Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 1 Efficacia, ambito di applicazione e contenuti del Piano Operativo

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1. Il Piano Operativo (PO) è atto di governo del territorio ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014 e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale in coerenza e conformità alla disciplina del Piano Strutturale (PS), del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC), perseguendo gli obiettivi indicati nell’atto di avvio del procedimento approvato con delibera G.C. n. 547 del 12 ottobre 2021 e successivamente integrato con delibera G.C. n. 349 del 10.06.2022.

2. Le previsioni del PO e la relativa disciplina di attuazione costituiscono esito operativo dei contenuti statutari e strategici del PS dando efficacia applicativa alle disposizioni in esso contenute.

3. Le previsioni del Piano Operativo sono supportate:

• dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale con particolare riferimento al monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e all’individuazione delle azioni conseguenti, di cui al dossier QCD.04 “Abitare Livorno, un piano integrato per la qualità della città”, nonché alle analisi condotte sul sistema delle aree produttive, di cui al dossier QCD.02, che costituiscono riferimento essenziale per la definizione del quadro strategico quinquennale del PO;

• dalla ricognizione delle disposizioni del Piano Strutturale concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, comprendenti il recepimento delle direttive del PIT/PPR per la tutela dei beni paesaggistici;

• dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistenti e dalle ricognizioni e analisi delle aree urbane degradate;

• dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

4. Il PO, secondo quanto disposto dall’art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell’articolazione definita al Titolo III delle presenti Norme, si compone di due parti:

  • a) la Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che individua e definisce:

• la disciplina del territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI, Capo I, II delle presenti Norme);

• la disciplina del territorio rurale (di cui al Titolo VII, ad esclusione del Capo IX, delle presenti Norme);

• la disciplina delle attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale esistenti, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese le aree per gli standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale (di cui al Titolo V delle presenti Norme), che è supportata e integrata dalle disposizioni per la qualità dello spazio pubblico di cui al Titolo V, Capo I e all’Allegato D parte integrante delle presenti Norme).

  • b) la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio,

che individua e definisce:

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole schede di cui allo specifico elaborato “Schede normative e di orientamento progettuale” parte integrante delle presenti Norme);

• la disciplina degli interventi di trasformazione nel territorio rurale (di cui al Titolo VIII Capo IX delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “Schede normative e di orientamento progettuale” parte integrante delle presenti Norme);

• la disciplina delle attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di progetto, ovvero delle aree destinate a nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria, o all’implementazione di quelle esistenti, comprese le aree per gli standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale (di cui al Titolo V delle presenti Norme) che è supportata e integrata dalle disposizioni per la qualità dello spazio pubblico di cui al Titolo V, Capo I e all’Allegato D parte integrante delle presenti Norme).

5. Il Piano Operativo contiene altresì:

• la Disciplina dei beni paesaggistici, che recepisce gli obiettivi di qualità definiti dal PIT/PPR e le prescrizioni d’uso ad essi riferite, contenuta in Appendice alle presenti Norme;

• le disposizioni di coordinamento con la pianificazione comunale di settore, di cui al Capo II del Titolo I delle presenti Norme;

• la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III delle presenti Norme;

• le disposizioni di tutela e valorizzazione riferite alle “componenti identitarie del patrimonio territoriale" individuate dal Piano Strutturale, di cui al Titolo II delle presenti Norme;

• la disciplina riferita all’integrit&agrve fisica del territorio, di cui al Titolo IV delle presenti Norme, mediante la quale le previsioni relative alla gestione degli insediamenti esistenti e alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con le disposizioni in materia geologica, idraulica e sismica nonché alle condizioni per l’suo sostenibile delle risorse ambientali;

6. La “Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti” è valida a tempo indeterminato. La “Disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi” e i vincoli preordinati alla espropriazione, apposti dal Piano Operativo sulle aree e/o immobili individuati nell’elaborato QPD.01, sono soggette a decadenza secondo quanto disposto all’articolo 95 della LR 65/2014 e secondo quanto indicato nelle rispettive schede normative e di indirizzo progettuale, di cui agli elaborati QPN.01.A/B/C, che sono parte integrante delle presenti Norme.

7. Alla decadenza delle previsioni di cui comma 3 lettera b) si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo VIII, art. 170 (Aree non pianificate).

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Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05