Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 57 Monetizzazioni

1. La “monetizzazione” consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico delle aree corrispondenti agli standard urbanistici che il soggetto attuatore deve cedere gratuitamente al comune, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi standard dovuti e per le sole fattispecie di seguito indicate:

• impossibilità accertata dall’Amministrazione Comunale di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare;

• qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dal Comune non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

2. L’entità della “monetizzazione” è definita, sulla base di quanto stabilito al precedente art. 56, con apposito atto dall’amministrazione comunale tenendo conto del valore delle aree. In assenza del suddetto atto, quale parametro di riferimento per la monetizzazione si assume il valore delle aree oggetto di cessione, desunti sulla base dei parametri indicati dall’Osservatorio valori immobiliari (OMI).

3. Gli importi incamerati ai sensi del presente articolo sono obbligatoriamente destinati all’acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05