Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Capo I – Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti

Art. 97 Disciplina degli insediamenti esistenti: articolazione

1. La gestione del patrimonio edilizio esistente è regolata dalle disposizioni del presente capo e del successivo con riferimento ai tessuti descritti al Titolo III, Capo I, individuati con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del PO.

2. La disciplina di ciascun tessuto è così articolata:

• interventi consentiti per l’edificato storico o storicizzato individuato con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del PO

• interventi consenti per l’edificato di recente formazione

• interventi consenti sui manufatti pertinenziali

• prescrizioni comuni agli interventi

• ulteriori prescrizioni particolari

• categorie funzionali, e loro sub- articolazioni, escluse o consentite in ciascun tessuto con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 17

3. Con riferimento all’edificato storico-storicizzato è facoltà del proponente, in sede di presentazione dl titolo abilitativo edilizio, di documentare e attestare la matrice storica dell’edificato o il suo grado di trasformazione.

Art. 98 Disciplina degli insediamenti esistenti: disposizioni generali

1. Per gli edifici ricompresi nell’edificato storico o storicizzato, l’interessato, in sede di progettazione edilizia, puù comprovare con idonea documentazione che l’immobile successivamente al 1954 è stato oggetto di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica o sostituzione edilizia. Ove i competenti Uffici dell’Amministrazione riscontrino tale circostanza, sono consentiti sull’immobile gli interventi ammessi per l’edificato di recente formazione.

2. Ai fini della determinazione dell’altezza massima consentita non rilevano gli incrementi eventualmente necessari per la messa in sicurezza idraulica né per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

3. Sulle consistenze edilizie che presentano destinazione d'uso in atto, così come definita all’art.18 delle presenti norme, in contrasto con le funzioni ammesse dal presente piano in relazione allo specifico tessuto, sono consentiti gli interventi di cui all’art. 20 delle presenti Norme.

4. Per gli edifici ed i manufatti identificati quali “componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa, identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, sono consentiti gli interventi edilizi disciplinati Titolo II , Capo I delle presenti Norme.

Capo II – Disciplina dei tessuti urbani

Sezione I Tessuti storici

Art. 99 Tessuti compatti di matrice preottocentesca (TS1)

1. I Tessuti compatti di matrice preottocentesca (TS1), sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato ed edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

B) Interventi consenti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Mantenimento della sagoma, della composizione dei prospetti, del volume e della superficie utile lorda, ad esclusione dell'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio

• Mantenimento dell'impianto distributivo e organizzativo originale, sia interno che degli spazi esterni pertinenziali (parchi, giardini, corti, orti) privilegiando la sostituzione di materiali eventualmente presenti non tradizionali o estranei alla tipologia originaria con materiali e tecnologie adeguate al valore storico architettonico dell’organismo edilizio;

• Divieto di apportare modifiche sostanziali al sistema dei collegamenti verticali originali (androni, corpi scale ecc.), alle quote degli orizzontamenti e ai materiali degli elementi costitutivi strutturali e complementari, interni, esterni e di finitura

• Mantenimento degli apparati decorativi ove presenti

• Ammissibilità di realizzare di terrazze a tasca nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento edilizio comunale (REC);

• Divieto di chiudere logge e porticati

• Divieto di frammentare con delimitazioni fisiche il resede originario storicizzato con recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

• Installazione di finestre a tetto e lucernari in misura non superiore a 1,5 mq ed 1/25 della superficie della falda interessata, a condizione che i locali sottotetto siano abitabili legittimamente abitatati, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni stabilite dal Regolamento edilizio comunale (REC).

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’suo in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici

Art. 100 Tessuti compatti di matrice preottocentesca sostituiti (TS2)

1. I Tessuti compatti di matrice preottocentesca sostituiti (TS2) sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• S sostituzione edilizia con le seguenti prescrizioni:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti fatta eccezione per l’ultimo piano f.t. (piano attico)

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• divieto di realizzare balconi e terrazze aggettanti sulla pubblica via

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1 purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Ammissibilità di realizzare di terrazze a tasca nel rispetto prescrizioni nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento edilizio comunale (REC)

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7)impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’uso in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici

Art. 101 Tessuti lineari (TS3)

1. I Tessuti lineari (TS3) sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia con il tessuto a cui appartiene

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• S sostituzione edilizia con le seguenti prescrizioni:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia con il tessuto a

cui appartiene

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• esclusione copertura piana

• spessore corpo di fabbrica massimo 12 ml

• divieto di realizzare balconi e terrazze aggettanti sulla pubblica via

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia con il tessuto a cui appartiene

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Ammissibilità di terrazze a tasca nel rispetto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento edilizio comunale (REC)

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Prescrizioni specifiche per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione dell'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di software e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’suo in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici

Art. 102 Tessuti storici a bassa densità (TS4)

1. I Tessuti storici a bassa densità (TS4), sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato ed edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• Consentita eclusivamente per edifici ad un piano

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio contermine più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RIC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, purché si tratti di manufatti di recente formazione e la nuova collocazione non comprometta la visuale e l’immagine storicamente consolidata dell’edificio principale e non siano in collocati in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Mantenimento della sagoma, della composizione dei prospetti, del volume e della superficie utile lorda, ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio;

• Mantenimento dell'impianto distributivo e organizzativo originale, sia interno che degli spazi esterni pertinenziali (parchi, giardini, corti, orti) privilegiando la sostituzione di materiali eventualmente presenti non tradizionali o estranei alla tipologia originaria con materiali e tecnologie adeguate al valore storico architettonico dell’organismo edilizio;

