Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 55 Disposizioni generali e articolazione

1. Gli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale esistenti e di progetto, di livello territoriale o locale, sono distinti ed individuati con specifico segno grafico nelle tavole 1: 2.000 “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Le aree e le attrezzature di cui al presente Titolo concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, con esclusione delle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al Capo V e sono articolate nelle seguenti categorie:

• Attrezzature e servizi di interesse comune, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo II;

• Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo III;

• Infrastrutture e dotazioni verdi, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo IV;

• Infrastrutture portuali, diportistiche e vie d’acqua navigabili, articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo V;

• Infrastrutture per la mobilità articolate in sottocategorie così come disciplinate al Capo VI.

3. In relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico e generale è consentito il mutamento tra le sottocategorie di cui al presente Titolo all’interno della medesima categoria. È altresì sempre consentito:

• il mutamento dalla categoria “Attrezzature e servizi di interesse comune” alla categoria “Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale”;

• la realizzazione di moduli abitativi per l’emergenza abitativa di cui al successivo art. 75, in conformità ai criteri localizzativi e prestazionali stabili al medesimo articolo;

• la realizzazione di moduli didattici per l’istruzione a carattere temporaneo.

Detti mutamenti di destinazione e utilizzo non costituiscono variante al Piano Operativo ma sono comunque da assoggettare a verifica di compatibilità sotto i vari profili (ambientale, paesaggistico, accessibilità e mobilità urbana, ecc.) in sede di progettazione dell’intervento. Le diposizioni del presente comma non si applicano alle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al successivo Capo V.

4. Ulteriore specificazione esemplificativa degli spazi, attrezzature ed impianti di interesse generale è contenuta al precedente Capo III Titolo I afferente alla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni.

5. Le attrezzature e gli impianti privati, esistenti o di progetto, sono assimilati a dotazioni e attrezzature di interesse generale, e quindi soggette alla disciplina del presente Titolo, solo nel caso di stipula di convenzione che ne disciplini l'uso pubblico e le relative condizioni. Diversamente sono riconducibili alla categoria funzionale Direzionale e servizi privati (D) di cui al precedente art.17 o impianti e attrezzature sportive privati (TP7) di cui all’art. 118, così come disciplinati dalle presenti norme con riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale. Sono esclusi dalla necessità di convenzionamento, in quanto assimilati ad attrezzature di interesse generale e standard urbanistici ancorchè di titolarità privata, i servizi per l’istruzione (AI), servizi religiosi e di culto (Acr), servizi cimiteriali (Acim), servizi ospedalieri e sanitari (ACh).

6. Nelle aree ed immobili destinati a spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di progetto, la realizzazione degli interventi può attuarsi:

• mediante espropriazione del bene, anche contestualmente all'approvazione del progetto di opera pubblica, ai sensi del DPR 327/2001;

• in alternativa all'esproprio, mediante convenzionamento con i privati titolari al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali. Nella convenzione possono essere disciplinate le modalità di realizzazione di eventuali strutture private compatibili con lo standard, quali a titolo esemplificativo chioschi, esercizi commerciali, strutture per attività sportive. In tal caso l'intervento edilizio è attuato mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi del precedente art. 4;

• mediante sottoscrizione di accordo procedimentale, intesa o convenzionamento con altri soggetti pubblici titolari delle aree e/o degli immobili oggetto di intervento al fine di assicurare il perseguimento degli interessi generali.

7. Per la progettazione e realizzazione degli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Titolo devono essere rispettate le disposizioni qualitative e metodologiche di cui al successivo art.58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta strategica della sostenibilità urbana). Deve in ogni caso essere assicurata l’accessibilità di ogni tipologia di utente mediante sistemi integrati e inclusivi, secondo i principi dell’accessibilità universale. La progettazione dovrà altresì essere supportata:

• dagli elementi di conoscenza e dalle necessarie verifiche di compatibilità paesaggistica in relazione ai fattori di impatto con il contesto e con eventuali elementi da tutelare, siano essi di carattere territoriale o architettonico, in conformità alla Disciplina dei Beni Paesaggistici contenuta nell’Appendice delle presenti Norme e alla Disciplina di cui al Titolo II delle presenti Norme (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale);

• dalle necessarie verifiche di fattibilità in conformità alla disciplina di cui al Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali).

8. Fatte salve specifiche prescrizioni e limitazioni contenute nelle presenti Norme, con particolare riferimento alla disciplina di cui al Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale) al Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), negli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Titolo di titolarità pubblica sono ammessi tutti gli interventi edilizi, compresa la nuova edificazione NE, previa approvazione di progetto di opera pubblica. Il relativo dimensionamento è determinato in sede di progettazione nel rispetto ed in conformità di quanto stabilito dalle presenti Norme nonché degli standard prestazionali stabiliti dalla specifica normativa di settore.

9. Negli spazi, attrezzature e impianti di interesse generale di cui al presente Capo già esistenti, di titolarità privata, sono ammessi interventi di MO manutenzione ordinaria, MS manutenzione straordinaria, RRC restauro risanamento conservativo, REC ristrutturazione edilizia conservativa, RF-RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva e S sostituzione edilizia con incremento massimo della SE esistente del 10 %, previo adeguamento della convenzione che ne assicuri l'uso pubblico e le relative condizioni. Sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni e limitazioni specifiche per i beni di cui al Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale).

10. Nelle more di realizzazione della dotazione e infrastrutture pubbliche di nuova previsione, sugli edifici di titolarità privata sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO), di manutenzione straordinaria (MS), di restauro risanamento conservativo (RRC) senza mutamento di destinazione d’uso. Non sono comunque consentiti:

• alterazioni alla morfologia dei terreni

• realizzazione di nuove costruzioni

• depositi di merci e materiali

• realizzazione di recinzioni, se non con rete a maglia sciolta su pali in legno privi di fondazione

• eliminazione di elementi vegetali lineari (siepi, filari alberati, ecc.) o puntuali.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05