Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 83 Disposizioni generali e articolazione

1. Il Piano Operativo recepisce e assume le definizioni delle infrastrutture portuali e di quelle dedicate alla nautica da diporto contenute nella normativa statale (L.84/1994 e successive mm.ii.), regionale (L.R. 65/2014) e nella Disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale, ovvero:

• ambito portuale, inteso come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall’AdSP che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell’AdSP, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione delle AdSP; l’ambito portuale è sotto articolato in: aree portuali e retroportuali, che nel loro complesso costituiscono il porto operativo, e in aree di interazione porto-città;

• porto turistico quale complesso di strutture movibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto e del diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

• approdo turistico, ovvero la sezione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4 comma 3 della legge n. 84/1994, destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari;

• punti di ormeggio ovvero le aree demaniali marittime, gli specchi acquei, dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. Tra questi il masterplan “La rete dei porti toscani”, individua i punti di ormeggio che hanno le condizioni per essere trasformati in approdi turistici.

2. In riferimento alle definizioni sopra riportate, alle caratteristiche funzionali delle infrastrutture portuali e diportistiche, esistenti e di nuova previsione, alle perimetrazioni e ai contenuti del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), di cui all’art. 5 della L.84/1994, adottato dal Comitato di gestione dell' AdSP ed in corso di definitiva approvazione, così come declinati e recepiti dal Piano Strutturale, nonché delle previsioni discendenti dall’Accordo di Pianificazione sottoscritto nel 2015 che il Piano Operativo conferma, il sistema complessivo per la portualità e la nautica nel territorio comunale è articolato come di seguito indicato:

  • a) ambito portuale, così come individuato dal Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS), a sua volta articolato in:

• aree portuali e retroportuali, con funzioni di tipo commerciale, industriale, di servizio passeggeri e peschereccia, disciplinate al successivo art.84, la cui pianificazione, di contenuto conformativo della disciplina dei suoli, è demandata al Piano Regolatore Portuale (PRP) di competenza dell’AdSP;

• aree di interazione porto-città disciplinate al successivo art.85, la cui pianificazione, di contenuto conformativo della disciplina dei suoli, è demandata agli strumenti urbanistici comunali, ovvero al presente Piano Operativo e agli strumenti urbanistici attuativi da esso discendenti;

  • b) porto turistico Bellana, ricadente nelle aree di interazione porto-città, comprendente opere, impianti e servizi destinati alla ricettività di natanti di nuova previsione, disciplinate al successivo art.86;
  • c) approdo turistico presso il porto Mediceo-Darsena Nuova, ricadente nelle aree di interazione porto-città, comprendenti opere ed impianti idonei alla ricettività dei natanti da diporto, esistenti, soggetti a riqualificazione e incremento, disciplinato al successivo art.87;
  • d) punti di ormeggio, comprendenti le aree demaniali marittime, gli specchi acquei ed i corsi d’acqua dotati di strutture e servizi esistenti, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto, soggetti a riqualificazione e, laddove ritenuto compatibile in conformità alle indicazioni del masterplan “La rete dei porti toscani”, a trasformazione in porto turistico, così come disciplinato nelle presenti Norme. I punti d’ormeggio esistenti, disciplinati al successivo art.88, sono:

• Ardenza

• Antignano

• Quercianella

• Chioma

Le infrastrutture portuali e diportistiche di cui al presente articolo sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

3. L’individuazione nel Piano Operativo delle infrastrutture di cui al comma 2, lettere a) b) c), rende operative le strategie condivise tra Comune e AdSP mediante apposita intesa in attuazione del DPSS, in ordine:

• al potenziamento e allo sviluppo delle attività marittime e portuali, crocieristiche e della loro diversificazione, di attrazione di impresa economica multisettoriale, di realizzazione di una filiera di funzioni integrate che comprendono la portualità commerciale, la logistica, il diportismo nautico, la cantieristica e i servizi;

• agli obiettivi territoriali dello sviluppo delle infrastrutture, del miglioramento dell’accessibilità, dell’aumento di standard, della riconfigurazione del fronte costiero;

• alle condizioni per il contenimento e mitigazione dei carichi e dell’inquinamento ambientale, l’uso di innovazioni tecnologiche per la sicurezza e il controllo degli inquinamenti e per la produzione energetica da fonti rinnovabili in coerenza con (Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP);

• alla rigenerazione e riqualificazione del waterfront urbano mediante:

