Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 119 Aree di trasformazione - Disposizioni generali e articolazione

1. In ragione delle diversit• insediative, paesaggistiche e funzionali, degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, nonché sulla base della ricognizione delle aree urbane connotate da condizioni di degrado contenuta nell’elaborato “A1-Dossier ricognizione Aree Degradate”, che è parte integrante del quadro conoscitivo, e degli esiti dell’Avviso pubblico promosso ai sensi dell’art. 95 c.8, il Piano Operativo individua all’interno del territorio urbanizzato le Aree di trasformazione (Aree AT). Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, nonché per promuovere interventi di rigenerazione urbana e di valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio insediativo e possono essere sia di iniziativa privata che pubblica.

2. In ragione del ruolo che dette aree assumono ai fini delle strategie della rigenerazione urbana nonché delle diversità insediative e delle preesistenze edilizie che le caratterizzano, le Aree di Trasformazione sono articolate in:

• Aree di Trasformazione Strategiche (ATS), che interessano immobili ed aree prevalentemente di proprietà pubblica alle quali il PO attribuisce rilevanza strategica nella capacità di generare nuove polarità urbane ed accrescere l’offerta di servizi di interesse generale e dotazioni pubbliche;

• Aree di Trasformazione di riqualificazione (ATR), che interessano prevalentemente aree urbane già edificate connotate da condizioni di degrado di vario grado e natura, così come risultante dal Dossier A1 parte integrante del quadro conoscitivo;

• Aree di Trasformazione di nuovo insediamento (AT), che interessano aree prevalentemente inedificate poste in continuità con i tessuti urbani, la cui previsione concorre al complemento degli assetti insediativi, al miglioramento e all’incremento delle dotazioni urbane.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione è definita da apposite "Schede normative e di indirizzo progettuale” contenute nell’allegato che è parte integrante delle presenti Norme (elaborato QPN.01.A). Le Aree di trasformazione, articolate come indicato al precedente comma, sono individuate con apposito segno grafico e sigla alfanumerica negli elaborati cartografici contenenti la “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:

• le finalità e gli obiettivi dell’azione di trasformazione;

• lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di trasformazione (Piano Attuativo o Progetto Unitario convenzionato, partenariato pubblico-privato o progetto di opera pubblica eventualmente preceduto da masterplan, Permesso di costruire convenzionato)

• i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;

• le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione eventualmente corredata da norma figurata;

• gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico, da realizzare contestualmente all’intervento di trasformazione a cura del soggetto attuatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché l’eventuale obbligo di cessione gratuita all’Amm./ne Comunale di aree e/o di monetizzazione degli standard urbanistici; L'individuazione delle opere consegue ad approfondita analisi dei diversi ambiti di trasformazione ed è correlata alla entità e rilevanza dell'intervento, anche in riferimento a quanto stabilito all’art. 56 delle presenti Norme (dotazioni minime per gli standard urbanistici).

• la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;

• l’eventuale applicazione delle disposizioni per l’edilizia residenziale sociale (ERS), di cui all’art. 74 delle presenti Norme, per le Aree di trasformazione con capacità edificatoria uguale o maggiore a 2.000 mq. di SE;

• i beni paesaggistici interessati, ove l’intervento ricada in area soggetta a tutela, la cui disciplina di riferimento è puntualmente riportata, per ciascuna AT, nell’Appendice alle presenti Norme (Disciplina dei Beni Paesaggistici);

• le Invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale e le discipline speciali eventualmente interessanti l’area di intervento e/o le aree adiacenti;

• la fattibilità degli interventi dal punto di vista geologico, idraulico e sismico;

• le eventuali condizioni alla trasformazione e le condizioni di sostenibilità ambientale in applicazione della disciplina di cui all’art. 54 delle presenti Norme;

• il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per l’attuazione degli interventi previsti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione in caso di scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Piano Operativo in difetto di approvazione del relativo Piano Attuativo o Progetto Unitario e stipula della relativa convenzione (ovvero, in caso di intervento urbanistico- edilizio diretto, in caso di mancato rilascio del titolo edilizio), e comunque nelle more di tali adempimenti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti.

