Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 90 Parcheggi pubblici e aree di sosta: generalità e classificazione

1. Comprendono i parcheggi e le aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, le attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili e servizi a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, interscambio modale, noleggio, velostazioni, spazi e attività di car sharing, corrispondenti alla dotazione di standard urbanistici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 del DM 1444/1968.

2. Il PO distingue, con specifica simbologia grafica, le seguenti tipologie di parcheggio e aree di sosta, distinguendo tra le dotazioni esistenti e di nuova previsione, in ragione delle prevalenti funzioni e prestazioni a cui assolvono:

• Cerniere di mobilità/parcheggi scambiatori (P1)

• Aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (P2)

3. Le cerniere di mobilità, o parcheggi scambiatori (P1) individuati dal PO, sulla base delle indicazioni del PUMS, assolvono a funzioni di scambio modale per l'alleggerimento del traffico urbano; si configurano pertanto come aree attrezzate per la sosta delle auto, collegate alla rete del trasporto pubblico locale (TPL) e alla rete delle piste ciclabili, dotate di servizi accessori, quali piccole attività commerciali di servizio, servizi igienici, strutture ombreggianti, lockers per consegne corrieri, bike-sharing, ecc., e sono localizzati nei tre quadranti strategici della città, ovvero:

• cerniera di mobilità nord, presso la Stazione S. Marco (disciplinata nell’ambito della scheda norma ATR_03)

• cerniera di mobilità est di Via Masi, da realizzare mediante il potenziamento del parcheggio scambiatore esistente

• cerniera di mobilità sud presso Via della Libertà- Barriera Roma, da realizzare mediante il potenziamento e riorganizzazione del parcheggio scambiatore già esistente.

4. I parcheggi e le aree di sosta di qualificazione degli insediamenti esistenti e di progetto (P2), sono localizzati nel sistema urbano e finalizzati ad assorbire la domanda di sosta, diffusa e/o localizzata, generata dalle attività e dalla residenza insediata nel tessuto urbano nonchè delle principali attività pubbliche/di interesse pubblico esistenti o di nuova previsione.

5. I parcheggi e aree di sosta possono essere realizzati in strutture edificate (parcheggi in struttura), a raso, interrate, o lungo strada. Al fine di contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano e delle prestazioni ecosistemiche la realizzazione dei nuovi parcheggi e la riqualificazione dei parcheggi esistenti si attiene alle seguenti prescrizioni:

Parcheggi a raso:

• devono essere previste zone d'ombra tale da garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio, individuando uno stallo inerbito ed alberato ogni 5 stalli dedicati alla sosta, oltre ad aiuole inerbite e alberate ai bordi e centrali tra file di stalli, la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt. All’interno dell’area destinata alle alberature non possono prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi, che devono essere collocati in altra sede opportuna;

• per parcheggi di ridotte dimensioni (inferiore a 150 mq), ove sia dimostrato di non poter attuare le misure di cui ai precedente alinea, si può procedere alla realizzazione di una superficie alberata pari a quella dell’intero parcheggio nelle immediate adiacenze e comunque non oltre un raggio di 50 mt;

Parcheggi a raso lungo strada:

• nelle aree destinate alla sosta delle auto (in linea, a spina e ortogonali alla carreggiata) dovrà essere garantita la continuità dell’ombreggiatura prevedendo la piantumazione di alberature poste a distanza adeguata alla grandezza della specie. Le alberature lungo strada dovranno essere previste in aiuole inerbite lungo strada o ad interruzione degli stalli e la cui larghezza non potrà essere inferiore ai 2,00 mt, con cordoli di altezza dal piano stradale tale da impedire lo scavalcamento degli automezzi. All’interno dell’area destinata alle alberature non potranno prevedersi impianti di illuminazione, segnaletica stradale e sottoservizi, che saranno collocati in sede opportuna.

Parcheggi multipiano o misti:

• possono essere realizzati con spazi coperti o parzialmente coperti su più livelli o su pilots, inseriti in edifici esistenti e di nuova costruzione. Ove non espressamente vietati dalla presenti Norme possono realizzarsi strutture metalliche o in muratura aventi un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui;

• per strutture di nuova realizzazione, le coperture devono avere uno spessore tale da garantire la messa a dimora di arbusti e alberi, le schermature laterali sono da realizzarsi con pannelli grigliati per consentire l’areazione, alternando a pareti verdi verticali.

• nel caso il parcheggio multipiano sia realizzato all’interno di edifici esistenti, ove sia dimostrata l’impossibilità a realizzare coperture verdi di cui al precedente periodo, ovvero mediante esoscheletro, dovranno essere utilizzati materiali con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica.

