Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Capo I – Disposizioni generali

Art. 124 Criteri e prescrizioni generali per il patrimonio insediativo e gli interventi edilizi

1. Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione o recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti principi e criteri progettuali, fatte salve ulteriori indicazioni o prescrizioni stabilite dalle presenti norme in riferimento alle singole sottozone agricole o a specifiche tipologie di intervento. A tal fine, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi i relativi progetti dovranno essere corredati di elaborati idonei a dimostrare la rispondenza ai requisiti e criteri progettuali di cui al presente Capo.

2. Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici e per interventi sul patrimonio edilizio esistente:

• la localizzazione dei nuovi edifici e manufatti, ove consentita ed alle condizioni del presente stabilite dalle presenti Norme, deve perseguire la migliore integrazione paesaggistica in relazione alla morfologia dei luoghi, all’assetto idrogeologico, alla viabilità rurale esistente, evitando soluzioni progettuali che interferiscano con la visuale dalle viabilità e dai percorsi pubblici (esistenti e di progetto); si dovrà rispettare la morfologia del terreno per non alterare il rapporto edificio/terreno, conservare le opere agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata;

• I nuovi edifici dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque in prossimità agli edifici esistenti in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; sono fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali;

• i nuovi edifici devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;

• I nuovi interventi di trasformazione e le ristrutturazioni a fini abitativi dovranno essere conformati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse. A tal fine si dovrà privilegiare:

- l’adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponbilità solare e del minimo ombreggiamento dell’edificio privilegiando volumi compatti e prevedendo l’orientamento dell’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza di 30 gradi);

- una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico preferendo ampie superfici vetrate verso SUD o SUDOVEST progettate con elementi o schermature che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le superfici vetrate dovranno invece tendere al rapporto minimo di legge;

- la realizzazione di serre solari vetrate, non riscaldate e non destinate alla permanenza continuativa di persone, disposte verso SUD, con funzione di captazione solare passiva; le serre solari devono essere apribili ed ombreggiabili (quindi dotate di opportune schermature mobili e rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;

- la messa a dimora di essenze arboree, di tipo autoctono, per ottenere il raffrescamento dalla radiazione solare estiva e la schermatura dai venti prevalenti invernali;

- il recupero delle acque meteoriche riutilizzabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.

3. Materiali e stile edilizio-architettonico:

• Le nuove costruzioni devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio rurale e collinare, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali. La tipologia, i materiali e le cromie dovranno integrarsi con le caratteristiche specifiche del luogo.

• E’ vietato l’uso del cemento a vista;

• Sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

• Sono privilegiate forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all’interno delle pareti perimetrali degli edifici.

• Sono da preferirsi infissi in legno o in ferro, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetto alla categoria d’intervento del restauro (c). Sono comunque ammessi materiali diversi se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato.

• Per le coperture è prescritto l’impiego del laterizio, se coerente con i caratteri tipologici ed architettonici originari del fabbricato (esistente o di nuova realizzazione); non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca. Sono invece ammesse soluzioni e materiali diversi per le coperture se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato. Per i pluviali è prescritto l’utilizzo del rame.

• Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purché sappiano integrarsi nel contesto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesaggistici.

• Per gli annessi agricoli sono privilegiati materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.

4. Gli interventi nel territorio rurale, devono rispettare le disposizioni del Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio), nonché le specifiche prescrizioni indicate al Capo V e al Capo VI del presente Titolo. Per i beni soggetti a tutela paesaggistica si applica altresì la Disciplina di cui all’Appendice delle presenti Norme (Disciplina beni paesaggistici).

5. Per gli immobili identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” quali edifici e manufatti di valore storico architettonico testimoniale sono consentiti gli interventi disciplinati al Titolo II delle Presenti Norme contenente particolari prescrizioni di tutela.

Art. 125 Parcheggi e viabilità di accesso

1. Gli interventi di realizzazione di accessi e parcheggi privati nel territorio rurale non devono modificare i tracciati della viabilità storica né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi.

2. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamenti tra insediamenti e annessi, accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l’orientamento e la disposizione del mosaico agrario, nonché il sistema di impianto ed essere organicamente inseriti nel sistema di impianto degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale e loro ambiti di tutela di cui al Titolo II Capo I delle presenti Norme.

3. Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l’uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura in legno o metallo. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell’unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano sia per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l’uso dell’illuminazione.

Art. 126 Interventi di sistemazione delle aree di pertinenza

1. Tutti gli interventi nelle aree di pertinenza, ivi comprese le recinzioni, non devono assumere carattere urbano, tale da configurarle come “giardini di tipo urbano” nè comportare, di conseguenza, la perdita degli spazi pertinenziali unitari ai complessi ed edifici che devono invece mantenere i caratteri di appartenenza al territorio rurale e aperto. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è pertanto vietato il frazionamento fisico attraverso recinzioni.

2. Tale divieto vale anche per la delimitazione degli spazi esterni pertinenziali di unità abitative ottenute tramite cambio di destinazione d’uso e frazionamento di edifici esistenti.

3. E’ ammessa la realizzazione di strutture leggere in legno o in metallo verniciato in coloriture da armonizzare con il contesto circostante, aperte sui lati, nei limiti dimensionali stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale. Tali strutture potranno essere coperte con vegetazione rampicante, tessuto, canniccio o con pannelli solari termici o fotovoltaici finalizzati all’autoconsumo domestico.

4. Per l’eventuale pavimentazione degli spazi esterni, sia privati che di uso comune o pubblico, si dovranno utilizzare materiali e forme storicamente consolidate e coordinate tra loro nell’aspetto esteriore. Tutte le pavimentazioni devono avere carattere di permeabilità ad eccezione dei camminamenti perimetrali all’esterno degli edifici e dovranno comunque essere contenute allo stretto necessario per la fruizione del complesso immobiliare; E’ vietata l’impermeabilizzazione dei terreni mediante asfaltatura. Sono preferibili sistemazioni con ghiaie e acciottolati, anche stabilizzati.

5. Linee elettriche esterne, cavi del telefono etc. dovranno essere interrati dal punto di allaccio delle utenze, salvo parere contrario dell’ente erogatore dei servizi.

6. I passaggi ed i camminamenti pedonali devono essere pavimentati con materiali tradizionali con l’esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi e altri elementi estranei all’ambiente rurale;

7. Per la realizzazione degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti deve essere mantenuta la qualità dell’insediamento e del paesaggio circostante e delle relative percezioni, anche notturne, fermi restando i requisiti di accessibilità e sicurezza, mediante la messa in opera di pali di altezza adeguata, tali cioè da non determinare “l’effetto urbano”, opportunamente schermati e orientati verso il basso.

Art. 127 Piscine ed impianti sportivi ad uso privato

1. Nel territorio rurale, è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali esistenti, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto
  • d) box equini

Tali dotazioni devono avere carattere pertinenziale e non di pratica o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo di cui al comma 1 per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulta superiore a mc 3.000.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono da considerarsi complessi edilizi unitari i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ovvero i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con obiettive relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

• siano realizzati nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo

• non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20%

• in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina possono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;

• rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;

• eventuali schermature a verde di nuova realizzazione devono utilizzare piante autoctone.

• non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno

• garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostante coerente con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a reta, balzi, flari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti

• non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale, filari vegetali e siepi storicizzate)

• possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica

• prevedano sistemi di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui e/o civili in conformità alla normativa vigente.

5. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza edilizia così come definita al precedente art.151, con le seguenti modalité di realizzazione:

• non è consentito realizzare muri a retta nè alterare eventuali viabilità rurali e opere agrarie anche minori esistenti;

• deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo nonché la fattibilità idrogeologica;

• non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale, filari vegetali e siepi storicizzate)

• le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, devono essere realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili a seconda del contesto, nel rispetto della normativa vigente;

• il rivestimento del fondo e delle pareti deve essere realizzato nelle cromie delle terre-ocra;

• macchinari e accessori devono essere interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati;

• l’illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata

• superficie non superiore a mq. 70.

6. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle pertinenze degli edifici. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta, in erba o comunque in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l’intorno. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.; non devono essere realizzati nuovi annessi per locali accessori;

7. Per la cura ed il ricovero degli equidi da parte di soggetti privati è ammessa la realizzazione di box realizzati in legno con dimensioni previste dalla normativa per il benessere animale, su una superficie minima di 500 mq di terreno per un numero massimo di 2 box; l’installazione è consentita esclusivamente nella pertinenza dei fabbricati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 128 Piscine private ad uso collettivo ed impianti sportivi a cura di imprenditori agricoli

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione delle seguenti opere da parte dell’imprenditore agricolo a corredo delle attività connesse alla conduzione agricola:

  • a) piscine private ad uso collettivo
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto
  • d) maneggi
  • e) altre opere finalizzate all’esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività connesse.

2. L’installazione delle opere di cui al comma 1 deve avvenire:

• nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di attività connesse alla conduzione agricola

• entro i limiti di una dotazione per ciascuna tipologia indicata al precedente comma 1

• ad esclusione dei maneggi, devono essere realizzate esclusivamente nelle aree circostanti ai fabbricati collegati

• nel rispetto dei criteri e prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo precedente.

Art. 129 Disposizioni per la qualità degli interventi nel territorio rurale

1. Al fine di promuovere la tutela attiva del paesaggio e dell’ambiente, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, gli interventi nel territorio rurale devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) elementi naturali significativi: è vietato eliminare le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature segnaletiche, di confine e di arredo, gli individui arborei e i nuclei forestali planiziali;
  • b) visuali panoramiche: la collocazione dei manufatti permanenti o temporanei, degli elementi di arredo, dei sistemi di illuminazione privata o pubblica e qualunque intervento che comporti una trasformazione dello stato dei luoghi, non devono compromettere e si devono comunque integrare con la visuale dalle viabilità e percorsi pubblici (esistenti e di progetto) verso le emergenze del sistema rurale e collinare;
  • c) Impianti di nuova vegetazione: devono armonizzarsi con il carattere rurale e naturale dei luoghi, qualunque siano le finalità (ornamentale, funzionale, ecologico-ambientale), evitando di riprodurre modelli dell’ambiente urbano ed in particolare “effetto serraglio”. Non sono ammessi interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, macchie arbustive etc). Devono essere impiantate specie vegetali autoctone o naturalizzate e devono essere salvaguardate le strutture vegetazionali più rilevanti: gli interventi di nuovo impianto, rimboschimento, rinaturalizzazione, devono prevedere il ricorso a specie autoctone di cui all’allegato A) della L.R. 39/00 e successive modifiche. E' vietato l'uso di specie vegetali aliene e invasive.
  • d) Interventi di riforestazione: eventuali interventi di riforestazione devono essere attuati in conformità alle indicazioni dl Piano del Verde (PIU Verde) e relativo regolamento comunale;. Sono comunque vietati interventi di riforestazione, anche compensativi, su ex aree di pascolo o su ex coltivi nelle aree collinari e nelle aree identificate dal Piano Strutturale come paesaggi rurali storici di cui all’art.41 (Titolo II, Capo II);
  • e) Vegetazione di intorno fluviale: fatto salvo quanto disposto al Titolo IV delle presenti Norme (art.40), per gli interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali devono essere utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde devono tendere a garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti e della vegetazione ripariale, con modalità e tempi di realizzazione coerenti con la disciplina generale del PIT/PPR.
  • f) Bacini artificiali per la depurazione delle acque reflue: al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, è consentita la creazione di “ecosistemi fltro” e di sistemi di fitodepurazione mediante conservazione e messa a dimora, lungo le fasce adiacenti al corso d’acqua, di vegetazione con capacità fitodepurativa e comunque compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico.
  • g) Gestione agronomica del suolo agricolo: la gestione agronomica dei suoli non deve compromettere gli assetti della maglia poderale esistente con particolare riferimento ai seguenti elementi del paesaggio rurale e collinare:

• l’orientamento e la conformazione delle tessere del mosaico agrario per le aree ricadenti nei paesaggi rurali storici individuati e nelle aree collinari e pedecollinari (E3-E4-E5),

• il sistema di drenaggio delle acque superficiali e della rete scolante poderale;

• le strade vicinali e tracciati viari fondativi presenti al 1954 così come individuati dal Piano Strutturale ;

• le aree con sistemazioni agrarie storiche persistenti così come individuate dal Piano Strutturale ;

• la presenza di elementi vegetali lineari o puntuali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili).

  • h) Percorsi della viabilità storica: gli interventi sulla viabilità storica così come individuati dal Piano Strutturale sono ammessi alle seguenti condizioni:

• non devono essere alterati o compromessi i tracciati nella loro configurazione, gli andamenti altimetrici, le sezioni stradali e gli sviluppi longitudinali; per l’eventuale messa in sicurezza dovrà essere privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

• devono essere conservati i muri al margine delle strade e tute le sistemazioni di varia natura di matrice storica rilevante, compresi i manufatti di corredo (attraversamenti, pilastrini, edicole, cippi), quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti paesaggistici;

• deve essere mantenuta una efficiente regimazione idraulica;

• deve essere conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale

• la cartellonistca e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, e dovranno garantire l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.

  • i) Interventi finalizzati alla strutturazione delle Greenway e di mitigazione degli effetti di frammentazione ambientale: ai margini delle infrastrutture stradali principali, prioritariamente lungo le direttrici di collegamento con il sistema collinare, identificate come greenway dal Piano del Verde (PIU Verde) di cui al precedente art.11, devono essere realizzati impianti arborei e arbustivi con specie vegetali autoctone, essere mantenute e realizzati idonei collegamenti ecologici anche utilizzando i sottopassi. Al fine delle strutturazioni delle greenway è sempre ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di sosta, con materiali e soluzioni da integrare opportunamente con le componenti del verde naturale ed in conformità con le diposizioni del presente articolo.

Art. 130 Recinzione di terreni

1. Fatta salva la disciplina di cui alla L.R. 3/1994, le recinzioni dei terreni agricoli sono consentite, con le modalità indicate dal Regolamento Edilizio Comunale, esclusivamente per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici, delle colture o degli allevamenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• non è consentito interdire, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. n. 17/1998 e del Club Alpino Italiano (CAI). Inoltre, in prossimità della rete sentieristca, le recinzioni non devono impedire le principali visuali panoramiche;

• le recinzioni non devono ostacolare il mantenimento dell’accessibilità pedonale alla viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio, né introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo e formale;

• per i soggetti diversi dall’imprenditore agricolo la dimensione massima della superficie oggetto di recinzione è fissata in 3000 mq e comunque entro il limite del 50% della superficie in proprietà.

Art. 131 Disposizioni per i frazionamenti fondiari

1. Al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, in tutto il territorio rurale non sono consentiti i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori a 10.000 mq.

Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  • a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende agricole, esistenti o di nuova costituzione, tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore a 10.000 mq.;
  • b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  • c) i frazionamenti necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati rurali da iscrivere al catasto fabbricati;
  • d) di frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all’attivazione di procedure espropriative;
  • e) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d’uso approvati con programma aziendale;
  • f) i frazionamenti conseguenti a sentenze esecutive dell’autorità giudiziaria
  • g) i frazionamenti necessari l’individuazione di aree di sedime da acquisire al patrimonio comunale a seguito di procedure repressive di abusivismo edilizio;
  • h) i frazionamenti derivanti da contratti agrari, estinzione di enfiteusi o servitù prediali, cessazione dell’attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

Art. 132 Sistemazioni di versante

1. Al fine della tutela attiva delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali, è sempre ammesso il rifacimento o la nuova realizzazione di sistemazioni di versante e terrazzamenti mediante muratura a secco, ciglioni, sistemazioni ambientali con materiali lignei, nonché la costruzione di muri in gabbioni.

Art. 133 Pozze di abbeverata e cisterne per l'accumulo di acqua

1. Sono consenti gli interventi di recupero delle pozze di abbeverata e delle raccolte d’acqua, per favorirne la colonizzazione da parte di anfibi e di altre specie animali e vegetali mediante l'approfondimento e/o l'impermeabilizzazione della pozza, il rinverdimento delle sponde artificiali, la recinzione del bacino di raccolta secondo le specifiche di cui al precedente art.130 la realizzazione di derivazioni con abbeveratoio a valle, ovvero ulteriori opere da adattare ai casi specifici.

2. E' inoltre consentita la realizzazione di nuovi punti di abbeverata o di nuove raccolte d'acqua, anche impermeabilizzate, a fini irriguo, antincendio, zootecnico, così come di seguito descritto: i punti devono essere provvisti di un’area di raccolta dell’acqua recintata secondo le specifiche di cui al precedente art. 130 con sponde accessibili agli anfibi, eventualmente collegata tramite uno sforo a un abbeveratoio posto a valle ed esterno al recinto. L'impermeabilizzazione dovrà eseguirsi preferibilmente mediante impiego di argilla. Nel caso di impermeabilizzazione con teli plastici è previsto l'obbligo di posa di una rete sintetica superficiale per consentire l'uscita degli anfibi.

3. Nei fondi agricoli è ammessa la realizzazione di recipienti per l'accumulo di acqua piovana, ovvero di cisterne interrate o a vista, anche in muratura, per il recupero ed il convogliamento delle acque piovane ad uso agricolo, anche amatoriale e/o zootecnico, nonché le opere di convoglio delle acque stesse. Dette strutture, qualora realizzate fuori terra, dovranno avere finiture in materiali tradizionali.

Art. 134 Deposti a cielo aperto

1. Fatte salve le esigenze dell’azienda agricola per lo svolgimento dell'attività d’impresa, in tutto il territorio rurale non è consentito l’accumulo di materiali in depositi a cielo aperto, anche non comportanti la realizzazione di manufatti.

2. Le diposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli insediamenti produttivi-artigianali (TRp) in territorio rurale, così come identificati negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, di cui all’art. 164 delle presenti Norme.

Capo II – Disciplina degli interventi da parte dell’imprenditore agricolo

Art. 135 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale

1. I manufatti di cui all’art. 70 della L.R. 65/2014 sono consentiti nell’intero territorio rurale ad eccezione delle seguenti aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale:

• corridoi fluviali, ripariali e aree umide di cui all’art. 40 (Capo II del Titolo II)

• aree boscate collinari e versanti costieri di cui all’art.160 (Capo VI del presente titolo).

2. Condizione per l’istallazione è l’iscrizione alla CCIAA dell’imprenditore agricolo e l’impegno per sé e per i suoi aventi causa e successori, mediante sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo, alla rimozione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

3. L'installazione di manufatti ad uso agricolo di cui all’art. 70 comma 3 L.R. 65/2014, è consentita solo nel caso in cui nel fondo dove opera l’imprenditore agricolo non esistano altri manufatti comunque utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze esistenti, non utilizzabili allo scopo, vengano rimosse.

4. I manufatti aziendali temporanei di cui all’art. 70 comma 1 L.R. 65/2014 devono essere realizzati con strutture leggere (quali legno, metallo, tela), avere funzione di supporto all’attività agricola aziendale, essere ubicati, ad eccezione delle serre, nelle vicinanze di un insediamento esistente, laddove presente, evitando la frammentazione del territorio agricolo e garantendo l’integrazione paesaggistica, nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d’acqua, aree ripariali, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche.

5. Le serre devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal D.P.G.R. 63/R/2016, con componenti in tutto o in parte trasparenti atte a consentire il passaggio della luce e a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici.

6. I manufatti temporanei e le serre devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 63/R/2016.

Art. 136 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso agricola esistenti, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RC ristrutturazione edilizia conservativa;

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, per un’altezza massima del manufatto ricostruito di mt. 7

• IP interventi pertinenziali di cui all’articolo 135, comma 2, lettera e) della L.R. 65/2014) consentiti esclusivamente in relazione a manufatti esistenti con destinazione d’uso abitativo rurale

• interventi di ripristino di edifici o parti di esso, crollati o demoliti con le condizioni e modalità di cui all’art.25 (disciplina degli edifici diruti) delle presenti Norme

• interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art 135 comma 2 lettera a) e art. 136 comma 1 lettera b);

• interventi di cui all’art 71 comma 1 bis e comma 2

2. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all’art. 134, comma 1, let. m), della L.R. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui di cui agli artt. 128 e 129 delle presenti Norme;

3. Sono altresì consentiti nell’intero territorio rurale:

• gli interventi di addizione volumetrica di cui all’art. 71, comma 1bis, della L.R. 65/2014

• gli interventi di cui all’art. 71, comma 2, della L.R. 65/2014, consistenti nel trasferimento di volumetrie, per un massimo di SE di 70 mq.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 possono comportare incremento del numero delle unità residenziali immobiliari, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola, e comunque nel rispetto della SE minima di 80 mq per ogni unità abitativa.

5. Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti nel territorio rurale ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell’entrata in vigore della L.R. n.10/1979 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d’uso diversa da quella agricola così come risultante da atti/titoli abilitativi edilizi.

Art. 137 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale

1. Gli interventi previsti dall’art. 72 della L.R. 65/2014 sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, mediante approvazione del programma aziendale, sono consentiti a condizione che siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai criteri e parametri definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

2. I trasferimenti di volumetrie ad opera di imprenditori agricoli non professionali di cui all’art. 72, comma 1, let. a), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2), di cui all’art. 156

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 72, comma 1, let. b), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2), di cui all’art. 156

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

4. Gli interventi di trasferimenti di volumetrie eccedenti, di cui all’art. 72, comma 1, let. b bis), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2), di cui all’art. 156

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

5. Gli interventi di trasformazione di annessi agricoli in unità abitative da parte dell'Imprenditore Agricolo Professionale, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi di cui al comma 3 dell’art. successivo, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi di cui all'art. 72, comma 1, let. b ter), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale.

