Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 32 Disciplina degli usi temporanei e transitori

1. Per usi temporanei e transitori si intende l’utilizzo, per un periodo di tempo limitato, di aree e/o edifici dismessi o in via di dismissione, in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata, per usi diversi da quelli previsti e disciplinati dal presente Piano Operativo (usi temporanei), ovvero per usi da attivare nelle more dell’attuazione degli interventi di trasformazione e rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo (usi transitori). Gli usi temporanei e transitori sono finalizzati a favorire iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale di rilevante interesse pubblico o generale volti a promuovere processi di rigenerazione urbana.

2. Il Piano Operativo assume gli usi temporanei e transitori, così come disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia edilizia, quale strumento processuale che concorre alla progressiva attuazione delle strategie di rigenerazione urbana perseguita dal Piano, promuovendo le condizioni per ripensare e sperimentare nuovi e diversi modi di vivere gli spazi e i contenitori urbani dismessi, innescando processi di innovazione sociale, culturale e di animazione urbana. L’attivazione degli usi temporanei e transitori, prioritariamente orientati ad offrire nuovi servizi culturali, ricreativi, di promozione del lavoro o sociali, costituisce pertanto occasione per promuovere originali forme di urbanità in grado di intercettare le richieste di spazi innovativi, informali, flessibili, non necessariamente strutturati e aperti alla trasformazione nel tempo.

3. In via prioritaria l’ambito di applicazione della disciplina di cui al presente articolo è costituita dalle seguenti aree:

• aree di Trasformazione di riqualificazione (ATR), così come definite all’art. 119 della presente Norme e disciplinate nelle relative schede normative e di indirizzo progettuale di cui all’Allegato QPN.01.A parte integrante delle presenti Norme;

• aree e gli immobili urbani connotati da condizioni di degrado così come risultanti dal Dossier A1 “Dossier Ricognizione Aree degradate;

4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale promuovere periodicamente avvisi pubblici e manifestazioni d’interesse volti a favorire gli usi temporanei e transitori per immobili di proprietà pubblica o privata, sulla base di obiettivi e requisiti da definire in coerenza le strategie di rigenerazione e riqualificazione urbana dal presente Piano Operativo. L’eventuale individuazione di immobili o aree diverse dalle casistiche di cui al comma 2, selezionate in esito alle suddette procedure di evidenza pubblica, non costituisce variante al Piano Operativo.

5. L’uso temporaneo o transitorio è disciplinato da apposita convenzione da sottoscrivere con il soggetto proponente che è volta a regolare:

• le finalità dell’uso temporaneo, e la progettazione/programmazione delle attività di rigenerazione e animazione urbana;

• la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

• le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

• le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

• le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

Il soggetto proponente dovrà dimostrare, mediante idoneo titolo giuridico, la diponibilità degli immobili e delle aree per lo svolgimento delle attività proposte.

La stipula della convenzione costituisce titolo, sotto il profilo edilizio, per l’uso temporaneo/transitorio e per l’eventuale esecuzione degli interventi edilizi e di adeguamento che si rendessero necessari per esigenze di accessibilità, sicurezza, e di tutela della salute da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

6. L’uso temporaneo o transitorio non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e degli immobili interessati. E’ comunque esclusa dall’uso transitorio e temporaneo l’utilizzo a fini abitativi e residenziali degli immobili.

7. L’attivazione degli usi temporanei e transitori è comunque subordinata:

• alla verifica e dimostrazione dell’accessibilità all’area tramite mezzi pubblici e/o disponibilità, in prossimità dell’area interessata, di parcheggi di capienza adeguata in rapporto alle esigenze legate all’uso temporaneo;

• alla verifica preliminare del sito che consenta di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone presenti nella struttura;

• alla verifica di compatibilità delle attività oggetto degli usi temporanei, anche sotto il profilo delle emissioni acustiche, rispetto alle condizioni al contorno e ai ricettori sensibili, evitando pertanto localizzazioni che possano dar luogo a conflittualità.

8. E’ demandata al Regolamento edilizio comunale (REC), o in alterativa a specifico atto del Consiglio Comunale, l’approvazione dello schema di convenzione tipo di cui al comma 5.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05