6. I parcheggi e le aree di sosta devono prevedere:

  • a) accessi e percorsi veicolari interni distinti dagli accessi e percorsi pedonali e ciclabili, fatta eccezione per le aree di sosta lungo strada
  • b) colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno
  • c) appositi stalli per la sosta dei motocicli
  • d) sistema di raccolta delle acque piovane.

7. È sempre consentita la realizzazione di attrezzature accessorie per il commercio su area pubblica per merceologie quali fiori ed edicole di giornali, oltre alle dotazioni di servizi accessori;

8. È comunque consentito riservare posti per la sosta camper a fini turistici come specificato al successivo art. 91.

Art. 91 Area sosta camper (P3)

1. Le aree sosta camper si distinguono in:

  • a) area di rimessaggio: parcheggio per camper
  • b) punto sosta: stalli previsti all’interno di parcheggi esistenti o di progetto di cui al precedente art.90
  • c) camper service: aree dotate di impianti di adduzione e smaltimento igienico sanitario, colonnine di ricarica elettrica a pagamento anche ad uso automatizzato.

2. La realizzazione del camper service deve tenere conto delle seguenti prescrizioni:

  • a) area delimitata e riservata, anche con accesso controllato ed eventualmente video sorvegliato
  • b) stalli delineati e posti a distanza tale da garantire tutela della privacy;
  • c) punto di scarico acque chiare e carico acqua potabile
  • d) punto di scarico acque scure/wc chimico
  • e) colonnine di distribuzione energia elettrica

3. La fattispecie punto sosta di cui al precedente comma 1 let. b) e c) può essere reperita nelle aree a parcheggio pubblico, di cui al precedente art.90.

Art. 92 Aree per sedi stradali, fasce di rispetto e corridoi infrastrutturali

1. Le aree destinate alle sedi stradali esistenti e di progetto, comprensive degli spazi accessori quali spartitraffico, verde stradale, rotatorie, fasce di pertinenza e scarpate, sono individuate nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e adeguamento dei tracciati stradali, e relativi spazi accessori, sono riservati al Comune e agli Enti istituzionalmente competenti, e sono comunque ammissibili senza che ciò comporti variante al presente PO, purché non si comprometta la conservazione e la tutela delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II.

3. Negli interventi di realizzazione di nuova viabilità pubblica o di uso pubblico, o negli interventi di adeguamento della viabilità esistente, si dovranno assicurare fasce esterne parallele alla carreggiata stradale per l’alloggiamento dei sottoservizi a rete, salvo dimostrata impossibilità tecnica. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale, gli spazi accessori devono essere dotati di alberature e/o arbusteti e/o erbacee ad alta densità in parte perenni tali da garantire continuità vegetale in tutte le stagioni, al fine di contribuire alla integrazione della rete ecologica territoriale, migliorare il microclima urbano, contrastare l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorare la percezione visiva e compositiva delle infrastrutture nel contesto urbano e/o rurale di riferimento.

4. I parametri e le caratteristiche tecniche e prestazionali per la definizione degli interventi di adeguamento della viabilità esistente e/o della nuova viabilità di progetto sono stabiliti in sede di progetto di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini

5. Il PO riporta con valore ricognitivo nell’elaborato QC.05, la classificazione della viabilità esistente e le relative fasce di rispetto ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dalla suddetta normativa. Il Comune può in ogni tempo procedere alla revisione della suddetta classificazione, ai sensi del Codice del Strada, mediante specifica deliberazione, senza che ciò comporti variante al presente PO.

6. Quando non siano definite le sedi della nuova viabilità di previsione gli elaborati grafici del presente PO individuano i corridoi infrastrutturali che si sovrappongono alle zone destinate ai vari usi previsti. In essi è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali sulla base di specifici progetti esecutivi di opera pubblica che ne stabiliranno la configurazione ed i tracciati definitivi. Nei corridoi, in attesa dei progetti esecutivi di cui sopra, sono vietate nuove costruzioni e le opere che possono ostacolare la progettazione e l’esecuzione delle opere infrastrutturali.

Per le costruzioni e gli edifici esistenti che ricadono entro i corridoi infrastrutturali, sono ammesse le manutenzioni ordinaria (MO) e straordinaria (MS), la ristrutturazione edilizia conservativa (REC), gli interventi imposti da motivi di sicurezza, igienico-sanitari e di miglioramento e/o bonifica ambientale. È altresì ammessa, laddove consentita dalle presenti Norme in riferimento alla disciplina del territorio urbanizzato di cui al Titolo VI e del territorio rurale di cui Titolo VII, la realizzazione di manufatti leggeri di facile rimozione, di reti tecnologiche, nonché di opere finalizzate alla riduzione del rischio idraulico.