Art. 138 Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante programma aziendale

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi stabiliti al successivo comma 2, gli interventi di nuova edificazione di cui all’art. 73, comma 2, della L.R. 65/2014, per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo ad opera dell’Imprenditore Agricolo Professionale mediante programma aziendale, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e del comma 5 dell’articolo precedente, sono subordinati alla sussistenza dei requisiti minimi definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e del comma 5 dell’articolo precedente sono ammessi con le seguenti specifiche:

• l’edilizia rurale di nuova realizzazione deve essere qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo paesaggistico di riferimento, tenendo comunque presenti le esigenze e le compatibilità produttive delle aziende a cui è destinata

• gli interventi devono favorire i criteri della bioedilizia, del risparmio energetico, nonché dell’utilizzazione delle energie rinnovabili

• la localizzazione dei nuovi edifici per abitazione deve rispettare i caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico e deve favorire l’avvicinamento o l’aggregazione agli edifici esistenti evitando, per quanto possibile, la realizzazione isolata nel territorio

• le unità abitative, derivanti da nuova edificazione o da trasformazioni di annessi agricoli esistenti devono comunque avere una dimensione massima di 110 mq di superficie abitabile o agibile (Sua).

Art. 139 Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi, come definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, gli interventi di nuova edificazione di annessi rurali di cui all’art. 73, comma 4, della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) i manufatti a servizio delle attività zootecniche e cinotecniche devono essere realizzati coerentemente con quanto previsto al successivo art. 144 (nuove attività zootecniche e cinotecniche)
  • b) deve essere fornita dimostrazione che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze e alla capacità produttiva dell’azienda agricola.
  • c) devono essere utilizzati materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, applicando ove possibile i criteri della bio-edilizia ed il perseguimento del risparmio energetico, noncheé l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Art. 140 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. 65/2014 e all’art. 6, comma 2, del DPGR 63/R/2016, necessari all’attività dell’azienda agricola che non raggiunge i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli sulla base dei dimensionamenti stabiliti nella seguente tabella:

Coltura Mq min Magazzino mq Macchine attrezzi mq Laboratorio trasformazione confezionamento (2) Cantina (4) / Frantoio (5) Punto vendita Cucina / Spogliatoi / Servizio igienico (3)
ortoflorovivaistiche specializzate pieno 5000 30 30 30 15 25
campo e protetta
vigneto specializzato 12.000 50 40 80 15 25
frutteto specializzato 12.000 50 40 30 15 25
oliveto 15.000 25 25 80 15 25
seminativo 25.000 20 20 15 15

(2) deve essere trasformato almeno il 70 % della PLV della coltivazione (dimostrazione fiscale)

(3) ammessi solo in caso di assunzione OTI (operaio a tempo indeterminato) / OTD (operaio a tempo determinato) per almeno 104 giornate totali anno

(4) cantina ammessa con oltre 2,5 ha di vigneto

(5) frantoio aziendale ammesso con oltre 3 ha di oliveto

2. La realizzazione degli annessi agricoli di cui trattasi è soggetta a permesso di costruire. La relativa istanza contiene:

• relazione agronomica atta a dimostrare l’idoneità e il dimensionamento della soluzione proposta in rapporto alle attività aziendali programmate;

• descrizione dettagliata delle caratteristiche morfo-tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso, accompagnata da studi di inserimento paesaggistico, che evidenzino la compatibilità dell’intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto rurale di riferimento;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina di cui al presente Titolo ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di territorio rurale;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla normativa igienico-sanitaria, al benessere animale e altre norme di settore se esistenti;

Il rilascio del permesso a costruire è soggetto alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

3. Il dimensionamento dell’annesso agricolo, di cui alla tabella del presente articolo, potrà essere determinato solo in funzione di una coltura.

Art. 141 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. 65/2014 e all’art. 6, comma 4, del DPGR 63/R/2016, è consentita esclusivamente alle aziende agricole in attività ed iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che mantengano in produzione una superficie agraria utilizzabile (Sau) come da tabella seguente e che esercitino in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • b) acquacoltura;
  • c) cinotecnica;
  • d) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • e) allevamento di equidi.
ATTIVITA' SUP FONDIARIA MINIMA MQ
cinotecnica 5000
acquacoltura 5.000
allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori (1) 5.000
allevamento di equidi 10.000
(1) per allevamento api mq. 1.000
Le strutture di allevamento sono dimensionate in base alla normativa in materia di benessere animale

La realizzazione degli annessi di cui trattasi è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

  • - corridoi fluviali, perifluviali e aree umide di cui all’art. 40 delle presenti Norme

2. Le dimensioni massime degli annessi realizzabili sono stabilite in funzione delle diverse attività colturali come di seguito indicato:

DIMENSIONAMENTO ANNESSI AGRICOLI (superficie massima indipendente dal numero di capi) magazzino macchine attrezzature fienile
cinotecnica 20 20 x
allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori 50 20 x
allevamento di equidi 40 40 40
acquacoltura da definire in base al progetto da definire in base al progetto x

3.La realizzazione degli annessi agricoli di cui trattasi è soggetta a permesso di costruire, senza necessità di previa approvazione di un P.A.P.M.A.A.. La relativa istanza contiene:

• relazione zootenica agronomica atta a dimostrare l’idoneità e il dimensionamento della soluzione proposta in rapporto alle attività aziendali programmate;

• descrizione dettagliata delle caratteristiche morfo-tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso, accompagnata da studi di inserimento paesaggistico, che evidenzino la compatibilità dell’intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto rurale di riferimento;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina di cui al presente Titolo ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di territorio rurale;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla normativa igienico-sanitaria, al benessere animale e altre norme di settore se esistenti.

Il rilascio del permesso a costruire è soggetta alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

3. La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato, anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

4. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo II delle presenti Norme.

Art. 142 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA - Contenuti e prescrizioni)

1. Il Programma aziendale, oltre agli elementi indicati dall’art. 74 della L.R. 65/2014 e dall’art. 7 del DPGR 63/R/2016, deve contenere:

  • a) l’individuazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:

• le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali

• le alberature segnaletiche di confine o di arredo

• gli individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente

• le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena

• i corsi d’acqua naturali

• la rete scolante artificiale principale

• le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti

• gli edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34 delle presenti Norme (Titolo II Capo I)

• la viabilità rurale esistente.

Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui sopra sono descritte nella documentazione di corredo al Programma Aziendale.

  • b) la dichiarazione che le nuove realizzazioni non insistono su fondi agricoli trasferiti al di fuori di programmi agricoli, di cui all’art. 76 della L.R. 65/2014.

2. Prescrizioni per il Programma Aziendale

3. La collocazione dei nuovi edifici rurali deve essere individuata nell’ambito del Programma Aziendale nel rispetto ai caratteri del paesaggio, in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico, e nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a) deve essere privilegiata la collocazione in prossimità di manufatti preesistenti, razionalizzando l’uso della viabilità di accesso e dei piazzali esistenti e limitando al massimo l’apertura di nuovi percorsi e la realizzazione isolata nel territorio;
  • b) non deve interferire con gli elementi significativi del resede quali giardini disegnati, viali alberati, boschetti ornamentali.

4. Gli interventi proposti nel programma aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle preesistenze edilizie, prevedendo, laddove presente, il recupero della maglia poderale e storica esistente, rispettando il reticolo idrografico e in generale le buone regole per la difesa del suolo.

5. Devono essere specificati i tipi edilizi, i materiali impiegati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, verificando, in caso di sistemazione e/o frazionamento delle pertinenze di edifici sottoposti a trasformazione della destinazione d’uso rurale, i requisiti ed i criteri morfologici di cui al successivo art. 153 (Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare).