• Mantenimento delle aree di pertinenza e a verde senza alterazione dell’impianto storico dei parchi e giardini e relativi impianti arborei e senza alterazione e frazionamento;

• Divieto di apportare modifiche sostanziali al sistema dei collegamenti verticali originali (androni, corpi scale ecc.), alle quote degli orizzontamenti e ai materiali degli elementi costitutivi strutturali e complementari, interni, esterni e di finitura;

• Mantenimento degli apparati decorativi ove presenti;

• Divieto di chiudere logge e porticati;

• Divieto di frammentare con delimitazioni fisiche il resede originario storicizzato con recinzioni o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura

• Divieto di apertura di nuovi ingressi pedonali e carrabili nelle recinzioni e mura storiche che delimitanti le aree di pertinenza

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

• Installazione di finestre a tetto e lucernari in misura non superiore a 1,5 mq ed 1/25 della superficie della falda interessata, a condizione che i locali sottotetto siano abitabili legittimamente abitatati, nel rispetto delle ulteriori disposizioni del Regolamento Edilizio comunale;

• Per gli interventi eccedenti alla manutenzione ordinaria, presentazione di uno studio di inquadramento storico-paesaggistico esteso dell’edificio e relative pertinenze.

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale;

• (C) commercio al dettaglio fatta eccezione per le sub-categorie CD.4 (somministrazione di alimenti e bevande)

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata, (D.5) servizi ricreativi e di intrattenimento, D.9 (autorimesse garage e parcheggi privati)

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

• nelle aree di pertinenza gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento e al recupero dell’immagine storicamente consolidata anche mediante la demolizione e ricostruzione dei fabbricati recenti; le aree devono essere mantenute e verde, senza alterazione dell’impianto storico dei parcheggi e giardini e dell’impianto arboreo se di pregio.

Art. 103 Tessuti storici prevalentemente residenziali pianificati (TS5)

1. I Tessuti (TS5), a isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A ) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato ed edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• S sostituzione edilizia, se previsti nell’ambito di programmi complessivi di riqualificazione insediativa e/o masterplan promossi dal Comune e/o dal soggetto gestore del patrimonio ERP così come disciplinati all’art. 4 delle presenti Norme;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1,IP.2 da realizzare nell’ambito di un progetto unitario esteso all’intera area di pertinenza del fabbricato e purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione dell'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico

• Divieto di realizzare di terrazze a tasca

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (TR) Turistico ricettivo

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

5. Per l’ambito urbano comprendente, gli isolati dei c.d. quartieri nord Corea-Shangay, così come indicativamente individuato negli elaborati cartografici “disciplina dei suoli e degli insediamenti”, è prevista la redazione di apposito masterplan di cui all’art.4 delle presenti Norme, al fine di:

• individuare e coordinare gli interventi prioritari per la riqualificazione degli spazi pubblici e di relazione, nonché per l’integrazione delle dotazioni di verde e dei servizi di prossimità;

• individuare ulteriori interventi di riqualificazione e/o sostituzione edilizia (S) del patrimonio ERP, ad integrazione degli interventi previsti per le Aree di Completamento AC01, AC02, AC03 nelle relative schede normative di cui all’elaborato QPN.01.B, definendo l’assetto urbanistico-edilizio complessivo degli ambiti urbani interessati.

Art. 104 Tessuti a isolati chiusi o semichiusi (TS6)

1. I Tessuti compatti a isolati chiusi o semichiusi sostituiti (TS6) sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia con il tessuto a cui appartiene

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto.

• S sostituzione edilizia con le seguenti prescrizioni:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• divieto di realizzare balconi e terrazze aggettanti sulla pubblica via

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1 purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Ammissibilità di realizzare di terrazze a tasca nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento edilizio comunale (REC);

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di software e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’uso in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici

Sezione II Tessuti delle urbanizzazioni contemporanee misti e specialistici

Art. 105 Tessuti a isolati aperti e edifici isolati su lotto (T1)

1. I Tessuti a isolati aperti e edifici isolati su lotto sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele e S sostituzione edilizia con le seguenti prescrizioni:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• divieto di realizzare balconi e terrazze aggettanti sulla pubblica via

A.3) interventi consentiti sull’edificato storico e di recente formazione, ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto presente alla data di adozione del Piano Operativo:

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio contermine più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata, previa presentazione di un progetto unitario esteso a tutte le unità immobiliari

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilitaà pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Ammissibilità di terrazze a tasca nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Divieto di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti sulla pubblica via/spazio pubblico

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Prescrizioni specifiche per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di software e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

Art. 106 Tessuti a isolati aperti e blocchi (T2)

1. I Tessuti a isolati aperti e blocchi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele e S sostituzione edilizia con le seguenti prescrizioni:

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• divieto di realizzare balconi e terrazze aggettanti sulla pubblica via

A.3) interventi consentiti sull’edificato storico e di recente formazione, ad esclusione delle

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata previa presentazione di un progetto unitario esteso a tutte le unità immobiliari

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Divieto di introdurre aggetti superiori a quelli esistenti sulla pubblica via/spazio pubblico

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Prescrizioni specifiche per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di software e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

Art. 107 Tessuti a isolati aperti e blocchi di edilizia pianificata (T3)

1. I Tessuti (TR3), a isolati aperti e blocchi di edilizia pianificata sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”.

