Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 75 Disposizioni specifiche per gli alloggi destinati all’Emergenza Abitativa

1. Gli alloggi destinati all’emergenza abitativa concorrono all’attuazione di “Abitare Livorno” tramite un patrimonio abitativo a uso temporaneo, distinto dagli alloggi ERP ed ERS, e un sistema di servizi pubblici dedicati per coloro che si ritrovano in condizioni estreme e repentine di disagio abitativo.

2. Quando non definita per legge, la condizione di temporaneità negli usi degli alloggi dedicati all’emergenza abitativa è stabilita nell’apposito disciplinare o regolamento comunale; in assenza di tali diposizioni di dettaglio l’arco di tempo di permanenza negli stessi alloggi è fissato di norma in tre anni.

3. Gli interventi di nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa rappresentano una particolare categoria abitativa che fa riferimento a specifiche azioni di “Abitare Livorno” e, in particolare, al modulo abitativo LI.M.A.E, allegato alle presenti Norme (elaborato QPN.01.E). In ragione delle caratteristiche di risposta emergenziale e del fabbisogno del tempo di permanenza negli alloggi gli interventi destinati all’emergenza abitativa sono, pertanto, ispirati ai principi progettuali di alta adattabilità e flessibilità abitativa, rapidità esecutiva, reversibilità/disassemblaggio del manufatto, basso costo realizzativo rispetto ai massimali di costo per l’ERP, presenza di spazi comuni. Rispetto alla superficie minima degli alloggi residenziali stabilita all’art. 26 delle presenti Norme, la (superficie utile (Su) dei nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa può essere ridotta fino a 36 metri quadri.

4. Per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa derivanti da patrimonio esistente il cambio di destinazione d’uso da altre forme di residenza è sempre consentito, anche in deroga alle superfici minime previste per i nuovi alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui al comma precedente.

5. Le aree destinate ad accogliere i moduli abitativi per l’emergenza abitativa di cui al precedente comma 3, sono individuate dal Piano Operativo con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli degli insediamenti”, nonché nelle Aree di Trasformazione urbana (AT) di cui all’art. 119 delle presenti Norme, cosi come disciplinato nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale”.

6. Per il soddisfacimento di contingenti e rilevanti necessità connesse all’emergenza abitativa, è’ comunque fatta salva la facoltà dell’A.C. di realizzare i moduli abitativi di cui al comma 3 nelle aree destinate ad Attrezzature e servizi di interesse generale di cui al presente Titolo V, con la sola esclusione delle aree destinate a Verde naturale e di connettività ecologica (Vn) di cui all’art. 78 delle presenti Norme, senza che ciò comporti variante al Piano Operativo, in conformità ai seguenti criteri localizzativi e prestazionali:

• facilità di accesso e prossimità alla rete del trasporto pubblico locale

• presenza o facilità di collegamento alle reti tecnologiche (rete idrica, fognaria, ecc.)

• presenza di aree a verde e parcheggi pubblici esistenti o di nuova previsione

• prossimità ai servizi integrativi all’abitare (servizi commerciali e alla persona).

La localizzazione dei moduli abitativi, e degli interventi edilizi a questi correlati, dovrà in ogni caso risultare compatibile con la Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II della presenti norme e con la Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali di cui Titolo IV.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05