Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 25 Disciplina degli edifici diruti

1. È consentita la ricostruzione di edifici diruti, parzialmente o totalmente andati distrutti in seguito ad eventi bellici, calamità naturali, altri eventi accidentali o per vetustà, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

• eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica, sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;

• diverse e specifiche previsioni riferite alle Attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, nonché alle Aree di Trasformazione e di Completamento di cui Capo IV del Titolo VI delle presenti norme;

• se localizzato nel territorio rurale la ricostruzione dell’edificio non deve comportare la realizzazione di nuova viabilità di accesso e/o di opere di urbanizzazione che possano determinare alterazione significativa dello stato dei luoghi (quali reti di adduzione idrica e fognaria);

2. La consistenza planivolumetrica dell’edificio diruto deve essere documentabile da elementi strutturali rilevabili in loco nonché da documentazione grafica, storica e/o fotografica significativa ed attendibile tanto nel riferimento dimensionale tanto nella localizzazione dell’edificio stesso.

3. L’intervento di ricostruzione, comunque denominato ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell’edificio preesistente garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell’uso dei materiali e nelle tecniche di finitura un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto di appartenenza o del territorio rurale così come disciplinate dalle presenti norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05