Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 72 Definizioni, finalità e promozione dell’Abitare sociale

1. L’Abitare sociale, quale componente essenziale delle politiche infrastrutturali pubbliche per la casa, è costituito dalla quota parte di patrimonio residenziale disponibile e dai servizi abitativi connessi che, insieme, sono atti a contrastare le diverse forme di disagio abitativo, comprendendovi L’ERP, l’ERS e gli alloggi per l’emergenza abitativa.

2. Gli obiettivi e le azioni a sostegno dell’Abitare sociale fanno riferimento prevalente ad Abitare Livorno dal quale – oltre agli aspetti conoscitivi, di analisi e strategici assegnati al Piano Strutturale – derivano gli aspetti previsionali-conformativi affidati al Piano Operativo, sia per quanto già richiamato al precedente art. 12 delle presenti Norme, sia per quanto contenuto nelle tavole 1.2000 “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

3. Fatto salvo quanto disposto nel precedente Titolo I, Capo III (Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni), al fine di privilegiare massimamente il recupero urbano e il contenimento dell’uso di nuovo suolo, nei tessuti edilizi esistenti, qualora fattibile dal punto di vista costruttivo, è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso del patrimonio verso le forme di residenza dell’Abitare sociale di cui al comma 1 ed è sempre accettata l’indifferenza funzionale all’interno delle tre categorie ERP, ERS e alloggi per l’emergenza abitativa.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05