Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 52 Tutela risorsa idrica sotterranea

1. Uso della risorsa idrica. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli sprechi, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

• allacciamento alla rete acquedottistica;

• preventiva valutazione del fabbisogno idrico e contestuale verifica di sostenibilità con l’Ente Gestore per gli interventi relativi alle aree di trasformazione che prevedano nuovi insediamenti;

• riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione dei tratti della rete, sulla base delle valutazioni dell’Ente Gestore nell’ambito dell’attuazione dei propri interventi;

• massimizzazione della raccolta e reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;

• utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;

• recupero e riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

2. Qualità della risorsa. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

• l’allacciamento all’infrastruttura fognaria; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;

• l’adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o nel caso sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo.

3. Interferenze con la falda. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sulle acque sotterranee connesso a nuove infrastrutture interrate, volumi interrati nonché opere strutturali e fondali che possano interagire con la falda, deve essere predisposto un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga i dati idrogeologici di sito necessari per delineare la fattibilità dell’intervento per la fase di corso d’opera e post opera, ed individuare eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell’ottica della tutela della risorsa stessa.

4. Criteri generali di fattibilità connessi a problematiche inerenti la risorsa idrica. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.5 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 , fatto salvo i disposti normativi dei piani sovraordinati.

4.1 Opere interrate. Per gli interventi che prevedono strutture sotterranee di rilevanza (parcheggi interrati multipiano, opere di presidio di fronti di scavo, sottopassi, ecc.) in fase di progettazione devono essere condotti specifici studi per la valutazione dell’impatto sulla dinamica di flusso della falda e sulla qualità della risorsa, che prevedano una modellazione idrogeologica a fronte delle potenziali modifiche alle dinamiche di flusso correlabili alle configurazioni dello stato ante-operam, di cantiere e post-operam.

Al verificarsi di situazioni di significative interferenze si deve provvedere alla progettazione di specifiche opere di mitigazione.

5. Criteri di fattibilità in relazione alle condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. La classificazione di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea è definita nella “Carta delle aree con problematiche idrogeologiche e della vulnerabilità della falda” (tavv. GEO-G.06) facente parte del quadro conoscitivo ella variante al Piano Strutturale.

5.1 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità “molto elevata (EE)” e “da molto elevata ad elevata (EE_E)”.

In tali aree si prescrive, in linea di massima, che venga escluso l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U.; stoccaggio di sostanze inquinanti; depuratori; depositi di carburanti; pozzi neri a dispersione; spandimenti di liquami, etc.

Le fognature dovranno essere realizzate con manufatti e/o sistemi che garantiscano dallo sversamento di reflui nel terreno. Sono fatti salvi aggiornamenti legislativi in merito.

Deroghe a queste linee di indirizzo potranno essere realizzate nel caso che:

• si dimostri la necessita, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque la previsione in tali zone;

• vengano eseguite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le permeabilità dei livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il “tempo di arrivo” di un generico inquinate idroveicolato.

5.2 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità “da elevata a alta (E_A)” e “alta (A)”. Per le aree con presenza di depositi alluvionali terrazzati e/o detriti di falda si dovrà propendere per le stesse prescrizioni fatte per le aree classificate a vulnerabilità da molto elevata ad elevata (EE_E).

5.3 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità “media (M)”. Nelle zone definite a vulnerabilità media (M) le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate di norma solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e del rischio di inquinamento.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05