4. In sede di attuazione dell’intervento il soggetto proponente dovrà documentare e comprovare l’esatta quantità e legittimità delle consistenze edilizie esistenti;

5. Il perimetro delle aree di trasformazione AT è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio e di carattere non sostanziale conseguenti ad approfondimenti eseguiti dal proponente in sede di attuazione dell’interventi (quali rilievi strumentali e planoaltimetrici). La proposta di rettifica o modifica non sostanziale dovrà essere adeguatamente motivata attraverso obiettivi e concordanti riferimenti allo stato dei luoghi (segni naturali o antropici). La proposta di rettifica o modifica è comunque soggetta a valutazione da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione.

6. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8, Le previsioni contenute nelle schede normative assumono valore vincolate in ordine ai parametri di progetto, alle modalità attuative, alle specifiche disposizioni normative, nonché alle condizioni trasformazione e a quelle di sostenibilità ambientale laddove stabilite.

7. Ove sia ammessa la destinazione d’uso Residenziale è sempre consentito l’inserimento di attività commerciali di vicinato e servizi alla persona (CD.3 e CD.9 nella Disciplina delle funzioni) al piano terra.

8. Ove nella scheda di trasformazione sia prescritta la realizzazione di standard afferenti a più di una categoria, in sede di attuazione dell’intervento potranno essere proposti scostamenti riferiti alle categorie entro una percentuale massima ± 5%, fermo restando la quantità minima complessivamente dovuta. La presente disposizione non si applica nei casi di monetizzazione degli standard urbanistici.

9. La convenzione, atta a regolamentare gli interventi previsti per ciascuna Area di Trasformazione, e alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi, dovrà disciplinare:

• l’obbligo di cessione gratuita all’Amm.ne Comunale delle aree corrispondenti alle dotazioni degli standard urbanistici, ovvero la monetizzazione degli stessi, come specificato nelle relative schede normative;

• le modalità e le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche o di carattere pubblico la cui realizzazione costituisce condizione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi afferenti le opere private, e le relative garanzie;

• le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico.

• eventuali ulteriori impegni ed oneri del soggetto attuatore sulla base di quanto stabilito nelle specifiche schede normative.

10. In sede di attuazione delle Aree di Trasformazione, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità delle trasformazioni si dovrà tenere conto, per quanto applicabili, delle linee guida di cui all’art. 58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta strategica della sostenibilità urbana), nonché dei criteri di qualità prestazionale stabiliti dalle presenti Norme con particolare riferimento alle seguenti diposizioni:

• Piazze Verdi (art. 79), Piazze e aree pedonali (art. 89)

• Parcheggi verdi (art. 80), parcheggi pubblici e aree di sosta (art. 90)

• Parchi e verde pubblico attrezzato (art. art. 77), verde naturale di connettività ecologica (art. 78)

• parcheggi per la sosta stanziale (art. 28) e per la sosta di relazione (art. 29)

11. Laddove vengano interessate porzioni di territorio allo stato attuale non urbanizzate la progettazione dell’intervento, al fine di effettuare le necessarie valutazioni tese al miglioramento dei fattori ecologici ed ambientali degli specifici contesti, dovrà essere accompagnata da un rilievo puntuale delle presenze arboree e vegetali significative.

12. Ai fini dell’attuazione degli interventi disciplinati nelle schede normative operano le seguenti diposizioni, con riferimento a quanto stabilito dal D.M. 1444/1968 in ordine alle distanze tra edifici e tra edifici e pareti finestrate:

  • a) negli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di sostituzione edilizia che presentano legittimamente una distanza inferiore a 10 mt tra pareti finestrate e parete di edifici antistanti, è ammissibile, per l’edificio ricostruito, mantenere una distanza inferiore a 10 mt purché non inferiore a quella preesistente
  • b) sono ammissibili distanze inferiori tra fabbricati nel caso di cui all’articolo 9, ultimo periodo del D.M.1444/1968.

Nell’ambito dei piani attuativi le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nei confronti di edifici posti all’esterno del perimetro del piano attuativo stesso.

Art. 120 Aree di completamento - Disposizioni generali e articolazione

1. Le aree e gli ambiti urbani oggetto di piani urbanistici attuativi (comunque denominati) e/o progetti unitari convenzionati approvati in applicazione del previgente Regolamento Urbanistico sono individuate come Aree di completamento (AC). Si tratta di aree, di varie dimensioni e articolazioni insediative, il cui processo di attuazione non si è interamente compiuto e che risultano, in prevalenza, parzialmente edificate e parzialmente dotate delle relative urbanizzazioni, così come disciplinate dalle convenzioni attuative che ne hanno regolato, o ne regolano laddove ancora efficaci, la realizzazione.