Nel tessuto TR3 sono individuate le seguenti sub-articolazioni, riferite a insediamenti di edilizia pianificata per il quale il POC, in ragione della particolare qualità insediativa e dell’unitarietà dell’immagine dell’edificato, stabilisce specifiche limitazioni:

TR3.A Scopaia

TR3.B La Rosa

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti su tutti gli immobili:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2 ) Interventi consentiti su tutti gli immobili ad esclusione dei tessuti TR3.A, TR3.B:

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele se previsti nell’ambito di programmi complessivi di riqualificazione insediativa e/o masterplan promossi dal Comune e/o dal soggetto gestore del patrimonio ERP così come disciplinati all’art. 4 delle presenti norme;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2 da realizzare nell’ambito di un progetto unitario

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Divieto di realizzare di terrazze a tasca

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Prescrizioni comuni per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione architettonica e dei prospetti ad esclusione degli adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico, e degli interventi di riqualificazione complessiva del fabbricato tramite progetto unitario

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale

• (CD) commercio al dettaglio in medie strutture

• (TR) Turistico ricettivo

• (D) direzionale e servizi privati

• (CI) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

Art. 108 Tessuti puntiformi (T4)

1. I Tessuti puntiformi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola "Disciplina del suolo e degli insediamenti".

2. Disciplina degli interventi:

A1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• altezza massima: 7.5 mt.

• rapporto di copertura 40% con riferimento alla superficie fondiaria del lotto

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• consentita eclusivamente per edifici ad un piano

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore a 7.5 m.

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede non prospiciente la pubblica via, comprensivo di eventuale chiusura di logge, balconi, terrazze e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata e comunque non oltre 25 mq.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Ammissibilità di terrazze a tasca nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Prescrizioni specifiche per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale;

• (CD) commercio al dettaglio

• (D) direzionale e servizi privati fatta eccezione per D.4 (uffici professionali), D.6 (servizi per la cura della persona);

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

Art. 109 Tessuti sfrangiati di margine (T5)

1. I Tessuti sfrangiati di margine sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola "Disciplina del suolo e degli insediamenti".

2. Disciplina degli interventi:

A) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore a 7.5 m.

• rapporto di copertura 40% con riferimento alla superficie fondiaria del lotto

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• consentita eclusivamente per edifici ad un piano

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore a 7.5 m.

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede non prospiciente la pubblica via, comprensivo di eventuale chiusura di logge, balconi, terrazze e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata e comunque non oltre 25 mq.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilitaà pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Ammissibilità di terrazze a tasca nel rispetto delle seguenti prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici solo su prospetti secondari

4. Prescrizioni specifiche per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD) commercio al dettaglio

• (D) direzionale e servizi privati fatta eccezione per D.4 (uffici professionali), D.6 (servizi per la cura della persona);

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

Art. 110 Tessuti lineari (T6)

1. I Tessuti lineari di margine (T6), sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola "Disciplina del suolo e degli insediamenti". All’interno di tali tessuti l’edificato classificato quale storico/storicizzato è individuato da apposita campitura. Le aree residue di tali tessuti sono, invece, ascrivibili ad edificato di recente formazione.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele con le seguenti prescrizioni:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente piuù alto

A.3) interventi consentiti sull’edificato storico/storicizzato e di recente formazione, ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto presente alla data di adozione del Piano Operativo:

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede non prospiciente la pubblica via, comprensivo di eventuale chiusura di logge, balconi, terrazze e/o porticati fino al limite del 20% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata e comunque non oltre 25 mq.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici opportunamente schermati e/o integrati con l’edificio principale

4. Prescrizioni specifiche per i soli interventi MO, MS, RRC, REC:

• Mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

5. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• (A) agricola e funzioni connesse;

•Sezione II Tessuti delle urbanizzazioni contemporanee misti e specialistici

Art. 111 Tessuti a tipologie miste a bassa-media saturazione (TM1) e medio-alta saturazione (TM2)

1. I tessuti a tipologie miste a bassa-media saturazione (TM1) e a medio-alta saturazione (TM2), sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”. All’interno di tali tessuti l’edificato classificato quale storico/storicizzato è individuato da apposita campitura. Le aree residue di tali tessuti sono, invece, ascrivibili ad edificato di recente formazione.

2. Disciplina degli interventi:

A.1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A.2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• TM1 RC 50 % max in riferimento alla superficie fondiaria di intervento

• TM.2 RC 60 % max in riferimento alla superficie fondiaria di intervento

• Altezza massima consentita su fronte strada: non superiore all’edificio contermine più alto

• Indice di edificabilità fondiaria (IF) attuale ≤ 1: SE di progetto: 100% della SE esistente

• Indice di edificabilità fondiaria (IF) attuale > 1: SE di progetto: 80% della SE esistente

• miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (ovvero incremento di almeno di due classi energetiche)

• depavimentazione delle superfici a parcheggio;

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di appartenenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici di interesse storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• Divieto di chiudere logge e porticati sulla pubblica via

• Installazione di volumi tecnici opportunamente schermati e/o integrati con l’edificio principale

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I. 11 (servizi alla persona);

• (CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari

• (CD.7) impianti distribuzione carburanti

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi

• (A) agricola e funzioni connesse;

Art. 112 Tessuti lineari produttivi-artigianali-commerciali (TP1)

1. I tessuti lineari produttivi-artigianale-commerciali (TP1) sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suolo e degli insediamenti”. All’interno di tali tessuti l’edificato classificato quale storico/storicizzato è individuato da apposita campitura. Le aree residue di tali tessuti sono, invece, ascrivibili ad edificato di recente formazione.

2. Disciplina degli interventi:

A.1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A.2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• RC max 55 %, in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• Altezza massima consentita: 15 mt;

• miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (ovvero incremento di almeno di due classi energetiche)

• depavimentazione delle superfici a parcheggio;

• SE sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• incremento max della SE esistente: 35%

• RC 55% max in riferimento alla superficie fondiaria di intervento

• Altezza massima consentita: 15 mt.

