Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 23 Categorie di intervento edilizio
1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascuna articolazione e classificazione del territorio comunale, così come disciplinata al successivo Titolo III, è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate dalla normativa statale e regionale, come di seguito articolate:
• MO manutenzione ordinaria
• MS manutenzione straordinaria
• RRC restauro e risanamento conservativo
• REC ristrutturazione edilizia conservativa, comprendente il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010
• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione
• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva “non fedele”
• S sostituzione edilizia
• AV addizioni volumetriche
• IP interventi pertinenziali
• RU ristrutturazione urbanistica
• NE nuova edificazione.
2. Ai fini della individuazione degli interventi consentiti il presente Piano Operativo distingue tra:
• AV.1 - addizioni volumetriche su edifici esistenti ad un solo piano tramite sopraelevazione non eccedente un ulteriore livello, e comunque senza modifica della sagoma a terra e nel rispetto delle altezze in gronda dell’edificio adiacente più alto
• AV.2 - addizioni volumetriche fuori sagoma dell’edificio preesistente
3. Ai fini degli interventi pertinenziali il presente Piano Operativo distingue altresì tra:
• IP.1 - demolizione di pertinenze e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che la pertinenza ricostruita nel lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta, altezza massima in gronda non superiore a 2,20 mt e altezza media inferiore a 2,70 mt. Non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso, se non contestuale al mutamento di destinazione d’uso dell’edificio principale di cui il manufatto costituisce pertinenza;
• IP.2 - realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli art. 135 e 136 L.R. 65/2014.
4. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nel rispetto delle specifiche disposizioni e prescrizioni stabilite dal PO con rifermento alle diverse articolazioni del territorio comunale.
5. Nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, e categorie d’intervento superiori, che interessino unità immobiliari nelle quali si prevedono funzioni aperte al pubblico e di utenza esterna (quali attività di somministrazione, attività commerciali, uffici e studi professionali, ecc.) è fatto obbligo prevedere e mettere in atto tutti gli interventi e azioni, aventi o meno rilevanza edilizia, volti a favorire l’accessibilità universale, secondo quanto stabilito dal REC e dal PEBA.