Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, definita dalla normativa vigente in materia, destinate a visitatori e utenti di servizi, per soste di durata breve o media, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio (CD) e per il commercio all’ingrosso (CI) derivanti dai seguenti interventi:

• nuova edificazione (NE);

• sostituzione edilizia con addizione volumetrica (S).

• Ristrutturazione urbanistica (RU)

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

• mutamento parziale o totale della destinazione d’uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;

• ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui al precedente articolo - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

• delle varie tipologie di esercizi commerciali

• della superficie di vendita

4. Nei Tessuti storici cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, per le attività commerciali non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

6. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:

• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette sulla base dei seguenti parametri minimi:

  • a) esercizi di vicinato: 1 posto bici ogni posto auto di sosta di relazione
  • b) medie strutture di vendita: 1 posto bici ogni 4 posti auto di sosta di relazione
  • c) grandi strutture di vendita: 1 posto bici ogni 20 posti auto di sosta di relazione.

• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.

7. Nei parcheggi di cui al presente articolo, gli stalli destinati alla sosta dei veicoli, dovranno essere realizzati adottando soluzioni tecnico-costruttive volte a garantire la permeabilità dei suoli.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05