Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 49 Fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.2 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 .

2. Classificazione delle aree a pericolosità geologica. L’attribuzione delle classi di pericolosità geologica è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

Per la comprensione della nomenclatura in uso per la classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica nei disposti normativi in vigenza (e/o di recente trascorso) di cui al:

PAI del bacino regionale Toscana Costa (AdB);

PAI del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale Distrettuale;

dpgr 53/r/2011;

dpgr 5/r/2020;

si riporta il seguente schema esemplificativo con la sintetica identificazione della classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione, susseguitasi nel tempo, nei vari disposti normativi.

ABACO della PERICOLOSITA’ GEOLOGICA/GEOMORFOLOGICA nell’EVOLUZIONE della NORMATIVA

DPGR. n. 53/R/2011 DPGR n. 5/R/2020 PAI AdB Toscana Costa PAI Distretto A.S.

G.4 (molto elevata) G.4 (molto elevata) P.F.M.E (molto elevata) P.4 (molto elevata)

G.3 (elevata) G.3 (elevata) P.F.M (elevata) P.3a (elevata)

G.2 (media) G.2 (media) P.2 (media)

G.1 (bassa) G.1 (bassa) P.1 (bassa)

Nelle tavole GEO-G.07 di Pericolosità geologica del Piano Strutturale sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle classi di pericolosità geologica ai sensi del DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1.

3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica molto elevata G4. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.1 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 13 delle Norme di Piano del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa).

3.1. Fattibilità in aree a pericolosità G4/nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione, (ai sensi della LR 41/2018) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio tesi alla riduzione della pericolosità e/o alla mitigazione del rischio. Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati, già in sede di piano operativo, ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 e devono esser tali da:

• non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;

• non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;

• consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza deve essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e la struttura regionale competente.

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.

3.2. Fattibilità in aree a pericolosità G4/altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:

• la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;

• gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;

• la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d’uso;

• l’ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;

è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell’importanza dell’opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.

3.3. Fattibilità in aree a pericolosità G4/scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell’area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.2 dell’allegato A al DPGR n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 14 delle Norme di Piano del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa).

4.1. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3/nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione (ai sensi della LR 41/2018) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata all’esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da effettuarsi in fase di pianificazione attuativa (PA), in fase di PUC o di presentazione di progetto per il rilascio del titolo abilitativo.

Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l’esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio, tesi a verificare l’efficacia degli stessi.

Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e devono essere tali da:

• non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;

• non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;

• consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza dovrà essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e la struttura regionale competente.

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi.

4.2. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3/altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:

• la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;

• gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;

• la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d’uso;

• l’ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;

è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell’importanza dell’opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.

4.3. Fattibilità G3/scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico, da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell’area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.3 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 .

5.1. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2/nuova costruzione/altri interventi. La fattibilità degli interventi di: - nuova costruzione (ai sensi della LR 41/2018); - nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente; - incrementi di superficie coperta e/o di volume; - ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d’uso; - ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; è condizionata alle risultanze di specifiche indagini geologiche, geognostiche e geofisiche da eseguirsi in fase progettuale, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Fatto salvo il rispetto dei contenuti di cui al DPGR n. 1/R/2022 e NTC_2018 saranno da prevedersi valutazioni in relazione alla portanza dei terreni di fondazione, scelta della tipologia fondazionale, cedimenti e cedimenti differenziali da svolgere in relazione alla definizione dei parametri geotecnici sitospecifici dei terreni presenti in sequenza verticale.

6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica bassa G1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

7. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei progetti edilizi. I Piani Attuativi, i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e i progetti edilizi, fatte salve ulteriori ed eventuali prescrizioni contenute nel Piano Strutturale o nel presente Piano Operativo, devono essere corredati di elaborati geologici, geotecnici e di modellazione sismica contenenti gli esiti di apposite indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da effettuare in relazione alla classe di indagine in cui ricade l’intervento, così come definita al paragrafo 3 dell’ Allegato 1 - art. 5 DPGR 1/R/2022.

Tali elaborazioni dovranno far riferimento alla relativa classe di pericolosità geologica derivata dalla S.U. vigente, declinare i relativi criteri di fattibilità e la loro attuazione e descrivere lo sviluppo delle indagini geotecniche e sismiche realizzate per le relative caratterizzazioni.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05