Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 40 Corridoi fluviali, ripariali e aree umide

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale gli ambiti fluviali, ripariali, e le aree umide, intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d’acqua del territorio comunale, nonché i frammentati ecosistemi palustri e lacustri relittuali presenti nelle aree agricole di pianura e pedecollinari, in quanto risorse di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d’acqua. Sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;

• gli specchi acquei, le aree di ristagno e ripariali

• le formazioni arboree, arbustive ed erbacee di ripariali;

• le superfici libere golenali;

• la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna;

• la qualità fisico-chimica delle acque quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci e delle altre specie animali di cui alla normativa vigente.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale in quanto segmenti dell’infrastrutturazione ecologica del territorio, e componenti costitutive fondamentali delle greenway individuate dal PIU Verde di cui all’art. 11 e recepite dal presente Piano Operativo, anche al fine di qualificare i principali corsi d’acqua ed i relativi ambiti perifluviali come elementi morfologici e figurativi identitari, potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

A tal fine, negli ambiti perifluviali di cui al presente articolo:

  • a) le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la
  • b) non sono ammessi:

• interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l’obiettivo della salvaguardia delle vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti;

• interventi che compromettano l’integrità complessiva e l’efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);

  • c) gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde, volti a mantenere o ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, sono attuati nel rispetto dei caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale, facendo preferibilmente ricorso - ove paesaggisticamente compatibili - ai metodi e ai materiali dell’ingegneria naturalistica;
  • d) sono privilegiate forme di gestione sostenibile delle fasce adiacenti ai corsi d’acqua, orientate - compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica - verso interventi di manutenzione, r inaturalizzazione e recupero ambientale in grado di:

• mantenere la continuità della vegetazione ripariale arborea e arbustiva di tipo igrofilo e dei lembi relitti di specie planiziarie autoctone, evitandone la manomissione o la riduzione, salvo diverse e motivate esigenze delle autorità idrauliche competenti;

• favorire la permanenza e la continuità dei corridoi ecologici;

• evitare alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e torrentizi.

  • e) sono in generale privilegiati gli interventi volti alla creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce che incentivino la fruizione collettiva degli spazi aperti, anche attraverso interventi che contribuiscono alla conservazione e/o al recupero di manufatti di valore storico-culturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), ovvero finalizzati all’incremento delle superfici permeabili ed alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico- percettivo.

All’interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo (ivi compresi i manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e gli annessi agricoli stabili di cui di cui al Titolo VII, con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  • b) l’installazione dei manufatti agricoli reversibili per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146 e i manufatti per ricovero di animali domestici di cui all’art. 147;
  • c) l’installazione dei manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti) di cui all’art. 135;
  • d) l’esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modellazione del suolo in genere, anche connessi all’attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell’ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  • e) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, con l’eccezione delle aree assoggettate agli usi specialistici di cui al Titolo VII Capo VII;
  • f) l’installazione di impianti di estrazione di sabbie e ghiaie e di impianti di produzione energetica, fatta eccezione per i piccoli impianti di produzione di energia elettrica (miniturbine idroelettriche).

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi:

• per la realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;

• per gli interventi previsti nelle “Aree di trasformazione e di completamento degli assetti insediativi” di cui al Titolo VI, Capo IV, o nelle Aree di trasformazione in territorio rurale di cui al Titolo VII, Capo VIII, a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;

• per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui al precedente Titolo I, Capo II;

Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme, e fatti salvi i requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di cui sopra sono ammessi a condizione che:

• non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

• non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

• in caso di corsi d’acqua non arginati, non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili.

• non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal PIT/PPR.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05