Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 38 Ecosistemi frammentati e relittuali della costa urbana - Falesie di Antignano

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale, gli ecosistemi costieri urbani e periurbani caratterizzati da residuali tratti di naturalità della costa rocciosa, più evidenti in corrispondenza delle aree prospicienti l’Ippodromo Caprilli, nel tratto compreso tra Ardenza e Antignano e nella frazione di Quercianella, a cui corrispondono ampie visuali libere da e verso il mare.

Si tratta di ambiti, ancorchè frammentati e relittuali e collocati nel contesto o in prossimità dell’edificato urbano, in cui permangono significative componenti di valore paesaggistico, naturalistico e geomorfologico, anche rispetto alla matrice storico-culturale della città, con particolare riferimento alle opere della scuola pittorica dei “Macchiaioli”. L’ambito è interessato da fenomeni erosivi attivi e localizzate dinamiche di dissesto geomorfologico nonché da rilevante pressione antropica nel periodo estivo, con intensa frequentazione balneare e presenza di servizi alla balneazione con grado di strutturazione diversificato, così come risulta dal dossier A2.1 (Ricognizione del sistema costiero: stabilimenti balneari approdi) e A2.2 (Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno).

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le formazioni rocciose della tipica “panchina livornese” e le emergenze geomorfologiche delle falesie di Antignano;

• le spiagge con formazioni litiche;

• le tipiche formazioni vegetazionali della macchia costiera e delle rupi/falesie;

• le visuali consolidate “da e verso il mare” e del waterfront urbano;

• il sistema del verde lineare del lungomare;

• gli habitat di interesse comunitario presenti;

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale e fruitiva in funzione della balneazione e delle attività motorie/sportive outdoor anche legate al mare.

A tal fine, negli ambiti della costa di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• interventi incidenti sull’assetto vegetazionale e d’uso dei suoli, nonché comportanti l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio e di ripristino e messa in sicurezza geomorfologica dei versanti;

• l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;

• l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;

• l’introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;

• gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante.

  • b) sono ammessi:

• gli interventi volti a mantenere e migliorare i punti ed i percorsi di accesso al mare, da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili;

• gli interventi di ripristino delle consistenze vegetazionali esistenti e gli interventi di nuova piantumazione con utilizzo di specie autoctone;

• gli interventi consentiti per i servizi alla balneazione, identificati con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, e disciplinati all’art. 117 delle presenti Norme, da attuare comunque nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo;

• interventi di ripristino e manutenzione di manufatti e sistemazioni di interesse storico-testimoniale esistenti (quali sedute, muretti di contenimento, piattaforme, ecc.);

• chioschi per la somministrazione a carattere stagionale, in materiali leggeri e cromie coerenti con il contesto paesaggistico, da collocare in posizioni tali da non interferire con punti di vista panoramici

• l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non interferenti con punti di vista panoramici;

• gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;

• segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma in prossimità della viabilità e dei percorsi esistenti purchè non interferenti con punti di vista panoramici;

• adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

• nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per opere non altrimenti localizzabili o comunque strettamente funzionali alla fruizione della costa e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05