- realizzazione dell’approdo turistico presso il porto Mediceo - Darsena Nuova e completamento dell’intervento di rigenerazione urbana della Porta a Mare, derivanti dall’Accordo di Programma siglato nel 2007 per la trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Navale Orlando e delle aree portuali limitrofe;

- la riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento dell’area della Stazione Marittima-Terminal passeggeri, area di cerniera porto-città, nell’ambito della quale si prevede la localizzazione del nuovo scalo ferroviario passeggeri funzionale alla futura Stazione Marittima;

- alla definizione progettuale del nuovo porto turistico della Bellana, anche in funzione delle strategie di riqualificazione del sistema dei fossi;

- alla valorizzazione del patrimonio storico-identitario e ambientale presente nell’ambito portuale.

4. Le modalità attuative per i porti, gli approdi turistici e i punti di ormeggio, di cui alle lettere b) e c) d) del comma 2, sono definite dagli articoli 9 e 10 della disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani” e dal Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, n. 7/R/2022, in materia di porti di interesse regionale. Gli interventi per la realizzazione delle opere a terra e a mare di porti e approdi turistici, di competenza comunale, sono attuati mediante piani regolatori portuali (PRP) che costituiscono atti di governo del territorio ai sensi della L.R. 65/2014 assimilati a piani attuativi. I contenuti e il procedimento di formazione dei PRP è disciplinato dal suddetto regolamento regionale.

Art. 84 Aree portuali e retroportuali

1. Le aree portuali, comprensive delle espansioni a mare già previste dal vigente Piano Regolatore Portuale (di seguito PRP) e retroportuali, comprendono il complesso delle infrastrutture, delle banchine e degli spazi operativi destinati ai traffici portuali e marittimi; comprendono inoltre aree e immobili di titolarità privata che accolgono attività e funzioni, prevalentemente a carattere commerciale, industriale, logistico, direttamente o indirettamente collegate ai traffici marittimi e portuali.

2. La disciplina degli assetti infrastrutturali, urbanistici-edilizi delle aree di cui al presente articolo, con efficacia conformativa della disciplina dei suoli, è demandata al PRP che individua pertanto le aree e gli immobili di titolarità privata eventualmente da assoggettare a vincolo espropriativo ai sensi della normativa vigente;

3. In attuazione di quanto condiviso tra AdSP e Comune con apposita intesa tra i due Enti, nonché degli obiettivi indicati dal Piano Strutturale per l’UTOE 1, l’assetto infrastrutturale viario e ferroviario, così come individuato negli elaborati del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo, incidente sull’assetto e la mobilità urbana è condizione per la funzionalità degli interventi di riassetto e ampliamento del porto e per il conseguimento di una maggiore integrazione funzionale tra porto e città.

4. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 6, nelle more dell’adeguamento del vigente PRP alla nuova perimetrazione dell’ambito portuale individuata dal DPSS, già recepita dal presente Piano Operativo, e della relativa disciplina conformativa del regime dei suoli, alle aree e immobili di titolarità privata ricompresi in detto ambito si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• sono comunque ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, nonchè tutti gli interventi volti a soddisfare requisiti di igiene ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, al miglioramento e alla bonifica ambientale e alla riduzione del rischio industriale.

  • b) Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Industriale artigianale (I)

• Direzionale e servizi privati (D)

• Commerciale al dettaglio (CD) limitatamente alle sottocategorie CD.4 (somministrazione), impianti per la distribuzione carburanti (CD.7)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

5. Le diposizioni di cui al precedente comma si applicano fino all’adozione, da parte dell’AdSP, del nuovo PRP o dell’adeguamento del vigente PRP ai sensi della normativa vigente.

6. Per gli immobili e le aree ricomprese nell’ambito urbano oggetto del Piano Particolareggiato “Aree portuali limitrofe Porta a Mare si applica la disciplina del suddetto PP nelle more dell’adeguamento del PRP.

7. Nelle more dell’adeguamento del vigente PRP per le aree portuali e retroportuali di cui al presente articolo si applica altresì la disciplina di cui all’art. 172 delle presenti Norme (prescrizioni per le aree a Rilascio di incidente Rilevante).

