Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 34 Edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio edilizio (edifici, complessi edilizi e manufatti) di valore storico architettonico e testimoniale che il Piano Operativo articola nelle seguenti classi di valore:

  • a) complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali);
  • b) complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale.

I suddetti beni, localizzati sia nel territorio urbanizzato sia nel territorio rurale, sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e sono oggetto di apposita schedatura contenuta negli elaborati di quadro conoscitivo “S1_ Edifici storici in territorio rurale”, “S2_Ville storiche urbane e sub-urbane”, “S3_ Patrimonio storico testimoniale”, del presente Piano Operativo.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo/area di pertinenza, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, sistemazioni esterne, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, muri di delimitazione, distacchi dal filo stradale, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, scansione delle aperture, ritmo e misura di aggetti, gronde, colmi, etc.).

Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nella loro valenza estetico-percettiva, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

3. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio di cui al presente articolo devono in via generale garantire il mantenimento dei caratteri tipologici, architettonici e materici e dei loro elementi qualificativi così come indicati al precedente comma. Al tal fine la redazione del progetto deve essere accompagnata da specifica analisi storico-critica individuando gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, e delle eventuali pertinenze se oggetto di intervento, e le alterazioni intervenute successivamente quali superfetazioni prive di valore, o altri interventi che abbiano alterato e modificato l’organismo edilizio originario ed i suoi rapporti con le aree di pertinenza e/o con il tessuto insediativo.

Nel rispetto dei criteri sopra enunciati sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

  • a) complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali): manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC).
  • b) complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

Per i complessi e gli edifici di cui alla lettera b) e’ facoltà del soggetto proponente, in sede di presentazione del titolo edilizio o di progettazione dell’opera pubblica, documentare l’effettiva consistenza e grado di conservazione delle caratteristiche originali ed il valore storico dei beni. Nel caso sia dimostrato che non siano più rilevabili i caratteri storici architettonici originari dell’edificio/complesso edilizio, si potrà operare con interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione (RF).

4. È prescritta comunque la conservazione integrale dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti in ogni parte del territorio, ancorché non individuati dal presente Piano Operativo.

5. Le funzioni e destinazioni d’uso ammesse per i complessi edilizi e gli edifici di cui al presente articolo sono quelle stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale così come definite al Titolo III.

6. Qualora dovessero emergere inesattezze circa le perimetrazioni che identificano gli edifici o i manufatti di interesse storico di cui al presente articolo, si potranno apportare le dovute modifiche alle suddette perimetrazioni, senza che ciò comporti variante al presente PO.

7. Tutti gli interventi e le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere attuati in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05