Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 60 Attrezzature di interesse collettivo (AC): disposizioni generali e articolazione

1. Sono aree o edifici che ospitano, o sono destinate ad ospitare, attrezzature di servizio alla città ed alla comunità, disponibili all’uso pubblico e/o comunque collettivo, accessibili a livello urbano o superiore. Le attrezzature di interesse collettivo (AC) sono articolate nelle seguenti dotazioni, così come disciplinato ai successivi articoli delle presenti Norme:

• servizi sociali e assistenziali (ACa)

• servizi ospedalieri e sanitari (ACh)

• servizi culturali, dello spettacolo e ricreativi e assimilati (ACc)

• servizi religiosi ed edifici di culto (ACr)

• Aree e impianti sportivi (ACs)

• Mercati e aree mercatali (ACm)

• Uffici e sedi amministrative prevalentemente pubbliche (ACp)

• Aree e impianti tecnologici (ACt)

• Aree e impianti per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, centri di raccolta (ACtr)

• Aree e servizi cimiteriali (ACsc)

• Aree e attrezzature militari (ACmi).

2. Sono ricomprese nella definizione di attrezzature di interesse collettivo, oltre agli spazi propriamente dedicati allo svolgimento delle attività, tutti gli spazi funzionalmente connessi a questa: pertinenze scoperte, giardini, parcheggi interni, locali tecnici, ecc.

3. Nel caso di ampliamento o riqualificazione delle attrezzature esistenti deve essere garantita una facile accessibilità mediante collegamenti alla rete pedonale e ciclabile, e la prossimità alle fermate del trasporto pubblico.

4. All'interno delle aree destinate a servizi collettivi è possibile insediare attività complementari che siano con essi compatibili e che servano a migliorare la fruizione del servizio.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05