Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 20 Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo

1. Fatte salve diverse disposizioni eventualmente dettate dalle presenti Norme (ivi comprese le “Schede normative e di orientamento progettuale” contenute nell’ Allegato parte integrante delle presenti Norme), gli edifici, le unità immobiliari e/o le aree legittimamente adibite all’esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo - come ulteriormente articolate e dettagliate dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui al Capo III del Titolo I alle presenti Norme, possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla manutenzione straordinaria (MS), eseguiti nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e non comportanti incremento del numero delle unità immobiliari o, qualora si tratti di attività industriali-artigianali, non comportino potenziamento della capacità produttiva. Sono comunque sempre fatti salvi tutti gli interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli interventi che non comportino la contestuale modifica della destinazione d’uso in adeguamento a quelle previste dal Piano Operativo, come ulteriormente articolate e dettagliate dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alle presenti Norme.

3. Per favorire gli interventi che comportino la delocalizzazione di eventuali attività o forme di utilizzazione che risultino in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo e che determinino degrado e disturbo all’interno dei tessuti esistenti e del territorio rurale, L’A.C. può disporre per i nuovi interventi, con apposito regolamento comunale, la riduzione percentuale del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05