Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 41 Paesaggi rurali storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come “componente identitaria del patrimonio territoriale” i paesaggi rurali storici, caratterizzati dalla permanenza di alcuni elementi di valore storico-testimoniale che caratterizzano il territorio rurale.

Si tratta di ambiti localizzati nella fascia centrale del territorio comunale e nelle zone collinari poste al confine con i Comuni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, oltre all’Isola di Gorgona che costituisce interamente un paesaggio rurale storico. I paesaggi rurali storici sono oggetto di specifica schedatura, contenuta nell’elaborato del Piano Strutturale “ST.03 – Dossier i paesaggi rurali storici”, nella quale vengono evidenziati i criteri identificativi, le criticità e le prospettive di mantenimento/recupero a fini produttivi agricoli.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le sistemazioni idraulico – agrarie di interesse storico-testimoniale;

• la maglia agraria e l’agromosaico;

• i tracciati viari presenti al 1954;

• edifici esistenti di valore storico-testimoniale;

• gestione agronomica del suolo agricolo al 1954;

• la presenza di ordinamenti colturali legati alla tradizione agricola.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza morfologica nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale.

A tal fine, negli ambiti di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• eliminazione delle sistemazioni idraulico – agrarie di interesse storico-testimoniale;

• semplificazione della maglia agraria e dell’agromosaico;

• asfaltatura e/o pavimentazione delle strade a fondo naturale;

• modificazioni dell’ampiezza della sede stradale della viabilità esistente, salvo che per ragioni di comprovata esigenza legate alla coltivazione del fondo e comunque senza alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di interesse storico testimoniale;

• l’apertura di nuova viabilità di accesso;

• interventi sugli edifici esistenti che comportino un’alterazione degli elementi architettonici di valore storico-testimoniale;

• nuove edificazioni e/o ampliamenti che non garantiscano la tutela delle visuali panoramiche.

  • b)sono in generale ammessi:

• recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie;

• la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi ai sensi dell’Art. 80 bis del D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.

• la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità;

• gli interventi di cui al Titolo VII (Disciplina del territorio rurale) possono essere realizzati in base all’articolazione del territorio rurale, salvo quanto disciplinato dall’Art. 152 (Interventi di deruralizzazione) - nel rispetto di quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05