Art. 85 Aree di interazione porto-città

1. Le aree di interazione porto-città comprendono i seguenti ambiti urbani:

• Ambito della Stazione Marittima che, in ragione degli interventi di trasformazione e riassetto urbanistico e infrastrutturale previsti, è individuata dal presente PO come Area di Trasformazione (AT01), di cui al Titolo VI, Capo III delle presenti Norme, e pertanto disciplinata nell’apposita scheda normativa e di orientamento progettuale parte integrante delle presenti Norme;

• Ambito di Porta a Mare, che in funzione del completamento degli assetti urbanistici e insediativi, esito del processo di attuazione del previgente Piano Particolareggiato, è individuata dal presente PO come Area di Completamento (AC-PM) di cui al Titolo VI, Capo III delle presenti Norme, e pertanto disciplinata nell’apposita scheda normativa e di indirizzo progettuale parte integrante delle presenti Norme;

• Porto Mediceo e Darsena Nuova, disciplinato al successivo art.87 in combinato disposto con la scheda normativa e di orientamento progettuale relativa all’Ambito di Porta a Mare (AC-PM), in ragione delle interazioni funzionali e spaziali tra i due ambiti, nonché del relativo processo di attuazione in corso;

• Porto turistico Bellana di cui al successivo articolo art.86

• tessuti urbani e/o edifici ed aree con funzioni specialistiche, identificati con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, per i quali si applicano, in ragione della specifica classificazione, le relative disposizioni contenute nelle presenti Norme.

2. Per il complesso degli ambiti urbani ricompresi nelle aree di interazione porto-città, il Piano Operativo orienta complessivamente le azioni di trasformazione e completamento degli assetti insediativi verso la riqualificazione e ridefinizione dei margini delle aree portuali a diretto contatto con la città, attribuendo a questi ultimi un connotato urbano e una qualità architettonica tale da marcare il profilo urbano costiero riqualificando il waterfront urbano e salvaguardando gli elementi identitari e la visuali storicamente consolidate tra la città e il mare.

3. Le modalità attuative per gli ambiti ricompresi nelle aree di interazione porto-città sono diversificate e specificate, per ciascun ambito, negli articoli di riferimento e/o nelle specifiche schede normative e di orientamento progettuale di cui all’Allegato delle presenti Norme, in ragione della specificità degli interventi e della titolarità delle aree ivi ricomprese.

Art. 86 Porti turistici (IPt)

1. È ricompreso in questa categoria il Porto turistico della Bellana di nuova previsione, oggetto dell’Accordo di pianificazione, siglato nel 2015 ai sensi dell’art. 21 L.R. 5/2005, che il presente Piano Operativo conferma, con alcuni limitati correttivi, così come di seguito disciplinato. L’ambito ricade nelle aree di interazione porto-città e nella giurisdizione della competente AdSP.

2. Il Porto turistico di nuova previsione comprende l’area coincidente con lo specchio acqueo della darsena Morosini e lo Scoglio della Regina, inclusa l’infrastruttura diportistica esistente denominata “porticciolo Nazario Sauro”.

A) Disciplina degli interventi e dimensionamento posti barca:

• Dimensionamento max: 600 posti barca

• Interventi di nuova costruzione NE con SE max 400 mq.

• Altezza massima fabbricati: 4 mt.

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• servizi alla nautica riconducibili alla sottocategoria (D.8) servizi privati di interesse sociale, culturale, sedi di associazioni

• commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3)

• attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

C) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”. Il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio potrà essere assolto in parte all’interno dell’area destinata alla realizzazione della nuova infrastruttura diportistica e/o nell’area urbana limitrofa identificata con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

Per tale area, corrispondente all’edificio esistente collocato in angolo tra Via della Bassata e Viale Italia, si prevede un intervento di sostituzione edilizia (S), finalizzato alla realizzazione di un parcheggio in struttura con altezza max di 4 piani fuori terra, a servizio del nuovo porto turistico e/o dell’ambito urbano interessato, integrato con eventuali dotazioni di servizio da collocarsi al livello terra e/o all’ultimo livello. La struttura dovrà caratterizzarsi per linguaggio e soluzioni architettoniche innovative e contemporanee e dovrà essere integrata da componenti verdi, in copertura e nelle superfici verticali, con riferimento a quanto disciplinato al comma 5 del successivo art. 90 delle presenti Norme (parcheggi pubblici e aree di sosta). L’intervento, dovrà essere capace di generare nuovo paesaggio urbano, contribuendo a connotare il waterfront in rapporto dialettico con l’ambito produttivo della cantieristica e con le aree Porta a Mare, che si attestano a nord.

