Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 28 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Per spazi di parcheggio per la sosta stanziale si intendono gli spazi necessari alla sosta dei veicoli e le autorimesse di pertinenza delle costruzioni, di cui all’art. 2 comma 2 della L. 122/1989. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi, di cui al precedente art.23:

• nuova edificazione (NE);

• addizione volumetrica (AV.1)

• sostituzione edilizia (S).

• Ristrutturazione urbanistica (RU)

2. Per gli interventi di sostituzione edilizia e per le addizioni volumetriche, definite dalle presenti Norme, deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute proporzionalmente alla parte aggiuntiva.

3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d’uso e categorie funzionali, così come definite al precedente art. 17, nel modo seguente:

• Residenza (R): 1 mq. di parcheggio ogni 3 mq. di SE;

• Industriale – artigianale (I) e attività commerciale all’ingrosso e relativi depositi (CI): 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie lorda (Sl);

• Commerciale al dettaglio (CD): 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq. di SE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui al successivo art. 29;

• Direzionali e servizi privati (D): 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie lorda (Sl);

• Turistico-ricettivo (TR): 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie lorda (Sl), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

4. Il reperimento di tali aree non è dovuto nel caso di esercizi di vicinato ubicati nei Tessuti storici di cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, nonché per gli edifici esistenti aventi destinazione commerciale all’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 15/R del 1/04/2009, attuativo della L.R. 28/2005. Il reperimento di tali aree in detti Tessuti non è dovuto neanche in caso di mutamento di destinazione d'uso.

5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 4, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

6. I parcheggi per la sosta stanziale sono riservati al servizio di singoli edifici, in ordine alle specifiche esigenze di sosta individuali o ad uso comune; fanno parte dell’area di pertinenza dei singoli edifici o complessi edilizi e sono progettati e realizzati nell’ambito di ciascun intervento nella misura prescritta dal presente articolo, o, ove non indicato, nelle misure minime definite dalle leggi vigenti.

7. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali destinati a tale uso o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche o private concesse in uso, non necessariamente limitrofe.

8. I parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti all'interno di tutto il territorio urbanizzato, nel rispetto delle limitazioni di cui alle presenti norme.

9. Per le costruzioni esistenti è ammessa la realizzazione di autorimesse e spazi da asservire a parcheggio pertinenziale, da ricavare in superficie, in struttura o a livello interrato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

• i manufatti risultino compatibili con il fabbricato principale, con le relazioni fra il medesimo e lo spazio libero del lotto e con il contesto edilizio circostante;

• nel caso di proprietà condominiale la costruzione del parcheggio privato dovrà avvenire contemporaneamente per tutti gli alloggi che compongono l’immobile con conseguente redazione di un progetto unitario;

• nel caso in cui siano già presenti parcheggi privati per una parte di unità residenziali, il progetto unitario dovrà prevedere l’uniformità dei caratteri architettonici e morfologici;

• nel caso di box auto esistenti riconoscibili come manufatti precari, ancorché autorizzati o condonati, l’intervento è assentibile a condizione che il progetto unitario preveda la loro demolizione e ricostruzione.

10. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:

• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 2 posti auto di sosta

• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05