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche (ovvero incremento almeno di due classi energetiche), migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, senza mutamento della destinazione d’uso.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenziale (R)

• Commercio al dettaglio in medie strutture alimentari (CD.2.1)

• (I.5) piazzali e depositi di materiali, (I.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, stoccaggio, stoccaggio, trattamento di materiali e rifiuti; (I.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione prodotti lapidei; (I.9) lavorazione delle terre e dei minerali;

• Turistico-ricettiva (TR)

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata

Art. 113 Tessuti a piattaforme produttive-artigianali a bassa-media densità (TP2)

1. I tessuti a piattaforme produttive-artigianali a media-bassa densità sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• RC max 55%, in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (ovvero incremento di almeno di due classi energetiche)

• depavimentazione delle superfici a parcheggio;

• S sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• incremento max della SE esistente: 40%

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, senza mutamento della destinazione d’uso

• NE esclusivamente per edifici con destinazione industriale-artigianale e commerciale all’ingrosso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• lotto di superficie fondiaria minima pari a 2.000 mq.

• altezza max: 25 mt;

• Prescrizioni comuni a interventi di S e NE:

• RC 55% max in riferimento alla superficie fondiaria di intervento

• Altezza massima consentita: 25 mt.;

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche (ovvero incremento almeno di due classi energetiche), migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• Gli interventi che interessino edifici aventi SE compresa tra 5000 mq. e 10.000 mq. sono assoggettati a PdC convenzionato;

• Gli interventi che interessano edifici aventi SE superiori 10.000 mq. sono a assoggettati a Piano Attuativo o PUC.

• IP2: è ammessa la realizzazione di tettoie e altre strutture coperte a servizio delle attività insediate nel rispetto del RC max del 55%;

• Per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR), di cui all’art. 172 delle presenti Norme, non sono consentiti interventi edilizi e adeguamenti impiantistici, comunque denominati, che possano determinare aggravio degli scenari di rischio rappresentati nell’elaborato QC.05 del Piano.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenziale (R)

• Commerciale (C) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4) e per esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5);

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata;

• Turistico ricettivo (TR);

• Agricola (A);

Art. 114 Tessuti a piattaforme produttive-artigianali a media-alta densità (TP3)

1. I tessuti a piattaforme produttive-artigianali a media-alta densità, pianificati e non, sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suoli e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

A) Interventi consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• RC max 55 %, in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• Altezza massima consentita: 25 mt;

• miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (ovvero incremento di almeno di due classi energetiche)

• depavimentazione delle superfici a parcheggio;

• S sostituzione edilizia, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• incremento max della SE esistente: 40%

• RC 55% max in riferimento alla superficie fondiaria di intervento

• Altezza massima consentita: 25 mt;

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche (ovvero incremento almeno di due classi energetiche), migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica, limitatamente agli edifici con funzione industriale-artigianale (I), da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, senza mutamento della destinazione d’uso.

• NE esclusivamente per edifici con destinazione industriale-artigianale e commerciale all’ingrosso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• lotto di superficie fondiaria minima pari a 2.000 mq.

• RC max 55% in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• Altezza massima consentita: 25 mt;

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche anche tramite integrazione con impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• IP2: è ammessa la realizzazione di tettoie e altre strutture coperte a servizio delle attività insediate nel rispetto del RC max del 55%

• Per gli attività produttive esistenti riconducibili alle sotto categorie funzionali non ammesse nei tessuti di cui al presente articolo (I.5, I.6, I.8, I.9), così come disciplinato al successivo comma 3, si applica la disciplina di cui all’art. 20 delle presenti Norme (Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo).

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenziale (R)

• Commerciale (C) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4) e per esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5);

• (I.5) piazzali e depositi di materiali, (I.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, stoccaggio, stoccaggio, trattamento di materiali e rifiuti; (I.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione prodotti lapidei; (I.9) lavorazione delle terre e dei minerali;

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata.

Art. 115 Tessuti monofunzionali commerciali-direzionali (TP4)

1. I tessuti monofunzionali commerciali-direzionali, pianificati e non (TP4) sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. All’interno di tali tessuti l’edificato classificato quale storico/storicizzato è individuato da apposita campitura. Le aree residue di tali tessuti sono, invece, ascrivibili ad edificato di recente formazione.

2. Disciplina degli interventi:

A.1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia fedele

A.2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• RC max 55%, in riferimento alla superficie fondiaria di intervento;

• Altezza massima consentita: 15 mt;

• l’intervento deve condurre alla realizzazione di edifici con alte prestazioni energetiche (ovvero incremento almeno di due classi energetiche), migliorare il contesto ambientale circostante tramite integrazione di componenti verdi e permeabili contribuendo alla mitigazione delle isole di calore, nel rispetto di seguenti criteri:

• Superficie permeabile minima del lotto fondiario: 30%

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• Gli interventi che interessano edifici aventi SE superiori 3.000 mq. sono a assoggettati a Piano Attuativo o PUC.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Industriale e artigianale (I) fatta eccezione per i servizi alla persona (I.11);

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata.