Le aree incluse nei corridoi, non occupate da edifici, potranno essere utilizzate in conformità alla Disciplina delle funzioni contenute nelle presenti Norme, a condizione che ciò non determini ostacolo alla progettazione o alla esecuzione delle opere infrastrutturali.

Una volta definiti ed approvati dalle autorità pubbliche competenti i progetti delle opere infrastrutturali, a queste ultime si applicheranno le norme relative alle fasce di rispetto ai fini della sicurezza previste dalla specifica legislazione di settore.

Le aree ricomprese nei corridoi infrastrutturali individuati negli elaborati del presente PO ed eventualmente non interessate dalle fasce di rispetto di cui sopra, potranno essere utilizzate in conformità alle destinazioni d’uso e alla disciplina degli insediamenti e delle aree in cui ricadono, una volta approvati definitivamente i progetti delle opere.

Art. 93 Infrastrutture per la mobilità lenta

1. Il PO individua con apposita simbologia e segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” i percorsi dedicati alla mobilità lenta ciclo-pedonale, esistente o di progetto, che costituiscono, nel loro insieme, in connessione con la viabilità pubblica e di uso pubblico, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa. In particolare, i percorsi per la mobilità lenta ciclo-pedonale, in coerenza con le strategie del PUMS, costituiscono elementi di connessione per fruizione del territorio periurbano e collinare, con particolare riferimento alla Riserva dei Monti Livornesi e al sistema delle ville periurbane, aventi lo scopo di costituire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi protetti ad accessibilità differenziata, dedicati alla mobilità alternativa a quella carrabile. In particolare, il PO individua con apposita simbologia:

• piste ciclabili e ciclovie

• sentieri e percorsi escursionistici

2. Tra i percorsi individuati dal PO, in recepimento delle indicazioni del PUMS, assumono rilevanza strategica:

• il completamento del tracciato della ciclovia tirrenica in ambito urbano e le connessioni con i comuni limitrofi sul versante meridionale;

• la realizzazione sistema di piste ciclabili (biciplan) strutturato in tre assi:

• assi principali denominati linee urbane;

• rete ciclabile secondaria interna ai quartieri/centri abitativa;

• rete delle vie verdi ciclabili di accesso dalla campagna alla città/greenway;

• realizzazione sottopasso ciclopedonale Via Vico, di collegamento tra quartiere la Rosa e i quartieri est dell’Aurelia (Leccia Scopaia).

3. I tracciati individuati dal Piano Operativo hanno carattere meramente indicativo: il percorso effettivo sarà definito in sede di progettazione dell’opera pubblica. E’ altresì

4. I percorsi devono essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l’accessibilità e la sicurezza; pertanto, ove possibile devono essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali, inoltre devono essere adeguatamente alberati ed ombreggiati al fine di migliorarne la fruibilità e potenziare le connessioni ambientali, mediante alberature a foglia caduca.

Art. 94 Impianti per la distribuzione carburanti (Ic)

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti esistenti, ed altre attività e servizi funzionali alla mobilità quali gli autolavaggi, sono individuati con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, e relativi servizi accessori così come disciplinati dalla normativa statale e regionale vigente, in aree diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di PO, è ammessa nel rispetto dei criteri localizzativi di seguito indicati, che dovranno essere puntualmente verificati in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all’art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell’art. 68 della LR 62/2018:

• relazione funzionale con le principali direttrici viarie (esistenti o di futura realizzazione) che, per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell’intera rete di comunicazione, comunale e sovracomunale;

• compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare;

• assenza di rilevanti valori storico-culturali e/o paesaggistici nel contesto territoriale di riferimento con contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito;

• compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie

• compatibilità generale con la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale di cui al Titolo II delle presenti Norme;

3. Non è comunque ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio, ai sensi per gli effetti del D.Lgs 32/1998, nei seguenti casi:

• Aree a vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs n. 42/2004;

• Aree a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 del D.Lgs n. 42/2004;

• Aree ricomprese nelle zone omogenee “A” di cui al DM 1444/68, elencate al precedente art. 47;

• Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata e molto elevata, come indicate dalle apposite indagini del PS vigente così come indicate all’art.3 comma 4 delle presenti norme e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (PAI e PGRA);

• viabilità extra urbana di collegamento al sistema collinare/riserva dei Monti Livornesi ovvero: Via della Valle Benedetta/Strada Provinciale SP 5, SP 4., Via di Popogna /Strada Provinciale SP 8;

4. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 3, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della LR 62/2018 e più in dettaglio nel Regolamento di cui al DPGR n. 23R/2020.