6. I nuovi edifici agricoli, al fine di garantire la massima e chiara connessione fra destinazione funzionale agricola e tipo/morfologia del manufatto, nonché il migliore e qualificante inserimento nel contesto agricolo circostante, devono avere caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche consone al contesto e non assimilabili all’aspetto di edifici produttivi.

Art. 143 Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il Programma aziendale assume valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni ai sensi dell’ art. 74 comma 13, nonché quando comporti perdita della destinazione agricola di edifici rurali per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007.

2. Il Programma aziendale assume altresì valore di piano attuativo quando comporta la realizzazione o comunque prevede interventi interessanti volumi complessivi superiori a 5000 mc.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2 che precedono detti strumenti attuativi dovranno essere corredati da: elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell’integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d’uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere, in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 54.

Art. 144 Nuove attività zootecniche e cinotecniche

1. La realizzazione di nuove attività zootecniche, salvo piccoli allevamenti di avicunicoli per consumo familiare, non è mai ammessa all’interno delle seguenti fasce di rispetto:

  • a) 250 mt dai centri abitati, da insediamenti turistici e da attrezzature di interesse collettivo
  • b) 150 mt da abitazioni e case sparse
  • c) 50 mt da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche.

2. Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL, e prodotta specifica relazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.

Art. 145 Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche

1. Con riferimento alle diverse fattispecie contemplate dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano Operativo individua le seguenti tipologie di serre:

TIPOLOGIA SERRA RIFERIMENTO NORMATIVO - L.R.65/2014 (1) PAPMAA REGIME AMMINISTRATIVO (1)
serre temporanee e serre con copertura stagionale con altezza < 1,00 mt. art. 137, comma 1, lett.e), punto 7 NO Opere prive di rilevanza edilizia
serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura. art. 136, comma 1, lett. e) NO Attività edilizia libera
Serre aziendali aventi le medesime caratteristiche dei manufatti temporanei di cui all'art. 70, c.1 (tempo massimo 2 anni) art. 70, comma 1
art. 136, comma 2, lett. f)
NO Comunicazione inizio lavori (CIL)
Serre aziendali semi-permanenti periodo di installazione oltre 2 anni art. 70, comma 3, lett. a)
art. 134, comma 2
NO S.C.I.A. Alternativa a P.d.C. con impegno
Serre aziendali - stabili - semi-permanenti - periodo di installazioneoltre due anni art. 70, comma 3, lett. b)
art. 134, comma 1, lett. a)
NO P.d.C. con impegno alla rimozione
Serre aziendali fisse permanenti art. 73, commi 1 e 4, lett. a)
art. 134, comma 1, lett. a)
SI P.d.C.

(1) Per quanto concerne i riferimenti normativi e il regime amministrativo viene comunque fatto riferimento alla L.R. 65/2014 e successive mm.ii.

2. La costruzione di serre fisse con coltivazione a terra e fuori terra è ammessa nelle seguenti zone agricole:

• aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E.1) di cui all’art. 155.

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2) di cui all’art. 156

• aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E.3)

3. Per la realizzazione delle serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra.

4. Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in tutto il territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

Capo III – Disciplina degli interventi da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo

Art. 146 Manufatti per l’agricoltura amatoriale

1. La realizzazione dei manufatti amatoriali di cui all’art. 78 della L.R. 65/2014 e art. 12 del DPGR 63/R è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree agricole e nel rispetto della presente disciplina:

• Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E1)

• Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E.6)

2. Per le aree agricole ricomprese nell’ambito di operatività del vigente Piano Attuativo denominato “Piano di riqualificazione Orti e Nuovi orti urbani”, che il Piano Operativo conferma, la realizzazione dei manufatti dovrà attuarsi nel rispetto ed in applicazione della relativa disciplina fino alla decorrenza del relativo termine di efficacia. Alla scadenza del PA si applicherà la disciplina delle presenti Norme.

3. La realizzazione di nuovi manufatti è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, con qualsiasi forma di associazione prevista dalla normativa vigente.

4. I manufatti per l’attività agricola amatoriale sono dimensionati in applicazione dei seguenti criteri, in funzione dell’estensione delle superfici fondiarie ed in ragione delle aree agricole di appartenenza come indicato nelle seguenti tabelle:

ZONE E2 - E3
INDIVIDUALE ASSOCIATA
ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI
Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) Tipologia colturale Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq) Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq)
Fino a 1.500 Coltivazioni miste / / 10 5
1.501 – 3.000 (1) Coltivazioni miste 10 5 20 10
Maggiore di 3.000 (2) Coltivazioni miste 20 10 25 15
ZONE E4 - E5
INDIVIDUALE ASSOCIATA
ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI
Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) Tipologia colturale Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq) Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq)
Fino a 1.500 Coltivazioni miste / / 10 5
1.501 – 5.000 (1) Coltivazioni miste / / 20 10
Maggiore di 5.000 (2) Coltivazioni miste 20 10 25 15

(1) La costruzione dell’annesso per la gestione individuale è concessa solo in caso di ricomposizione fondiaria attraverso acquisizione in capo a unico soggetto in un buffer con raggio di un 1 km a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

(2) In caso di forme associate con un numero di partecipanti superiore a tre le dimensioni sono incrementate di 3 mq per l’annesso e di 1,5 mq per le superfici complementari per ogni partecipante, fino ad una dimensione massima di 60 mq per gli annessi e di 30 mq per le superfici complementari.

Possibile realizzazione di servizio igienico

5. Nelle fattispecie indicate nella sopra riportata tabella è consentita la realizzazione di servizi igienici , al cui è SE è ricompresa nel dimensionamento dell’annesso laddove consentito.

6. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2, le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi agricoli amatoriale di cui al presente articolo saranno disciplinati nel dettaglio dal Regolamento Edilizio comunale.

7. Per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo deve essere sottoscritto atto unilaterale d’obbligo con i seguenti contenuti:

• mantenimento della coltivazione dei terreni;

• mantenimento delle medesime superfici che hanno consentito la realizzazione del manufatto;

• divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile per il raggiungimento del manufatto;

• in caso di compravendita del terreno l’acquirente subentra negli obblighi previsti dall’atto unilaterale vigente;

• impegno alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e della viabilità di accesso all’area;

• impegno alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell’attività agricola amatoriale, salvo la conversione in attività imprenditoriale agricola;

• mantenimento del manufatto per l’uso agricolo amatoriale.

Art. 147 Manufatti per il ricovero di animali domestici da cortile

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui alla seguente tabella, solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo, ad esclusione dei seguenti ambiti:

- corridoi fluviali, perifluviali e zone umide di cui all'art. 40 delle presenti Norme

MANUFATTI RICOVERO ANIMALI DOMESTICI E DA AFFEZIONE
Dimensioni fondo (mq) Parametri dimensionali SUL e SC (mq)
501 - 1500 8
1501 - 5000 12
5001 - 10000 16

2. Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale in conformità alla normativa vigente.

3. La realizzazione di tali manufatti rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche Norme relative alle divere aree agricole (Titolo VI);

- devono essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non possono in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse;

- i manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario.

- è vietato l'uso di lamiera e materiali plastici; non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.

