Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo
Art. 39 Costa Alta di Calafuria e del Romito
1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come “componente identitaria del patrimonio territoriale” la costa alta che si estende a sud della città di Livorno, compresa tra la linea di riva e il tracciato stradale della Vecchia Aurelia, di elevato valore paesaggistico, naturalistico e geomorfologico che ospita importanti ecosistemi, con numerosi habitat di interesse comunitario e specie vegetali e animali di interesse naturalistico. È interessata da fenomeni erosivi attivi e di dissesto geomorfologico, oltre a notevole pressione antropica nel periodo estivo.
2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:
• le emergenze geomorfologiche con le tipiche formazioni di arenarie;
• le conformazioni esito delle attività estrattive di epoca romana;
• le spiagge con formazioni litiche;
• le tipiche formazioni vegetazionali della macchia costiera e delle rupi/falesie;
• gli habitat di interesse comunitario presenti.
3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale e fruitiva in funzione della balneazione e delle attività motorie/sportive legate al mare e alla fruizione del sistema collinare.
A tal fine, negli ambiti della costa alta di cui al presente articolo:
- a) non sono ammessi:
• interventi incidenti sull’assetto vegetazionale e d’uso dei suoli, nonché comportanti l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio e di ripristino e messa in sicurezza geomorfologica dei versanti;
• l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;
• l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;
• l’introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;
• gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante
- b) sono ammessi:
• gli interventi volti a mantenere e migliorare i punti ed i percorsi di accesso al mare, da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili;
• gli interventi di manutenzione ordinaria MO e straordinaria MS, restauro e risanamento conservativo RRC dei manufatti di valore storico-culturale (case-matte, manufatti storici testimonianza delle antiche attività estrattive, ecc.) e degli edifici esistenti;
• l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non ostruisca punti di vista panoramici.
• gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;
• l’installazione di manufatti leggeri, di facile rimozione, a carattere stagionale, da realizzare con materiali ecocompatibili, a supporto di attività di servizio alla balneazione, degli attività sportive-motorie legate alla fruizione del mare e della costa (immersioni, canoa, sup, ecc.)
• segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti;
• adeguamento delle le opere di urbanizzazione primaria esistenti (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;
• nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per opere non altrimenti localizzabili o comunque strettamente funzionali alla fruizione della costa e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.