Art. 95 Infrastrutture ferroviarie (If)

1. Le aree ferroviarie sono individuate con apposita campitura nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, sono destinate ad attrezzature ferroviarie e comprendono gli ambiti riguardanti gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature delle fermate (esistenti e di progetto) e delle stazioni, i relativi allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni.

2. Le fasce di rispetto ferroviario, rappresentate a titolo ricognitivo nella tavola QC.05, sono stabilite dalla normativa vigente in materia e ad esse si applicano i limiti ed i vincoli all’edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dalla suddetta normativa.

3. Nelle aree e negli immobili oggetto del presente articolo, fatte salve le specifiche disposizioni per gli edifici di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti tutti gli interventi funzionali al mantenimento in esercizio degli impianti e infrastrutture ferroviarie nonché i servizi alla persona e complementari alla mobilità ferroviaria; sono considerate attività di servizio complementari e di supporto, a titolo indicativo e non esaustivo: commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (CD.3), attività di somministrazione alimenti e bevande (CD.4),servizi alla persona (I.11) , sportelli bancari (D.1), servizi di ospitalità temporanea (D.7).

4. Nelle aree ferroviarie, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, possono essere definiti progetti di riqualificazione che prevedano anche aree di parcheggio, aree a verde e eventuali ulteriori attrezzature di interesse pubblico.

Art. 96 Piazze e aree pedonali

1. Le piazze e le aree pedonali sono spazi aperti, con attraversamento veicolare precluso o regolato, delimitati e comunque chiaramente identificabili rispetto alle strade carrabili che in essi confluiscono.

2. il PO riconosce le piazze e alle aree pedonali la valenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico. Costituiscono pertanto elementi di invarianza, e quindi soggetti a tutela nella consistenza materiale, simbolica, giuridica e sociale:

  • a) la proprietà pubblica o l’uso pubblico riconosciuto mediante atti giuridicamente vincolanti
  • b) l’utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali e di spettacolo, sociali, religiose, ecc.
  • c) le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

3. Il Piano individua porzioni di viabilità antistante edifici pubblici o ad uso pubblico identificandole come piazze, pertanto in tali aree devono essere garantire riconoscibilità materica e formale, abbattimento delle barriere architettoniche, dotazione di impianti e controllo della viabilità carrabile.

4. Le piazze oggetto di riqualificazione ovvero di nuova realizzazione devono contribuire a soddisfare esigenze di permeabilità dei suoli, di mitigazione degli effetti delle isole di calore e di continuità ecologica con strade alberate, giardini e spazi limitrofi, attraverso la previsione di filare/i e/o gruppi di alberature, oltre ad aree inerbite.

5. Ai fini di favorire un uso diversificato e continuo durante l’arco dell’anno gli spazi devono essere dotati di strutture fisse che consentano ombreggiatura e riparo dalle intemperie.

6. I sistemi di seduta, in adeguato numero, devono prevedersi sia in aree assolate che ombreggiate al fine di consentirne l’uso nelle diverse stagioni, e ad altezze diversificate per consentire la fruizione a tutte fasce di utenza.

7. Impianti e relativi sottoservizi, oltre a perseguire il contenimento energetico, dovranno essere facilmente accessibili per le manutenzioni, e posti a distanza superiore ai 2 mt dagli apparati radicali della vegetazione presente o di progetto.

8. Nelle piazze e spazi pedonali è sempre ammissibile la realizzazione di chioschi, edicole e simili la cui localizzazione, dimensioni e caratterizzazione architettonica dovrà essere coordinata e integrata con i caratteri storici-compositivi-ambientali e con la progettazione degli spazi pubblici interessati, da definire nell’ambito del progetto dell’opera pubblica o dello specifico regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche.

9. Per gli edifici e i manufatti esistenti nelle aree di cui al presente articolo, quali “baracchine” e chioschi, sono consentiti tutti gli interventi edilizi, fatto salvo quanto stabilito al Titolo II delle presenti Norme per gli edifici manufatti di valore storico architettonico di cui all’art.34. Eventuali strutture ombreggianti e/spazi coperti per la somministrazione all’aperto sono definiti e disciplinati, nelle dimensioni e nelle caratteristiche tipologiche e materiche, nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale.

10. Le funzioni insediabili nei chioschi e baracchine esistenti e/o di nuova realizzazione sono, di norma: la somministrazione di alimenti e bevande (CD.4), la vendita al dettaglio di prodotti del tabacco di altri generi di monopolio (CD.11); eventuali ulteriori funzioni insediabili sono definite nell’ambito degli eventuali masterplan redatti e approvati ai sensi dell’art.4 delle presenti Norme, dai progetti di opera pubblica e/o da specifico regolamento comunale del commercio su aree pubbliche.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05