Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 35 Sistema dei fossi

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il sistema dei fossi (quali il tratto urbano del canale dei Navicelli, Fosso Reale, canale della Venezia) in quanto elementi ordinatori e strutturanti l’impianto urbano riferibili alla città di fondazione cinque-secentesca. Il sistema dei fossi è pertanto soggetto a tutela e ad azioni di valorizzazione, ed è individuato con apposito segno grafico lineare negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• i canali, i manufatti pertinenti quali muri di sostegno, ponti di attraversamento, banchine, scalandroni, il sistema dei fondi e delle cantine storicamente collegate all’utilizzo dei fossi per il trasporto e lo stoccaggio delle merci;

• le tre dimensioni connettive del sistema: canali, rampe/banchine di accesso, piano della viabilità cittadina;

• l’utilizzo del sistema fossi per attività sociali e aggregative (circoli e associazioni remiere, nautica sociale) e per iniziative/manifestazioni connesse alla tradizione marinara (gare remiere) che costituiscono elemento identitario della comunità e della storia cittadina;

• l’utilizzo del sistema dei fossi come vie d’acqua navigabili.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e immateriale, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza dell’identità e dell’impianto storico urbano. Sono pertanto favorite dal PO azioni di riqualificazione, nonché di valorizzazione culturale e fruitiva; a tal fine il PO individua quali interventi prioritari:

• riapertura dei canali e delle vie d’acqua tombati, laddove possibile e compatibile con la funzionalità e la mobilità urbana;

• demolizione dei manufatti incongrui e a carattere precario (recinzioni, ricoveri, e depositi ecc.);

• definizione di specifiche linee guida (da elaborare d’intesa con AdSP e competente Soprintendenza) contenente il repertorio/abaco delle soluzioni progettuali e degli elementi di arredo e/o di servizio per lo svolgimento delle attività nautiche/remiere insediate;

• valorizzazione del sistema dei fossi nel loro insieme favorendone la fruizione e riconnessione con lo spazio urbano (banchine, camminamenti, scalandroni, rete stradale, piazze aree pedonali)

• recupero delle cantine e dei fondi prospiciente la rete dei fossi per utilizzazioni culturali, commerciali, artigianali compatibili con il valore storico-architettonico.

4. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati, per le banchine, le cantine e i fondi collegati al sistema dei fossi, sono consentiti i seguenti interventi edilizi e destinazioni d’uso con riferimento alle definizioni di cui al Titolo I (Capo III e Capo V), nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di agibilità dei locali:

• categorie funzionali: laboratori e attività artigianali (I.4) commercio al dettaglio (CD.3), somministrazione di alimenti bevande (CD.4), turistico- ricettivo extralberghiero (TR.2), servizi privati di interesse culturale e sociale (D.8);

• interventi edilizi: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

5. La disciplina di cui al presente articolo è integrata e coordinata con le disposizioni di cui all’art.89 (rete delle vie d’acqua navigabili).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05