Art. 116 Aree per campeggi e villaggi turistici (TP5)

1. Le aree per campeggi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 6 mt;

• miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio (ovvero incremento di almeno di due classi energetiche)

• depavimentazione delle superfici a parcheggio;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, senza mutamento della destinazione d’uso.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenza (R)

• Industriale e artigianale (I);

• Direzionale e servizi (D)

• Commercio al dettaglio in medie strutture alimentari (CD.2.1)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

• Agricola (A)

Art. 117 Insediamenti e servizi per la balneazione (TP6)

1. Gli insediamenti e i servizi alla balneazione, individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina del suoli e degli insediamenti”, comprendono: gli stabilimenti balneari così come definiti dalla normativa di settore (TP6-A) ed i servizi alla balneazione (TP6-B).

2. Disciplina degli interventi:

Stabilimenti balneari (TP6-A)

A1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quale edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, S sostituzione edilizia, nuova costruzione NE, ammissibili con le seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 10% della SC esistente;

• Incremento fino al 10% della SE esistente;

• Altezza massima consentita: altezza max edificio esistente;

• l’intervento è subordinato alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e innalzamento della qualità estetico-percettiva dello stabilimento balneare, con particolare riferimento al miglioramento della percezione del fronte, edificato e non, visibile dallo spazio pubblico (passeggiata a mare, piazze e punti di belvedere, ecc) e alla salvaguardia/miglioramento delle visuali verso il mare;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 10% della SE e SC esistente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• l’intervento non può interessare manufatti oggetto di condono edilizio e/o aventi caratteristiche di precarietà;

• altezza massima consentita: altezza max edificato esistente.

Servizi alla balneazione (TP6B):

A1) Interventi consentiti sugli edifici esistenti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, SE sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 10% della SC esistente;

• Incremento fino al 10% della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 3,5 mt.;

• Gli interventi di RNF e SE sono subordinati:

- alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e innalzamento della qualità estetico-percettiva dell’area interessata, con particolare riferimento all’integrazione con le componenti ambientali e paesaggistiche, salvaguardando e migliorando la percezione delle visuali dal mare e verso il mare;

- alla sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d’obbligo con il quale il soggetto proponente si impegna alla manuntenzione/ripristino dei percorsi pubblici di accesso al mare.

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 10% della SE e SC esistente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• l’intervento non può interessare manufatti oggetto di condono edilizio e/o aventi caratteristiche di precarietà;

• altezza massima consentita: 3,5 mt.;

• NE nuova edificazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• l’intervento è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di dotazioni di servizio alla balneazione e delle pratiche sportive-ricreative all’aperto (quali servizi igienici, punti ristoro, spogliatoi, locali per il ricovero delle attrezzature);

• adozione di soluzioni costruttive che garantiscano la facile rimozione e reversibilità degli interventi, privilegiando l’utilizzo di materiali leggeri ed ecosostenibili;

• SE massima comprensiva della SE delle eventuali strutture esistenti: 50 mq per aree scoperte fino a 5.000 mq. e 100 m. per aree scoperte superiori a 5.000 mq. con riferimento all’area individuata, negli elaborati della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” del POC come servizio alla balneazione (TPSB);

• Gli interventi di AV.2 e NE sono subordinati:

• alla presentazione di un progetto complessivo di riqualificazione e innalzamento della qualità estetico-percettiva dell’area interessata, con particolare riferimento all’integrazione con le componenti ambientali e paesaggistiche, salvaguardando e migliorando la percezione delle visuali dal mare e verso il mare;

• alla sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d’obbligo con il quale il soggetto proponente si impegna alla manuntenzione/ripristino dei percorsi pubblici di accesso al mare.

A.2) interventi consentiti sulle aree scoperte:

• installazione di pedane e camminamenti in legno che potranno interessare fino ad un massimo del 10% della superficie scoperta;

• strutture ombreggianti (pergolati, gazebo) di facile rimozione da rimuovere al termine della stagione balneare;

• allestimento di campi per il gioco e lo sport all’aperta senza alterazione della morfologia delle aree interessate, delle componenti vegetazionali e ambientali presenti (siepi, macchia mediterranea, alberature, ecc.)

• aree a parcheggio con fondo in terra battuta, inerbito e/o inghiaiato;

• illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree a parcheggio con dispositivi atti a limitare l’inquinamento luminoso al fine di permettere la migliore percezione del paesaggio costiero.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenza (R)

• Industriale e artigianale (I);

• Direzionale e servizi (D) fatta eccezione per servizi per la cura della persona (D.6)

• Commerciale al dettaglio (CD), fatta eccezione per attività di somministrazione alimenti e bevande (CD.4) e servizi alla persona (CD.9)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

• Agricola (A)

Art. 118 Impianti e attrezzature sportive privati (TP7)

1. Gli impianti e attrezzature sportivi, insediati su aree di titolarità privata sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 8 mt;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restando il limite dell’altezza massima di 8 mt;

• S sostituzione edilizia e NE nuova edificazione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Incremento fino al 20% della SC esistente;

- Incremento fino al 30% della SE esistente;

- Altezza massima consentita: 8 mt.;

• È altresì ammissibile la realizzazione di nuove attrezzature e dotazioni per la pratica sportiva all’aperto e/o l’adeguamento delle attrezzature esistenti (quali campi da tennis, padel, calcetto, piscine, ecc.);

• sono ammesse, previa stipula di convenzione che disciplini la stagionalità, coperture sportive per esigenze temporanee, per una superficie coperta massima di 500 mq per ogni complesso sportivo;

• Prescrizioni comuni: gli interventi di sostituzione (S), nuova edificazione (NE) e la realizzazione di nuovi impianti sportivi sono subordinati alla depavimentazione delle aree a parcheggio esistenti e all’incremento delle dotazioni di verde (consistenze arboree ed arbustive).

