Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 62 Servizi ospedalieri e sanitari (ACh)

1. Comprendono immobili e complessi e aree, esistenti o di nuova previsione, destinati ai servizi ospedalieri, di interesse sovracomunale, e sanitari di interesse comunale, quali le Case di comunità o case della salute, così come definiti dalla normativa di settore. Dette attrezzature comprendono altresì tutte le dotazioni e i servizi integrativi.

2. Nel perseguire l'obiettivo primario di migliorare la dotazione e la qualità delle strutture sanitarie esistenti e di nuova previsione, il Piano Operativo prescrive di:

  • a) garantire l’accessibilità e la sosta a tutti gli utenti eliminando barriere per soggetti diversamente abili;
  • b) garantire la realizzazione di parcheggi a servizio delle strutture sanitarie e spazi aperti da realizzare secondo i criteri di cui all’art. 80 delle presenti Norme (parcheggi verdi);
  • c) prevedere, laddove possibile, una rete di percorsi interni raccordata con i percorsi esterni all’area, sia ciclabili che pedonali;
  • d) favorire la connessione con la rete del trasporto pubblico;
  • e) adeguare le strutture alle normative vigenti in materia antisismica e di riqualificazione energetica, mediante l’utilizzo di tecnologie che contemplino anche la componente vegetale (tetti e pareti verdi) e l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • f) garantire l’incremento della dotazione verde, contribuendo al consolidamento dell’Infrastruttura verde urbana secondo i criteri di cui al successivo Capo IV delle presenti Norme, anche con la messa dimora di alberature che garantiscano comfort ambientale, ombreggiatura laterale agli edifici, oltre a costituire connessione ecologica con altri spazi verdi pubblici e privati;

3. Oltre a quanto previsto dalle discipline di settore all'interno delle aree e/o delle strutture sanitarie sono ammesse attività complementari, accessorie volte a garantire una più confortevole fruizione dei servizi, quali chioschi di commercio alimentare su area pubblica, locali/manufatti per la somministrazione di alimenti e bevande, esercizi commerciali di vicinato.

4. L’edificazione é vincolata al rispetto delle norme riguardanti l’edilizia ospedaliera e sanitaria, oltrechè alle condizioni e prescrizioni stabilite dalle presenti Norme.

5. Il Piano Operativo, in recepimento della programmazione della competente azienda sanitaria regionale, individua le seguenti aree da destinare alla realizzazione di nuove strutture o al potenziamento/riqualificazione delle strutture esistenti così come individuate negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”:

• nuovo plesso Ospedaliero presso l’area Ex Pirelli

• case di comunità a servizio dei diversi settori urbani di riferimento.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05