Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 70 Aree per servizi cimiteriali e fasce di rispetto (ACsc)

1. Le aree cimiteriali comprendono gli insediamenti cimiteriali esistenti, di titolarità pubblica o privata, e le porzioni di terreno adiacenti destinate ad eventuali futuri ampliamenti;

2. All’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali ed i servizi strettamente connessi. E’ altresì consentito, nel rispetto della normativa di settore, la realizzazione di aree cimiteriali riservate alla sepoltura degli animali da affezione, ed i servizi connessi.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono individuate, con apposito segno grafico, le linee che delimitano le relative fasce di rispetto. La linea più interna individua la fascia soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 4, mentre la fascia territoriale compresa tra la linea più interna e quella più esterna è soggetta alle disposizioni di cui al successivo comma 5.

4. All’interno della fascia di rispetto delimitata dalla linea più interna di quelle indicate al comma 3 sono ammessi, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

• parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero. In tali spazi è ammessa l’installazione di chioschi; tali manufatti, considerati globalmente, non devono comunque superare il rapporto di copertura (Rc) del 2%, calcolato in rapporto alla superficie dell’area cimiteriale di cui al comma 1;

• realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;

• interventi per la riduzione del rischio idraulico;

• opere di adeguamento stradale;

• reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;

Sono altresì ammessi, ove consentiti dalle presenti Norme, e previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

• giardinaggio e/o sistemazioni a verde;

• pratiche agricole e di ortoflorovivaismo (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);

• all’interno del perimetro del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI delle presenti norme: usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);

• attività ricreative all’aperto.

Fatta eccezione per i chioschi e manufatti sopra specificati, nelle fasce di rispetto delimitate dalla linea più interna di quelle indicate al comma 3:

• non è consentita la realizzazione e/o l’installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;

• sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VI, Capo II, purché non comportanti incremento di superficie coperta (Sc) o di volume (V).

5. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle fasce di territorio interposte tra la linea più interna e quella più esterna di quelle indicate al punto 3 sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Piano Operativo, sempreché venga preliminarmente acquisito il parere favorevole dell’azienda sanitaria locale (di valenza equiparabile alla riduzione della fascia di rispetto nell’area di intervento) ove si tratti di:

• costruzione di nuovi edifici (NE);

• ampliamento di edifici esistenti, mediante incremento di volume (V) e/o di superficie coperta (Sc) superiore al 10% della consistenza preesistente;

• realizzazione di parchi e giardini pubblici;

• realizzazione di parcheggi pubblici e privati;

• realizzazione di attrezzature sportive;

• volumi tecnici in muratura;

• annessi agricoli stabili;

• serre fisse.

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05