Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 37 Parchi storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale i parchi storici pubblici, le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli. Oltre al valore storico-documentale, molte sistemazioni e assetti vegetazionali rivestono il ruolo di capisaldi ed elementi ordinatori del paesaggio urbano e periurbano; tali beni, oltre a costituire componenti essenziali dell’infrastruttura verde urbana di cui al Titolo V, Capo IV delle presenti Norme, costituiscono complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio (il sistema delle ville urbane suburbane) di cui al precedente art.34.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• i muri di recinzione, le recinzioni, e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;

• le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;

• i viali di accesso e gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei parchi e giardini;

• le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;

• gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;

• i percorsi e le sistemazioni al suolo;

• le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e vegetazionale, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d’uso. A tale scopo:

• i parchi storici storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l’unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere unitario del sistema. Nei parchi storici e nei giardini storici devono essere in particolare conservate nella loro configurazione e nel loro aspetto esteriore le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali;

• è vietato l’abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli interventi che si rendano necessari per problematiche di stabilità o di carattere fitosanitario. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;

• nell’intorno territoriale delle ville e dei complessi di interesse storico-architettonico, gli interventi che interessino manufatti e opere di valore storico o testimoniale, o che si pongano in relazione con porzioni di aree agricole o boschive, devono garantire la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l’insediamento storico e il contesto paesaggistico.

• è consentita la realizzazione di manufatti, necessari ed utili per la fruizione confortevole del parco (quali chioschi e locali per la somministrazione di alimenti e bevande, servizi igienici,ecc.), privilegiando soluzioni reversibili e di facile rimozione e compatibili con il contesto storico e ambientale di riferimento.

4. All’interno dei parchi storici storici è vietata la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05