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenza (R)

• Industriale e artigianale (I);

• Direzionale e servizi (D) fatta eccezione per servizi per la cura della persona (D.6);

• Commerciale al dettaglio (CD), fatta eccezione per attività di somministrazione alimenti e bevande (CD.4) e servizi alla persona (CD.9);

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI);

• Agricola (A)

Capo III Disciplina delle Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi

Art. 119 Aree di trasformazione - Disposizioni generali e articolazione

1. In ragione delle diversit• insediative, paesaggistiche e funzionali, degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, nonché sulla base della ricognizione delle aree urbane connotate da condizioni di degrado contenuta nell’elaborato “A1-Dossier ricognizione Aree Degradate”, che è parte integrante del quadro conoscitivo, e degli esiti dell’Avviso pubblico promosso ai sensi dell’art. 95 c.8, il Piano Operativo individua all’interno del territorio urbanizzato le Aree di trasformazione (Aree AT). Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, nonché per promuovere interventi di rigenerazione urbana e di valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo e possono essere sia di iniziativa privata che pubblica.

2. In ragione del ruolo che dette aree assumono ai fini delle strategie della rigenerazione urbana nonché delle diversità insediative e delle preesistenze edilizie che le caratterizzano, le Aree di Trasformazione sono articolate in:

• Aree di Trasformazione Strategiche (ATS), che interessano immobili ed aree prevalentemente di proprietà pubblica alle quali il PO attribuisce rilevanza strategica nella capacità di generare nuove polarità urbane ed accrescere l’offerta di servizi di interesse generale e dotazioni pubbliche;

• Aree di Trasformazione di riqualificazione (ATR), che interessano prevalentemente aree urbane già edificate connotate da condizioni di degrado di vario grado e natura, così come risultante dal Dossier A1 parte integrante del quadro conoscitivo;

• Aree di Trasformazione di nuovo insediamento (AT), che interessano aree prevalentemente inedificate poste in continuità con i tessuti urbani, la cui previsione concorre al complemento degli assetti insediativi, al miglioramento e all’incremento delle dotazioni urbane.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita da apposite "Schede normative e di indirizzo progettuale” contenute nell’allegato che è parte integrante delle presenti Norme (elaborato QPN.01.A). Le Aree di trasformazione, articolate come indicato al precedente comma, sono individuate con apposito segno grafico e sigla alfanumerica negli elaborati cartografici contenenti la “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:

• le finalità e gli obiettivi dell’azione di trasformazione;

• lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di trasformazione (Piano Attuativo o Progetto Unitario convenzionato, partenariato pubblico-privato o progetto di opera pubblica eventualmente preceduto da masterplan, Permesso di costruire convenzionato)

• i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;

• le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione eventualmente corredata da norma figurata;

• gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico, da realizzare contestualmente all’intervento di trasformazione a cura del soggetto attuatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché l’eventuale obbligo di cessione gratuita all’Amm./ne Comunale di aree e/o di monetizzazione degli standard urbanistici; L'individuazione delle opere consegue ad approfondita analisi dei diversi ambiti di trasformazione ed è correlata alla entità e rilevanza dell'intervento, anche in riferimento a quanto stabilito all’art. 56 delle presenti Norme (dotazioni minime per gli standard urbanistici).

• la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;

• l’eventuale applicazione delle disposizioni per l’edilizia residenziale sociale (ERS), di cui all’art. 74 delle presenti Norme, per le Aree di trasformazione con capacità edificatoria uguale o maggiore a 2.000 mq. di SE;

• i beni paesaggistici interessati, ove l’intervento ricada in area soggetta a tutela, la cui disciplina di riferimento è puntualmente riportata, per ciascuna AT, nell’Appendice alle presenti Norme (Disciplina dei Beni Paesaggistici);

• le Invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale e le discipline speciali eventualmente interessanti l’area di intervento e/o le aree adiacenti;

• la fattibilità degli interventi dal punto di vista geologico, idraulico e sismico;

• le eventuali condizioni alla trasformazione e le condizioni di sostenibilità ambientale in applicazione della disciplina di cui all’art. 54 delle presenti Norme;

• il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per l’attuazione degli interventi previsti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione in caso di scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Piano Operativo in difetto di approvazione del relativo Piano Attuativo o Progetto Unitario e stipula della relativa convenzione (ovvero, in caso di intervento urbanistico- edilizio diretto, in caso di mancato rilascio del titolo edilizio), e comunque nelle more di tali adempimenti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti.

4. In sede di attuazione dell’intervento il soggetto proponente dovrà documentare e comprovare l’esatta quantità e legittimità delle consistenze edilizie esistenti;

5. Il perimetro delle aree di trasformazione AT è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio e di carattere non sostanziale conseguenti ad approfondimenti eseguiti dal proponente in sede di attuazione dell’interventi (quali rilievi strumentali e planoaltimetrici). La proposta di rettifica o modifica non sostanziale dovrà essere adeguatamente motivata attraverso obiettivi e concordanti riferimenti allo stato dei luoghi (segni naturali o antropici). La proposta di rettifica o modifica è comunque soggetta a valutazione da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione.

6. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8, Le previsioni contenute nelle schede normative assumono valore vincolate in ordine ai parametri di progetto, alle modalità attuative, alle specifiche disposizioni normative, nonché alle condizioni trasformazione e a quelle di sostenibilità ambientale laddove stabilite.

7. Ove sia ammessa la destinazione d’uso Residenziale è sempre consentito l’inserimento di attività commerciali di vicinato e servizi alla persona (CD.3 e CD.9 nella Disciplina delle funzioni) al piano terra.

