Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 71 Attrezzature militari e per l’ordine pubblico (ACmi)

1. Comprendono le dotazioni e infrastrutture esistenti riservate ai corpi militari, alle forze dell’ordine (caserme, campi di addestramento, centrali operative, ecc.), case circondariali, nonchè gli spazi per attività funzionali o complementari (alloggi, foresterie, attrezzature sportive, ecc.).

2. Sono sempre ammessi interventi di adeguamento funzionale degli edifici e delle dotazioni esistenti, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici e tipologici degli edifici esistenti, e della disciplina di cui al Titolo II delle presenti norme.

3. Per la realizzazione di spazi pavimentati, parcheggi e aree verdi si dovrà fare riferimento alle diposizioni di cui Capo IV del presente Titolo (Infrastrutture e dotazioni verdi) ed in particolare all’art. 80 (parcheggi verdi).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05