Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 21 Attività di valutazione

1. Il presente Piano è supportato dagli specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica.

2. I contenuti delle attività di valutazione di cui al comma 1 sono parte integrante del presente Piano e non sono ripetuti nelle presenti Norme per semplicità e chiarezza del testo; tuttavia, si considerano componente importante dell’incremento della consapevolezza e della conoscenza al quale tendono dette attività, e devono essere rispettati in ogni intervento pubblico e privato.

3. In applicazione del principio di non duplicazione, non sono sottoposti alle attività di valutazione ambientale strategica i piani attuativi (PA), laddove ne ricorrano i presupposti in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

4. I piani attuativi (PA) e i progetti unitari convenzionati (PUC) non soggetti a VAS che applicano i contenuti delle Schede normative e di indirizzo progettuale, pur non dovendo ripetere le attività di valutazione, devono contenere uno specifico elaborato, al fine di dimostrare il rispetto delle regole di conservazione delle invarianti strutturali, così come caratterizzate e disciplinate dal Piano Strutturale, la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull’ambiente con riferimento a quanto disciplinato al successivo art. 54 (Condizioni per l’uso sostenibile delle risorse), con specifiche riguardanti i seguenti profili:

• compatibilità con la disciplina delle Invarianti del Piano Strutturale;

• analisi delle risorse del territorio interessate dalla trasformazione e l’individuazione delle misure/soluzioni adottate per l’applicazione delle condizioni di sostenibilità ambientale di cui all’art. 54 delle presenti Norme e delle specifiche disposizioni contenute nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale”, laddove presenti;

• adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione, previa acquisizione di valutazione da parte dei soggetti competenti. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete e/o soluzioni depurative alternative;

• disponibilità della risorsa idrica e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico;

• quantità e caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;

• compatibilità con il piano della classificazione acustica;

• ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05