8. Ove nella scheda di trasformazione sia prescritta la realizzazione di standard afferenti a più di una categoria, in sede di attuazione dell’intervento potranno essere proposti scostamenti riferiti alle categorie entro una percentuale massima ± 5%, fermo restando la quantità minima complessivamente dovuta. La presente disposizione non si applica nei casi di monetizzazione degli standard urbanistici.

9. La convenzione, atta a regolamentare gli interventi previsti per ciascuna Area di Trasformazione, e alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi, dovrà disciplinare:

• l’obbligo di cessione gratuita all’Amm.ne Comunale delle aree corrispondenti alle dotazioni degli standard urbanistici, ovvero la monetizzazione degli stessi, come specificato nelle relative schede normative;

• le modalità e le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche o di carattere pubblico la cui realizzazione costituisce condizione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi afferenti le opere private, e le relative garanzie;

• le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico.

• eventuali ulteriori impegni ed oneri del soggetto attuatore sulla base di quanto stabilito nelle specifiche schede normative.

10. In sede di attuazione delle Aree di Trasformazione, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità delle trasformazioni si dovrà tenere conto, per quanto applicabili, delle linee guida di cui all’art. 58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta strategica della sostenibilità urbana), nonché dei criteri di qualità prestazionale stabiliti dalle presenti Norme con particolare riferimento alle seguenti diposizioni:

• Piazze Verdi (art. 79), Piazze e aree pedonali (art. 89)

• Parcheggi verdi (art. 80), parcheggi pubblici e aree di sosta (art. 90)

• Parchi e verde pubblico attrezzato (art. art. 77), verde naturale di connettività ecologica (art. 78)

• parcheggi per la sosta stanziale (art. 28) e per la sosta di relazione (art. 29)

11. Laddove vengano interessate porzioni di territorio allo stato attuale non urbanizzate la progettazione dell’intervento, al fine di effettuare le necessarie valutazioni tese al miglioramento dei fattori ecologici ed ambientali degli specifici contesti, dovrà essere accompagnata da un rilievo puntuale delle presenze arboree e vegetali significative.

12. Ai fini dell’attuazione degli interventi disciplinati nelle schede normative operano le seguenti diposizioni, con riferimento a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968 in ordine alle distanze tra edifici e tra edifici e pareti finestrate:

  • a) negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 mt tra pareti finestrate e parete di edifici antistanti, è ammissibile, per l’edificio ricostruito, mantenere una distanza inferiore a 10 mt purché non inferiore a quella preesistente
  • b) sono ammissibili distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del D.M.1444/1968.

Nell’ambito dei piani attuativi le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nei confronti di edifici posti all’esterno del perimetro del piano attuativo stesso.

Art. 120 Aree di completamento - Disposizioni generali e articolazione

1. Le aree e gli ambiti urbani oggetto di piani urbanistici attuativi (comunque denominati) e/o progetti unitari convenzionati approvati in applicazione del previgente Regolamento Urbanistico sono individuate come Aree di completamento (AC). Si tratta di aree, di varie dimensioni e articolazioni insediative, il cui processo di attuazione non si è interamente compiuto e che risultano, in prevalenza, parzialmente edificate e parzialmente dotate delle relative urbanizzazioni, così come disciplinate dalle convenzioni attuative che ne hanno regolato, o ne regolano laddove ancora efficaci, la realizzazione.

2. Le Aree di completamento, identificate con apposito segno grafico e sigla alfanumerica (AC-XX) negli elaborati cartografici contenenti la “Disciplina dei suoli e degli insediamenti, sono articolate in ragione della dimensione e della complessità degli strumenti attuativi da cui derivano, come di seguito indicato:

  • a) Aree di completamento derivanti da Piani Attuativi previgenti di rilevante dimensione, a loro volta sotto articolate in sub-comparti interni:

• AC.BM. Borgo Magrignano

• AC.PM Porta a Mare

• AC.PT. Porta a Terra

• AC.BA Baditella 4-5

• AC. NC Nuovo Centro

  • b) Aree di completamento (AC.XX) derivanti da piani attuativi di più modesta entità, progetti unitari e/o titoli edilizi convenzionati.

3. La disciplina riferita alle singole aree di completamento è definita da apposite schede contenute nell’allegato “Aree di completamento- schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.B che è parte integrante delle presenti Norme. Per le aree di cui alla lettera a) del comma 2, le schede normative sono articolate in una sezione generale relativa al piano attuativo previgente e in singole schede riferite ai diversi sub-comparti. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:

• la sintesi delle previsioni dei previgenti strumenti attuativi ed il relativo stato di attuazione;

• le finalità e gli obiettivi dell’azione di completamento degli assetti insediativi;

• lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di completamento in ragione dell’entità degli interventi residui, dello stato di avanzamento procedurale degli interventi in corso (Progetto Unitario convenzionato, o titoli abilitativi edilizi diretti);

• i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;

• le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di completamento;

• gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi contestualmente all’intervento di completamento, a conferma o meno degli impegni convenzionali;.

• i beni paesaggistici interessati, ove l’intervento ricada in area soggetta a tutela;

• le Invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale e le discipline speciali eventualmente interessanti l’area di intervento e/o le aree adiacenti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di completamento in caso di scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Piano Operativo;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di completamento ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti;

• la disciplina degli insediamenti e degli immobili esistenti, compresi nell’area di completamento, realizzati in attuazione degli strumenti attuativi previgenti.

