Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 31 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, così come disciplinati al precedente art. 23 e nella normativa regionale vigente, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:

• sono destinate ad usi accessori;

• accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento;

• non determinano incremento del carico urbanistico;

• non assumono autonomo valore di mercato;

• comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente P.O.;

• sono collocate all’interno del lotto urbanistico di riferimento;

• l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità ricomprese nell’edificio principale.

2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come “addizioni volumetriche” (AV), disciplinate come tali, ove consentite dal P.O., dalle presenti Norme.

3. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento fino al 20% del volume esistente sono considerate interventi pertinenziali.

4. Sono sempre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti e consistenze pertinenziali esistenti, fatta eccezione per le pertinenze di edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui all’art.34.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05