Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 56 Dotazioni minime per gli standard urbanistici

1. Nelle schede normative e di indirizzo progettuale relative delle “Aree di trasformazione” di cui all’elaborato QPN.01.A, parte integrante delle presenti Norme sono quantificate le dotazioni minime di standard dovute, la cui definizione qualitativa è affidata al Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato, nel rispetto di quanto indicato nelle relative schede normative e di indirizzo progettuale. Tali dotazioni sono determinate, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano Strutturale, assumendo i parametri minimi di cui al comma 2.

2. Per gli interventi di NE nuova edificazione, S sostituzione edilizia, RU ristrutturazione urbanistica non disciplinati nell’ambito delle “Aree di Trasformazione” e nelle “Aree di completamento”, comunque soggetti a Piano Attuativo o Progetto Unitario Convenzionato sulla base delle diposizioni contenute nelle presenti Norme, le dotazioni minime per gli standard urbanistici da assolvere, sono da quantificarsi secondo i seguenti parametri:

• residenza: 34 mq/abitante

• industriale e artigianale: 15 mq/100 mq ST

• commerciale all’ingrosso e depositi commerciali: 15 mq/100 mq Sf

• commerciale a dettaglio: 80 mq/100 mq SE

• turistico ricettivo: 80 mq/100 mq SE

• direzionale compreso attività di servizio private: 80 mq/100 mq SE

Ai fini del calcolo degli standard dovuti per la funzione residenziale, gli abitanti teorici insediabili sono calcolati assumendo i seguenti parametri in coerenza con quanto stabilito dal Piano Strutturale:

• numero medio dei componenti il nucleo familiare: 2.15;

• dimensione media alloggio: 80 mq SE.

3. Per le zone omogenee A e B le dotazioni minime di cui al comma precedente sono ridotte in misura del 50%.

4. Per gli interventi diversi da quelli indicati al precedente comma 2, comportanti mutamento della destinazione d’uso di edifici con SE superiore a 2.000 mq., è stabilito il soddisfacimento delle dotazioni minime di cui commi precedenti in misura ridotta del 50%.

5. Fatte salve le specifiche diposizioni stabilite per le Aree di Trasformazione, in ragione del raggiungimento degli obiettivi delineati dal Piano del Verde (PIU Verde) e dai programmi PAESC/ADAPT di cui al Capo II del Titolo I, gli standard urbanistici da realizzare a cura del soggetto attuatore, e/o monetizzare secondo quanto stabilito al successivo articolo, sono così ripartiti:

• per le categorie funzionali commerciale al dettaglio (CD) e D direzionale: 25% a verde pubblico e 75% a parcheggio o area pedonale

• per le restanti categorie funzionali: 75% a verde pubblico, 25% a parcheggio o area pedonale.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05