Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 30 Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato
1. Nel territorio urbanizzato, fatte salve specifiche limitazioni stabilite nelle presenti norme, è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:
- a) piscine
- b) campi da tennis
- c) campi da calcetto.
Per il territorio rurale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 127 e 128 delle presenti Norme.
2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando esclusivamente quelli con pendenza non superiore al 20%; non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
- b) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti e con gli assetti vegetazionali esistenti;
- c) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete di distribuzione idrica pubblica;
- d) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.
3. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nel lotto urbanistico, a condizione che la superficie della stessa non sia superiore al 30% della superficie permeabile della pertinenza, con le seguenti modalità di realizzazione:
- a) dimensioni non superiori a mq 50 di superficie netta della vasca ovvero non superiori a mq 100 se afferenti a immobili con destinazione d’uso turistico – ricettiva;
- b) la vasca deve essere completamente interrata, la forma dell’invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
- c) il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all’ambiente (sabbia, ocra, verde, grigio, );
- d) i volumi tecnici devono essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti se di nuova realizzazione devono ovvero essere integralmente interrati, con altezza massima interna di 2,00 mt e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l’accessibilità.
4. I campi da tennis o da calcetto possono essere realizzati esclusivamente nel lotto urbanistico di riferimento. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba o comunque con superficie drenante. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.