D) Prescrizioni specifiche:

• in sede di redazione del PRP dovrà essere analizzata e approfondita la configurazione delle opere di protezione a mare del nuovo porto turistico; in ragione di tali approfondimenti sono ammissibili eventuali modifiche e correttivi incidenti sulla configurazione dello specchio acqueo rappresentato negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del Piano Operativo, senza che ciò comporti variante allo stesso;

• le opere di protezione a mare dovranno prevedere l’uso di massi naturali di cava per le parti emerse ed altezze delle opere medesime, dal pelo dell’acqua, ridotte al minimo indispensabile e tali da non compromettere la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, o limitare le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;

• pontili e strutture da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili a basso impatto visivo, nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto;

• la destinazione prevalente dovrà rimanere a servizio della nautica sociale così come definita dal sopra richiamato regolamento regionale, in funzione al correlato obiettivo di riqualificazione e razionalizzazione degli ormeggi nel sistema, dei fossi così come indicato all’art 89 delle presenti Norme, e delle attività veliche-sportive; conseguentemente almeno il 55% dei posti barca dovrà essere riservato a imbarcazioni entro i 10 mt di lunghezza;

E) Modalità di attuazione: Piano regolatore portuale di competenza comunale preceduto da avviso pubblico ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, n. 7/R/2022, in materia di porti di interesse regionale.

Trattandosi di ambito ricompreso nella giurisdizione dell’AdSP, Comune a ADSP dovranno concordare, tramite specifica intesa, il processo e le modalità di definizione e attuazione del PRP anche in relazione a quanto stabilito all’art. 89 delle presenti Norme in ordine alle azioni e agli interventi di razionalizzazione e riordino degli ormeggi nel sistema dei fossi.

3. Nelle more della definizione e approvazione del PRP di competenza comunale è ammissibile la realizzazione dei seguenti interventi funzionali allo svolgimento di eventi velici e sportivi:

• opere e allestimenti di facile rimozione (quali corpi morti, pontili galleggianti, scivoli di alaggio, ecc.) per l’ormeggio e l’alaggio di imbarcazioni

• dotazioni di servizi igienici

• opere di protezione a mare soffolte o semi soffolte

La realizzazione di tali interventi è soggetta all’approvazione di progetto opera pubblica di competenza dell’AdSP.

Per gli edifici e le infrastrutture esistenti del Porticciolo Nazario Sauro sono consentiti i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• SE sostituzione edilizia con incremento max 10% della SE esistente esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio alla nautica e servizi igienici.

Art. 87 Approdi turistici (IPa)

1. E’ ricompreso in questa categoria l’Approdo turistico presso il Porto Mediceo di nuova previsione, oggetto dall’Accordo di Programma siglato nel 2007 per la trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Navale Orlando e delle aree portuali limitrofe che il presente Piano Operativo conferma, così come di seguito disciplinato. L’ambito ricade nelle aree di interazione porto-città e nella giurisdizione della competente AdSP.

2. Il Porto turistico di nuova previsione comprende l’area coincidente con lo specchio acqueo del Porto Mediceo e della Darsena Nuova, e le aree a terra strettamente funzionali caratterizzate dalla permanenza delle mura e fortificazioni di epoca medicea (Bastione della Regina, Forte di Bocca ecc.).

A) Disciplina degli interventi e dimensionamento posti barca:

• Dimensionamento max: 600 posti barca

• Interventi di nuova costruzione NE con SE max 6.450 mq. così ripartita:

• Residenziale 500 mq.

• Commerciale 2.650 mq.

• Direzionale e servizi 3.300 mq.

• Altezza massima fabbricati: 4 mt.

Per gli edifici esistenti di recente formazione sono consentiti i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Direzionale e servizi privati (D)

• commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3)

• attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

C) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani” e comunque in misura non inferiore a 5.900 mq (tra verde e parcheggi). Il soddisfacimento delle dotazioni di parcheggio potrà essere assolto all’interno dell’area destinata alla realizzazione della nuova infrastruttura diportistica e/o nelle aree urbane limitrofe di Porta a Mare disciplinate nell’ambito della scheda normativa e di orientamento progettuale AC_PM contenuta nell’allegato alle presenti Norme.

