Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 26 Frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti - Dimensioni minime alloggio.

1. Limitazioni al frazionamento per la destinazione d’uso residenziale:

  • a) Nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedono la formazione nuove di unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantito il reperimento di un posto auto per ogni unità abitativa aggiuntiva, o eventuale monetizzazione secondo le disposizioni del vigente REC;
  • b) al fine di garantire tipologie abitative articolate, tutti gli interventi che comportano la formazione di nuove unità immobiliari residenziali, anche negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con superficie utile (Su) totale di progetto superiore a mq 500, devono garantire un rapporto tra la superficie utile totale netta ed il numero degli alloggi non inferiore a mq 60 e devono essere garantiti parcheggi pertinenziali in misura almeno pari a 1 posto auto per ogni unità aggiuntiva;
  • c) nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedano la formazione nuove di unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantita l’areazione e l’illuminazione naturale per i locali cucina e bagno delle nuove unità abitative.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1 lettera b) le nuove unità immobiliari con destinazione residenziale, comunque ottenute, devono avere superficie utile (Su) pari a 45 mq. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui all’art. 75 delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05