- al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Art. 148 Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria

1. Gli appostamenti fissi, di cui all’art. 34, comma 6 bis della L.R. 3/1994, sono ammessi in tutto il territorio rurale, purché autorizzati dall’ente competente e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi
  • b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o

con strutture tubolari che non si configurino come nuove volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione

  • c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione
  • d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. I manufatti finalizzati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all’art. 34 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 3/1994, non sono ammessi nessun ambito del territorio rurale

Art. 149 Attività ludico-sportive in territorio rurale

1. Nel territorio rurale, limitatamente alle Aree agricole E.2. E.3 di cui agli artt. 156 e 157 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di manufatti in legno, della dimensione massima di mq. 20, a supporto di attività di tipo ludico-sportive e per il tempo libero all’aria aperta che, a titolo puramente esemplificativo, si intendono: agility dog, parchi avventura e percorsi vita, tiro con l’arco, attività di pesca in specchi d’acqua naturali o artificiali, noleggio biciclette, trekking e mtb, ecc.

2. L’installazione dei manufatti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non dovrà comunque comportare alterazioni morfologiche nè realizzazione di nuova viabilità e dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II (disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), nonché del presente Titolo (Disciplina del territorio rurale).

3. L’installazione dei manufatti di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di atto d’obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l’utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Capo IV – Interventi sugli edifici con destinazione d’uso non agricola

Art. 150 Interventi sugli edifici con destinazione non agricola in territorio rurale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola esistenti, e quelli oggetto di deruralizzazione ai sensi dell’art. 152, con esclusione degli edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti ai sensi dell’art. 79 della L.R. 65/2014:

A1) Sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC -ristrutturazione edilizia conservativa

• IP. 1, IP.2, IP.3 di cui all’art. 23 delle presenti Norme

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• AV addizioni volumetriche, senza mutamento di destinazione o frazionamento, esclusivamente per unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico-ricettivo, direzionale e servizi: 20 % della SE esistente, per un massimo aggiuntivo di mq 30

• Piscine e impianti sportivi con le modalità di cui all’art. 127 (piscine e impianti sportivi ad uso privato nel territorio rurale)

• sulle consistenze edilizie esistenti con destinazione industriale-artigianale alla data di adozione del Piano Operativo è consentita la realizzazione di nuova SE internamente alla sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, nei limiti del 10% della SE esistente, e senza mutamento della destinazione d’uso.

2. Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 79, comma 3) della L.R. 65/2014 senza incremento di volume/SE, al fine di rendere idonei gli edifici esistenti alle esigenze connesse all’attività venatoria di cui alla L.R. 3/1994.

3. Disciplina delle funzioni:

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub-categorie funzionali:

• residenziale (R) per edifici derivanti da condono edilizio e per edifici ricadenti nelle aree agricole periurbane ad elevate parcellizzazione fondiaria (E2)

• Industriale e artigianale fatta eccezione per (I.4) laboratori, officine, (I.10) produzione di software, (I.11) servizi alla persona

• commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari e non (CD.2 e CD.2.1), commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5), magazzini e locali di deposito(CD.6);

• servizi ospedalieri e di assistenza privata (D2), autorimesse, garage e parcheggi privati (D.9)

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi.

Art. 151 Aree di pertinenza edilizia e di pertinenza agricola

1. Si definiscono “aree di pertinenza edilizia” in ambito agricolo le aree strettamente connesse all’edificio, che mantengono con questo rapporto di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell’edificio principale. Tali aree non coincidono necessariamente con la pertinenza catastale.

2. Si definiscono “aree di pertinenza agricola” le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all’edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall’edificio principale di riferimento.

Art. 152 Interventi di deruralizzazione

1. E’ consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati caratteri dell’edilizia storica e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (REC, RF, RNF) di manufatti agricoli comportanti mutamento della destinazione agricola non possono determinare incremento della SE legittimamente esistente.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono comportare la realizzazione di unità abitative con SE non inferiore a 80 mq per ciascuna unità.

4. Le unità abitative conseguenti a deruralizzazione devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 10 mq, non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente.

5. La deruralizzazione dell’immobile è soggetta all’individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo articolo.

6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, a Piano di Recupero.

Art. 153 Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare

1. Per gli interventi che comportamento mutamento della destinazione agricola verso diverse funzioni, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione dell’area di pertinenza, che non potrà essere inferiore a 2.500 mq.

2. Dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi.

3. Al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura territoriale, seguendo le linee naturali riconoscibili nel territorio, l’andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l’ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

4. L’area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare.

Art. 154 Sistemazioni agricole ambientali a scomputo di “Oneri Verdi”

1. In caso di deruralizzazioni di immobili con pertinenza superiore ad 1 ettaro si considerano interventi di sistemazione ambientale di cui all’art. 83 della L.R. 65/2014, gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale tesi a:

- eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesistico ed ambientale

- ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti (compresa viabilità rurale/poderale)

- preservare la risorsa idrica del suolo

- impiantare specie vegetali autoctone o naturalizzate e salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti

- salvaguardare e ripristinare strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo, nonché sistemazioni arboree di pregio esistenti nelle aree di pertinenza

- ottimizzare l’inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente

- realizzare e/ ripristinare sistemazioni agrarie congruente con il contesto (quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, ecc.)

- migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o con gli organismi di gestone delle zone a divieto di caccia (riserve naturali, zone di ripopolamento e cattura).

2. Gli interventi inerenti le aree boscate devono essere subordinati alla predisposizione di apposita relazione atta a dimostrare la sostenibilità colturale, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale di quanto previsto.

3. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico forestale devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica.

4. Gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definita in convenzione gravano sull’intera porzione di terreno correlata al mutamento della destinazione d’uso agricola dell’immobile.

Capo V – Disciplina per le aree agricole-forestali e per i nuclei rurali

Art. 155 Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E.1)

1. Le aree agricole di pianura, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche di cui all’art. 145

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• per le aree di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 , in loc. Casa Campacci, si dovranno rispettare le specifiche direttive e prescrizioni del PIT/PPR contenute nell’elaborato Disciplina dei Beni Paesaggistici, Appendice delle presenti Norme.

Art. 156 Aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E2)

1. Le aree agricole perirubane, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche di cui all’art. 145

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme.

Art. 157 Aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E3)

1. Le aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva.

Art. 158 Aree agricole pedecollinari con elevata dotazione ecologica (E4)

1. Le aree agricole pedecollinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva;

Art. 159 Aree agricole collinari (E5)

1. Le aree agricole collinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale, di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale, di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale, di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva.

Art. 160 Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E6)

1. Le aree boscate collinari e dei versanti costieri, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148;

• interventi di recupero a fini produttivi dei paesaggi rurali storici di cui all’art. 41 interessati da processi di forestazione e rinaturalizzazione ai sensi dell’art. 80 bis del D.P.G.R. 48/R 2003 e s.m.i..

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• gli interventi sulle formazioni forestali devono essere finalizzati al miglioramento della maturità e qualità ecologica dei boschi di latifoglie, al controllo degli incendi e al contenimento dei danni provocati da fitopatologie;

• nell’ambito degli interventi ammessi dalla L.R. 39/2000 e ss. mm. ii. (legge forestale della Toscana), è da preferire l’applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica finalizzate ad un miglioramento della sostenibilità dell’utilizzo del ceduo e al contenimento dell'invasione delle specie forestali aliene;

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• per le aree di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 , in loc. Calafuria, si dovranno rispettare le specifiche direttive e prescrizioni del PIT/PPR contenute nell’elaborato Disciplina dei Beni Paesaggistici, Appendice delle presenti Norme.