D) Prescrizioni specifiche:

• per le fortificazioni, gli edifici e i manufatti di valore storico architettonico ricomprese nell’ambito (Bastione della Regina, Forte di Bocca) si applica la disciplina di cui al Capo I del Titolo II delle presenti Norme (componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa); in particolare tutti gli interventi funzionali alle attività diportistiche e veliche di cui al presente articolo dovranno risultare coerenti con il valore delle architetture militari storiche; a tal fine le sistemazioni delle aree esterne dovranno essere oggetto di un progetto unitario comprensivo delle opere di restauro del complesso monumentale, mitigando le attuali interferenze con la cinta muraria storica, valorizzandone la percezione e garantendone l’accessibilità pubblica;

• gli interventi dovranno essere attuato in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

E) Modalità di attuazione: in ragione dello stato di attuazione in corso, discendente dall’Accordo di Programma siglato nel 2007 per la trasformazione urbanistica dell’ex-Cantiere Navale Orlando e delle aree portuali limitrofe, e dalla disciplina del previgente Piano Particolareggiato di Porta a Mare, la previsione dell’Approdo e dei servizi correlati si attua mediante rilascio di concessione demaniale marittima e permesso di costruire ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

La realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento delle strutture per le attività sportive veliche presso il Forte di Bocca è attuabile autonomamente mediante permesso di costruire convenzionato che dovrà essere corredato da un progetto complessivo di valorizzazione delle emergenze storico architettoniche in conformità alle disposizioni del presente articolo; la convenzione dovrà disciplinare le modalità di fruizione pubblica del Forte di Bocca e dei resti delle fortificazioni storiche.

Art. 88 Punti ormeggio (IPo)

1. Sono ricompresi in questa categoria le seguenti infrastrutture diportistiche esistenti, individuate puntualmente con apposita sigla alfanumerica negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e oggetto di apposta schedatura ricognitiva contenuta nell’elaborato QCD.A2.1 (Ricognizione sistema costiero: stabilimenti balneari e approdi) del presente Piano Operativo:

• punto ormeggio Ardenza (Por1)

• punto ormeggio Antignano Por2)

• punto ormeggio Quercianella Por3)

• punto ormeggio Chioma (Por4)

2. Sulla base delle ricognizioni e indicazioni contenute nel masterplan “La rete dei porti toscani” i seguenti approdi sono suscettibili di trasformazione in porto turistico, a condizione che vengano adeguate le dotazioni degli standard nautici, ambientali e i servizi a terra, in conformità alle direttive del medesimo masterplan e a quanto stabilito nelle presenti norme:

• punto ormeggio Ardenza

• punto ormeggio Antignano

• punto ormeggio Quercianella

3. Per i punti di ormeggio di cui al comma 2, in assenza di PRP, sono consentiti i seguenti interventi ferma restando l’attuale configurazione delle opere foranee:

A) Disciplina degli interventi

A.1) Interventi consentiti sugli edifici classificati quali storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A.2) Interventi consentiti sugli edifici classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• S sostituzione edilizia con incremento max 10% della SE esistente esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”

• NE nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”;

• Sono altresì consentiti:

• tutti gli interventi volti a migliorare e adeguare l’accessibilità, in sicurezza e in autonomia, anche da parte di persone con disabilità;

• interventi di manutenzione e consolidamento delle opere di protezione a mare

• Altezza massima fabbricati: 4 mt.

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• servizi alla nautica riconducibili alla sottocategoria (D.8) servizi privati di interesse sociale, culturale, sedi di associazioni

• attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

C) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”.

D) Modalità di attuazione: Progetto di opera pubblica e/o titoli edilizi diretti da parte dei soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime.

4. Per i punti di ormeggio di cui al comma 2 l’eventuale potenziamento della capacità ricettiva, da attuarsi mediante limitato ampliamento degli specchi acquei esistenti e realizzazione di nuove opere di protezione a mare, è subordinata alla redazione e approvazione di specifico PRP di competenza comunale. Per la redazione del PRP il Comune potrà promuovere avviso pubblico ai sensi dell’art. 2 del Regolamento di attuazione della L.R. 65/2014, n. 7/R/2022, in materia di porti di interesse regionale.

In sede di redazione del PRP dovrà essere analizzata e approfondita la configurazione delle opere di protezione a mare; in ragione di tali approfondimenti sono ammissibili eventuali modifiche e correttivi incidenti sulla configurazione dello specchio acqueo rappresentato negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del Piano Operativo, senza che ciò comporti variante allo stesso.