Art. 121 Lotti di completamento (LC)

1. Le aree interessate da lotti di completamento sono individuate con sigla alfanumerica (LC-XX) negli elaborati cartografici relativi alla “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Si tratta di aree collocate all'interno dei tessuti insediativi prevalentemente residenziali, così come definiti dalle presenti Norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in ambiti già edificati e dotati di urbanizzazioni, per le quali il PO individua interventi edilizi di carattere puntuale, prevalentemente per funzioni residenziali o per funzioni compatibili con la residenza,

2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche:

• insistenza all’interno del perimetro di territorio urbanizzato;

• situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO;

• situazione di interclusione tra lotti.

3. La disciplina riferita ai Lotti di Completamento è definita nel dettaglio da apposite schede normative contenute nell’Allegato alle presenti Norme “Lotti di completamento-schede normative” di cui all’elaborato QPN.01.C. In ciascuna scheda sono indicati:

• il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste

• le eventuali disposizioni di dettaglio da osservare per la realizzazione dell’intervento

• le condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica

• la disciplina degli immobili e delle aree comprese nel lotto di completamento ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti.

4. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto, eventualmente preceduto da convenzione laddove puntualmente indicato nella relativa scheda normativa.

5. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11 della L.R. 65/2014 e pertanto, in difetto di rilascio del titolo edilizio entro il termine di validità quinquennale della previsione si applicano le disposizioni di cui all’art. 170 delle presenti Norme (aree non pianificate).

Capo IV – Aree verdi e spazi prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato

Art. 122 Verde privato naturale e di connettività ecologica, orti e spazi residuali

1. Comprendono aree, di titolarità privata, prevalentemente inedificate e/o intercluse connotate dalla presenza di vegetazione spontanea, in parte corrispondenti ad aree che il Piano del Verde individua come Verde naturaliforme (VN), e/o dalla presenza di aree agricole e ortive intercluse o collocate ai margini dei tessuti urbani.

2. Tali aree concorrono alle prestazioni e al miglioramento dell’ecosistema urbano configurandosi come componente dell’infrastruttura verde urbana, così come definita e disciplinata al Capo IV del Titolo V. Il Piano Operativo prevede pertanto la conservazione degli assetti inedificati e il contestuale mantenimento degli spazi aperti al fine di assicurare la tutela del gradiente verde urbano.

3. Nelle aree di cui trattasi ogni attività, uso o intervento, oltre a garantire la tutela e/o la valorizzazione degli elementi qualificativi delle componenti identitarie del patrimonio territoriale eventualmente presenti, deve conservarne il ruolo di complementarità ambientale e funzionale agli insediamenti urbani e favorire, per quanto possibile, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • - conservazione, recupero e/o integrazione degli impianti arborei e arbustivi, anche al fine di arricchire la dotazione di verde urbano, contribuendo all’eliminazione di specie infestanti aliene, in accordo con le indicazioni del Piano del Verde;
  • - mantenimento dell'assetto morfologico esistente e conservazione della copertura vegetale dei suoli, ove presente;
  • - adeguata integrazione paesaggistica degli interventi ammessi;
  • - riqualificazione ambientale, funzionale e paesaggistica delle parti in condizioni di degrado.

4. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute ai Titoli II e IV delle presenti Norme, nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

  • - verde privato (sistemazioni a verde di carattere estensivo, giardini, orti, etc.)
  • - attività ricreative, sportive, culturali e di somministrazione all’aperto non comportanti impermeabilizzazione del suolo;
  • - spazi di parcheggio ad uso privato con fondo permeabile da realizzare con le caratteristiche del parcheggio verde di cui all’art.80 delle presenti Norme.
  • - attività agricole, aziendali o amatoriali.
  • - mercati e vendita di prodotti agricoli.

5. Nelle aree di cui trattasi non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e manufatti di qualsivoglia tipologia, fatta eccezione per:

• installazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili non comportanti creazione di superficie coperta (SC)

• piccoli manufatti in legno, di superficie coperta (SC) max di 20 mq. funzionali allo svolgimento delle attività consentite

• camminamenti e pedane in tavolato ligneo o altro materiale ecocompatibile;

6. E’ consentita la realizzazione di recinzioni e sistemazioni a verde (compresi spazi pavimentati, nella misura strettamente necessaria per le forme di utilizzazione consentite) a condizione che l’intervento contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

7. Il progetto degli interventi comportanti realizzazione di nuovi manufatti e recinzioni - nei limiti sopra specificati - ovvero di impianti di vegetazione arborea, è corredato da uno studio di inserimento paesaggistico esteso all’intera area disciplinata dal presente articolo, volto a garantire un’adeguata integrazione degli interventi nelle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di riferimento, anche mediante la previsione di adeguate opere di mitigazione degli eventuali spazi destinati a parcheggio privato.

8. Per gli edifici eventualmente presenti sono ammessi i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

Art. 123 Attività ortoflorovivaistiche

1. Comprendono aree utilizzate per attività ortoflorovivaistiche, esercitate a titolo professionale, o potenzialmente vocate per tali finalità.

2. In tali aree è consentita la realizzazione di serre, temporanee, stagionali, permanenti o semi-permanenti nel rispetto delle prescrizioni stabilite al comma 3 all’art.145 (serre fisse stagionali per attività ortoflorovivaistiche nel territorio rurale).

3. Per gli edifici eventualmente presenti nell’area sono ammessi i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente;

• S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 20% della SC esistente;

• Incremento fino al 30% della SE esistente;

• NE nuova edificazione entro il limite di mq. 100 SE

• Altezza massima consentita per tutti gli interventi: 4 mt.;

• gli interventi di sostituzione (S), nuova edificazione (NE) e la realizzazione di nuove serre permanenti sono subordinati alla depavimentazione delle aree a parcheggio esistenti e all’incremento delle dotazioni di verde (consistenze arboree ed arbustive).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05