Art. 161 Nuclei rurali

1. I nuclei rurali di cui all’art. 65 della L.R.T.65/2014, individuati negli elaborati cartografici relativi alla “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” in scala 1: 2.000, sono nuclei edificati e insediamenti in relazione morfologica, insediativa con il contesto rurale, ancorchè solo marginalmente correlati con l’organizzazione produttiva agroforestale del territorio.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

A.3) interventi consentiti sull’edificato storico e di recente formazione, ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto presente alla data di adozione del Piano Operativo:

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia l’edificato caratterizzante il nucleo rurale

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 10% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati quali edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniali di cui all’art. 34 delle presenti Norme.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• devono essere tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici;

• deve essere rispettato il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, preferibilmente realizzando gli interventi in contiguità all’esistente, con conseguente contenimento del consumo di suolo;

• devono essere privilegiate, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;

• devono essere adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento

• mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

• devono essere preservate le tessiture e le sistemazioni agrarie laddove esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenere il ruolo di cintura rurale e l’elevato valore paesaggistico;

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• non è consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), nonché interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario;

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non, (CD.5) commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie, (CD.6) magazzini e locali di deposito

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata, autorimesse, garage e parcheggi privati (D.9)

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’suo in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici

Capo VI – Disciplina dei Parchi e delle aree protette

Art. 162 Riserva regionale dei Monti livornesi e aree contigue (F1)

1. Le aree di cui al presente articolo, individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”, sono gli ambiti territoriali del complesso collinare dei Monti livornesi ricomprese nella Riserva Regionale, - ZCS Monti livornesi, appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale e nelle relative aree contigue (già ANPIL), istituita ai sensi della L.R. 30/2015 con delibera del C.R. T. n. 30 del 26.05.2020.

2. Per tali aree, ai sensi dell’art. 49 della suddetta legge regionale, operano le disposizioni del Regolamento della Riserva e relative norme di salvaguardia.

Art. 163 Parco Nazionale dell’arcipelago toscano- Gorgona e Secche della Meloria (F2)

1. L’isola di Gorgona, compresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e interna al Sito Natura 2000 e riconosciuta come ZSC/ZPS “Isola di Gorgona-area terrestre marina” n. 48, è soggetta alla disciplina del Piano del Parco, approvato con delibera del C.R.T. n. 87/2009, che, ai sensi dell’art. 12 della L. 394/1991 sostituisce a tutti gli effetti gli strumenti urbanistici comunali.

2. L’area marina identificata come Secche della Meloria è classificata come Area Marina Protetta, con D.M. 21 ottobre 2009. Per tale area opera la disciplina del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta, approvato con D.M. 18 aprile 2014, che sostituisce a tutti gli effetti gli strumenti urbanistici comunali.

3. La disciplina degli interventi edilizi ammissibili e delle destinazioni d’uso compatibili è pertanto demandata a tali strumenti di pianificazione e tutela.

Capo VII – Disciplina degli insediamenti specialistici in territorio rurale

Art. 164 Insediamenti produttivi-artigianali (TRp)

1. Gli insediamenti produttivi-artigianali esistenti nel territorio rurale, sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”; per tali insediamenti, prevalentemente connotati da condizioni di degrado e da funzioni produttive incongrue rispetto al contesto di riferimento, il PO persegue l’obiettivo della riqualificazione ambientale ed estetico-percettiva e la progressiva riconversione e ristrutturazione per funzioni compatibili con il contesto rurale.

2. Disciplina degli interventi:

A) per gli edifici e impianti produttivi esistenti sono consentiti:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• al fine di permettere lo svolgimento delle attività produttive in essere sono altresì consentiti tutti gli interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

B) nel caso di delocalizzazione e/o cessazione dell’attività produttiva in essere sono consentiti:

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• SE sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 20% della SC esistente;

• Incremento fino al 20 % della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 8 mt.;

• Superficie permeabile minima 30% (riferita alla ST)

• Superficie alberata minima della superficie permeabile: 50%

• l’intervento è subordinato alla presentazione di progetto unitario convenzionato, nel caso di interventi che interessino superficie territoriale superiore a 3.000 mq.; detti strumenti attuativi dovranno essere corredati da: elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell’integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d’uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere, in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 54.

• sono in ogni tempo ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione dei manufatti edilizi e degli impianti esistenti, con riqualificazione ambientale del sito, mediante rinaturalizzazione o sistemazione che ne permetta il riuso a fini agricoli.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali

• Industriale e artigianale (I) fatta eccezione per (I.4) laboratori, officine, (I.10) produzione di software, (I.11) servizi alla persona;

• Commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non (CD.2), esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5) impianti distruzione carburanti (CD.7), farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari (CD.8);

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

Art. 165 Aree per campeggi (TRc)

1. Le aree per campeggi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”

2. Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 4 mt;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restano il limite dell’altezza massima di 4 mt;

• SE sostituzione edilizia e nuova costruzione NE nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 30% della SC esistente;

• Incremento fino al 30 % della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 4 mt.;

• Gli interventi di SE e NE sono esclusivamente finalizzati al miglioramento qualitativo dei servizi e dell’offerta ricettiva del campeggio esistente;

• Tutti gli interventi dovranno comunque osservare i criteri e le disposizioni per la qualità nel territorio rurale di cui al Capo I del presente Titolo nonchè la vigente normativa di settore.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenza (R)

• Industriale e artigianale (I);

• Direzionale e servizi (D)

• Commerciale al dettaglio (CD) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

Art. 166 Insediamenti sportivi, ludico-ricreativi e per servizi (TRs)

1. Gli insediamenti sportivi, ludico-ricreativi sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Disciplina degli interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 4 mt;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restando il limite dell’altezza massima di 4 mt;

• SE sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 10% della SC esistente;

• Incremento fino al 10% della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 4 mt.;

• È altresì ammissibile la realizzazione di nuove attrezzature e dotazioni per la pratica sportiva all’aperto e/o l’adeguamento delle attrezzature esistenti (quali campi da tennis, calcetto, tiro con l’arco, piste bici-cross, ecc.) purchè non comportanti impermeabilizzazione del suolo e alterazioni significative della morfologia delle aree interessate;

• In assenza di edifici o manufatti legittimi esistenti utilizzabili allo scopo possono essere collocate nelle aree di cui al presente articolo, strutture/o installazione in materiali leggeri, o comunque adottando soluzioni costruttive reversibili e di facile rimozione, orientate alla sostenibilità ambientale e alla migliore integrazione con il contesto paesaggistico, nel rispetto delle specifiche prescrizioni del piano paesaggistico regionale PIT/PPR; tali manufatti, nel loro complesso, non possono eccedere 30 mq. di SC (superficie coperta)

• Tutti gli interventi dovranno comunque osservare i criteri e le disposizioni per la qualità nel territorio rurale di cui al Capo I del presente Titolo nonchè la vigente normativa di settore.

3. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• Residenza (R)

• Industriale e artigianale (I);

• Direzionale e servizi (D) fatta eccezione per le sotto categorie: servizi per la cura della persona (D.6), servizi di ospitalità temporanea (D.7), servizi privati di interesse sociale (D.8), pensionati per animali domestici (D.10)

• Commerciale al dettaglio (CD) fatta eccezione per attività di somministrazione di alimenti e bevande (CD.4)

• Commerciale all’ingrosso e depositi (CI)

Art. 167 Siti estrattivi dismessi (TRse)

1. I siti estrattivi dismessi, corrispondenti a siti inattivi così come individuati dal Piano Regionale Cave, sono individuati con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Tali aree, se pure sostanzialmente alterate nella morfologia originaria e in parte caratterizzate da forme di degrado, come documentato nell’elaborato “A1- Dossier Ricognizione Aree degradate” che è parte integrante del quadro conoscitivo del presente POC, sono comunque connotate da processi di rinaturalizzazione spontanea, così come risulta dalla ricognizione e caratterizzazione dei morfotipi ecosistemici operata dal Piano Strutturale.