Prescrizioni specifiche:

• la destinazione prevalente dovrà rimanere a servizio della nautica sociale, così come definita dal sopra richiamato regolamento regionale, e delle attività veliche-sportive; conseguentemente almeno il 55% dei posti barca dovrà essere riservato a imbarcazioni entro i 10 mt di lunghezza;

• gli interventi di potenziamento della capacità ricettiva sono subordinati al soddisfacimento delle dotazioni di standard e servizi a terra così come stabilito dal masterplan “La rete dei porti toscani”;

• le opere di protezione a mare dovranno prevedere l’uso di massi naturali di cava per le parti emerse ed altezze delle opere medesime, dal pelo dell’acqua, ridotte al minimo indispensabile e tali da non compromettere la continuità visiva tra il mare e le aree retrostanti, o limitare le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico;

• pontili e strutture da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili a basso impatto visivo, nel rispetto dei valori paesaggistici del contesto;

• per l’ormeggio di Antignano, contestualmente all’intervento di ampliamento dello specchio acqueo, dovrà essere valutata la modifica della configurazione morfologica attuale al fine di superare le criticità accertate in ordine alla scurezza della navigazione e di protezione del bacino portuale.

5. Per il punto d’ormeggio esistente localizzato alla foce del Torrente Chioma, ancorchè non riconosciuto come infrastruttura nautica esistente nel quadro conoscitivo del masterplan “La rete dei porti toscani”, sono consentiti i seguenti interventi, finalizzati a garantirne la piena efficienza funzionale nonchè l’accessibilità e la corretta gestione ambientale della struttura, ferma restando l’attuale capacità ricettiva in termini di posti barca, e la configurazione delle opere di protezione a mare:

A) Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• SE sostituzione edilizia con incremento max 10% della SE esistente esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”

• NE nuova costruzione esclusivamente per la realizzazione di dotazioni di servizio e standard così come definiti e disciplinati dal masterplan “La rete dei porti toscani”

• Sono altresì consentiti:

• tutti gli interventi volti a migliorare e adeguare l’accessibilità, in sicurezza e in autonomia, anche da parte di persone con disabilità;

• interventi di manutenzione delle sponde del canale, nonché di consolidamento delle opere di protezione a mare

• Altezza massima fabbricati: 3 mt.

B) Disciplina delle funzioni:

Sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

C) servizi alla nautica riconducibili alla sottocategoria (D.8) servizi privati di interesse sociale, culturale, sedi di associazioni

D) Standard nautici e urbanistici: da dimensionare in conformità alla disciplina del masterplan “La rete dei porti toscani”.

E) Modalità di attuazione: Progetto di opera pubblica e/o titoli edilizi diretti da parte dei soggetti titolari delle concessioni demaniali marittime.

Art. 89 Rete delle vie d’acqua navigabili

1. Comprendono il sistema dei fossi e delle vie d’acqua interne, che assolve storicamente alla funzione di ormeggio di natanti di piccole dimensioni (nautica sociale); il sistema dei fossi è altresì riconosciuto dal Piano Operativo come “componente identitaria del patrimonio territoriale” e pertanto soggetto a tutela e conservazione dei caratteri identitari, così come disciplinate al Titolo II delle presenti Norme;

2. Il Piano Operativo, pur confermando la funzione di ormeggio dei natanti, individua necessarie azioni di razionalizzazione e progressiva riduzione degli ormeggi, in ragione del conseguimento di migliori condizioni di sicurezza della navigazione e della valorizzazione del sistema dei fossi a fini turistici e di mobilità cittadina. A tal fine sono consentiti i seguenti interventi:

• allestimento di attracchi e punti di servizio per piccoli battelli

• allestimento di pontili, pedanee e passeggiate lungo i canali

• di riapertura dei canali e delle vie d’acqua tombati, laddove possibile e compatibile con la funzionalità e la mobilità urbana

3. La definizione degli interventi e delle azioni volte alla valorizzazione e riqualificazione del sistema dei fossi, che richiede azioni integrate e sinergiche da parte dei soggetti istituzionalmente competenti (Comune, AdSP, competente Soprintendenza) è demandata alla definizione di un masterplan complessivo, con riferimento a quanto stabilito all’art.4 delle presenti Norme. L’ambito soggetto a masterplan è identificato con apposito segno grafico negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

Quolora il masterplan contenga specifica disciplina di dettaglio relativamente all’abaco delle soluzioni progettuali e degli elementi di arredo /o di servizio per lo svolgimento delle attività nautiche/remiere, potrà assumere efficacia di linea guida di cui al comma 3 del precedente art. 35 (sistema dei fossi).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05