Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 22 Attività di monitoraggio

1. Il PO, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PS, è egualmente soggetto ad attività di monitoraggio svolte dal Settore competente, secondo le modalità ed i contenuti definiti dall’art. 24 della Disciplina del PS.

2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale di VAS, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 29 della LR 10/2010 e smi:

• il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PO, al fine d'individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;

• la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche e azioni correttive.

3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi del PO, così come definita al comma 4 dell’art. 1 delle presenti Norme, il Settore comunale competente redige una apposita relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli standard urbanistici indicati dal PS vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell’ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05