norme con riferimento alle Aree di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Capo III del Titolo VI e al Capo VIII del Titolo VII.

5. Il presente Piano Operativo utilizza la perequazione e la compensazione urbanistica, di cui agli artt. 100 e 101 della L.R. 65/2014, al fine di realizzare insediamenti ben contestualizzati, tramite i quali accrescere le dotazioni urbane, le prestazioni sociali ecosistemiche e ambientali del territorio.

Per quanto sopra, in applicazione dei principi della perequazione e della compensazione, è posta a carico degli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica la cessione e/o la realizzazione di standard/dotazioni territoriali quali le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità, le aree di verde, oltre gli standard di cui al D.M. 1444/1968, per realizzare l’assetto urbano confacente al raggiungimento degli obiettivi di qualità funzionale fissati dal presente Piano Operativo e dal Piano Strutturale. La realizzazione di tali opere pubbliche e/o la cessione gratuita delle aree rientrano nell’ambito dell’ordinaria corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione aventi natura di corrispettivo di diritto pubblico.

6. Ai fini di quanto sopra stabilito, il presente Piano Operativo individua comparti urbanistici, assoggettati a piano attuativo o progetto unitario convenzionato, regolati tramite apposite “schede normative e di indirizzo progettuale” così come disciplinato al Capo III del Titolo VI e al Capo VIII del Titolo VII , ove il nuovo assetto urbanistico non ha riferimento ai confini proprietari, e le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi sono attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti in ogni comparto:

  • a) le superfici edificabili (SE) di ogni funzione;
  • b) le opere di urbanizzazione e gli interventi pubblici o di interesse pubblico prescritti;
  • c) la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  • d) le premialità relative all’edilizia residenziale con finalità sociali, sulla base delle specifiche modalità attuative disciplinate all’art.74 delle presenti Norme.
  • e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Piano Operativo prescriva come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi.

L’Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e degli oneri.

7. Il piano attuativo può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile catastale delle superfici interessate.

I proponenti dovranno dimostrare (con idonea documentazione) di aver promosso l’adesione anche degli altri proprietari e motivare l’impossibilità del raggiungimento dell’attuazione unitaria.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05