2. Le Aree di completamento, identificate con apposito segno grafico e sigla alfanumerica (AC-XX) negli elaborati cartografici contenenti la “Disciplina dei suoli e degli insediamenti, sono articolate in ragione della dimensione e della complessità degli strumenti attuativi da cui derivano, come di seguito indicato:

  • a) Aree di completamento derivanti da Piani Attuativi previgenti di rilevante dimensione, a loro volta sotto articolate in sub-comparti interni:

• AC.BM. Borgo Magrignano

• AC.PM Porta a Mare

• AC.PT. Porta a Terra

• AC.BA Baditella 4-5

• AC. NC Nuovo Centro

  • b) Aree di completamento (AC.XX) derivanti da piani attuativi di più modesta entità, progetti unitari e/o titoli edilizi convenzionati.

3. La disciplina riferita alle singole aree di completamento è definita da apposite schede contenute nell’allegato “Aree di completamento- schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.B che è parte integrante delle presenti Norme. Per le aree di cui alla lettera a) del comma 2, le schede normative sono articolate in una sezione generale relativa al piano attuativo previgente e in singole schede riferite ai diversi sub-comparti. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:

• la sintesi delle previsioni dei previgenti strumenti attuativi ed il relativo stato di attuazione;

• le finalità e gli obiettivi dell’azione di completamento degli assetti insediativi;

• lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di completamento in ragione dell’entità degli interventi residui, dello stato di avanzamento procedurale degli interventi in corso (Progetto Unitario convenzionato, o titoli abilitativi edilizi diretti);

• i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;

• le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di completamento;

• gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico da realizzarsi contestualmente all’intervento di completamento, a conferma o meno degli impegni convenzionali;.

• i beni paesaggistici interessati, ove l’intervento ricada in area soggetta a tutela;

• le Invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale e le discipline speciali eventualmente interessanti l’area di intervento e/o le aree adiacenti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di completamento in caso di scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Piano Operativo;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di completamento ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti;

• la disciplina degli insediamenti e degli immobili esistenti, compresi nell’area di completamento, realizzati in attuazione degli strumenti attuativi previgenti.

Art. 121 Lotti di completamento (LC)

1. Le aree interessate da lotti di completamento sono individuate con sigla alfanumerica (LC-XX) negli elaborati cartografici relativi alla “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Si tratta di aree collocate all'interno dei tessuti insediativi prevalentemente residenziali, così come definiti dalle presenti Norme, che sono sostanzialmente inedificate e intercluse in ambiti già edificati e dotati di urbanizzazioni, per le quali il PO individua interventi edilizi di carattere puntuale, prevalentemente per funzioni residenziali o per funzioni compatibili con la residenza,

2. Il P.O. individua i lotti di completamento sulla base della ricognizione delle seguenti caratteristiche:

• insistenza all’interno del perimetro di territorio urbanizzato;

• situazione di inedificazione sul lotto alla data di adozione del PO;

• situazione di interclusione tra lotti.

3. La disciplina riferita ai Lotti di Completamento è definita nel dettaglio da apposite schede normative contenute nell’Allegato alle presenti Norme “Lotti di completamento-schede normative” di cui all’elaborato QPN.01.C. In ciascuna scheda sono indicati:

• il dimensionamento e le destinazioni d’uso previste

• le eventuali disposizioni di dettaglio da osservare per la realizzazione dell’intervento

• le condizioni di fattibilità geologica, idraulica e sismica

• la disciplina degli immobili e delle aree comprese nel lotto di completamento ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti.

4. I lotti di completamento di cui al presente articolo si attuano tramite intervento diretto, eventualmente preceduto da convenzione laddove puntualmente indicato nella relativa scheda normativa.

5. I lotti di completamento di cui al presente articolo hanno decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 95, comma 11 della L.R. 65/2014 e pertanto, in difetto di rilascio del titolo edilizio entro il termine di validità quinquennale della previsione si applicano le disposizioni di cui all’art. 170 delle presenti Norme (aree non pianificate).

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05