2. Per tali aree, di titolarità pubblica e/o privata, il POC persegue l’obiettivo della progressiva rinaturalizzazione, del rispristino ambientale e della loro utilizzazione per attività e usi compatibili con i contesti di riferimento di pregio ambientale e paesaggistico.

3. Fatte salve le limitazioni e/o prescrizioni contenute ai Titoli II e IV delle presenti Norme, nonché la specifica disciplina della Riserva dei Monti Livornesi e delle aree contigue di cui all’art. 162 delle presenti Norme, nelle aree disciplinate dal presente articolo sono ammesse le seguenti forme di utilizzazione:

• attività ricreative, sportive e di somministrazione all’aperto;

• attività di servizio e supporto alla fruizione della Riserva delle colline Livornesi, e in generale delle aree boscate collinari e della costa, quali noleggio bici e altre dotazioni sportive, punti di sosta e accoglienza;

• attività agricole, aziendali o amatoriali;

• parcheggi a servizio di attività private e/o di uso pubblico.

4. Nelle aree di cui trattasi, per le finalità di cui al comma 3, sono consentiti i seguenti interventi:

• installazioni finalizzate alla produzione di energia da fonti rinnovabili non comportanti creazione di superficie coperta (SC);

• piccoli manufatti in legno, di superficie coperta (Sc) max di 40 mq. e strutture ombreggianti, con struttura lignea e/o metallica e copertura in tela o elementi vegetali, con superficie coperta (Sc) max di 40 mq.; detti manufatti non devono determinare trasformazione permanente del suolo prevedendo modalità di assemblaggio tali da consentirne la facile rimozione;

• servizi igienici, ricompresi nel dimensionamento del manufatto di cui al precedente alinea;

• camminamenti e pedane in tavolato ligneo o altro materiale ecocompatibile;

• recinzioni in legno o rete a maglia sciolta;

• interventi finalizzati al ripristino ambientale e paesaggistico dei siti estrattivi dimessi, non comportanti attività di coltivazione e commercializzazione dei materiali di cava, da attuare con tecniche di ingegneria ambientale o comunque secondo quanto previsto dai rispettivi progetti di ripristino, laddove esistenti e approvati dai soggetti competenti;

• interventi finalizzati al mantenimento e al miglioramento dell'assetto geomorfologico esistente e alla conservazione e implementazione della copertura vegetale dei suoli.

5. Tutti gli interventi di cui al comma precedente non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e, laddove presenti, devono prevedere la depavimentazione di superfici impermeabili (quali asfalto o altre pavimentazioni).

6. Gli interventi di cui ai commi precedenti si attuano mediante titolo edilizio diretto, se di titolarità privata, o progetto di opera pubblica anche mediante ricorso alle forme del PPP contemplate dall’ordinamento vigente. Il progetto degli interventi comportanti realizzazione di nuovi manufatti e recinzioni - nei limiti sopra specificati - ovvero di impianti di vegetazione arborea, è corredato da uno studio di inserimento paesaggistico esteso all’intera area disciplinata dal presente articolo, volto a garantire un’adeguata integrazione degli interventi nelle relazioni spaziali, funzionali e percettive che caratterizzano il contesto paesaggistico di riferimento, anche mediante la previsione di adeguate opere di mitigazione degli eventuali spazi destinati a parcheggio privato.

7. Per gli edifici e manufatti esistenti sono ammessi i seguenti interventi:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele ammissibile con le seguenti prescrizioni:

• Altezza massima consentita: 3 mt;

• AV. 2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi fuori sagoma fino al limite del 20% della SE esistente, fermo restando il limite dell’altezza massima di 3 mt;

• S sostituzione edilizia nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• Incremento fino al 10% della SC esistente;

• Incremento fino al 10% della SE esistente;

• Altezza massima consentita: 3 mt.;

8. Per il sito estrattivo dismesso di Monte La Poggia, è fatto salvo quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) rilasciata dai soggetti competenti. Al termine dell’efficacia di detta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui l’art. 20 delle presenti Norme (Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo).

9. Per i siti estrattivi dismessi riconosciuti dal Piano Regionale Cave come siti per il reperimento di materiali ornamentali storici, recepiti dal Piano Strutturale come componente della I Invariante Strutturale di cui all’elaborato ST.05.A del PS, tutti gli interventi consentiti e disciplinati al presente articolo dovranno essere realizzati garantendo e non compromettendo il potenziale sfruttamento del giacimento.

Capo VIII – Disciplina degli interventi di trasformazione in territorio rurale

Art. 168 Disposizioni generali e articolazione

1. In ragione delle diversità insediative, paesaggistiche e funzionali, degli obiettivi e delle strategie fissate dal Piano Strutturale, nonché sulla base della ricognizione delle aree connotate da condizioni di degrado contenuta nell’elaborato “A1-Dossier ricognizione Aree Degradate”, che è parte integrante del quadro conoscitivo, e degli esiti dell’Avviso pubblico promosso ai sensi dell’art. 95 c.8, il Piano Operativo individua all’interno nel territorio non urbanizzato Aree di trasformazione (Aree AT). Tali aree costituiscono ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio, nonché per promuovere interventi di riqualificazione di valorizzazione e/o riqualificazione del patrimonio di contesti connotati da condizioni di degrado. Le Aree di trasformazione di cui al presente articolo sono disciplinate in coerenza con quanto indicato nel verbale della conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014.

2. In ragione del ruolo che dette aree assumono ai fini delle strategie della rigenerazione urbana nonché delle diversità insediative e delle preesistenze edilizie che le caratterizzano, le Aree di Trasformazione sono articolate in:

• Aree di Trasformazione di riqualificazione (ATR), che interessano prevalentemente aree urbane già edificate, urbanizzate o comunque antropizzate, connotate da condizioni di degrado di vario grado e natura, così come risultante dal Dossier A1 parte integrante del quadro conoscitivo;

• Aree di Trasformazione di nuovo insediamento (AT) che interessano aree prevalentemente inedificate.

3. La disciplina riferita alle aree di trasformazione nel territorio rurale è definita da apposite "Schede normative e di indirizzo progettuale” contenute nell’allegato QPN.01.A che è parte integrante delle presenti Norme. Le Aree di trasformazione, articolate come indicato al precedente comma, sono individuate con apposito segno grafico e sigla alfanumerica negli elaborati cartografici contenenti la “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” con riferimento alle due tipologie indicate al comma precedente. In ciascuna scheda sono tra l’altro indicati:

• le finalità e gli obiettivi dell’azione di trasformazione;

• lo strumento previsto per l’attuazione degli interventi di trasformazione (Piano Attuativo o Progetto Unitario convenzionato, Permesso di costruire convenzionato);

• i dimensionamenti e le destinazioni d’uso previste;

• le disciplina urbanistica di dettaglio riferita agli interventi di trasformazione eventualmente corredata da norma figurata;

• gli interventi e/o le attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico, da realizzare contestualmente all’intervento di trasformazione a cura del soggetto attuatore, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonché l’eventuale obbligo di cessione gratuita all’Amm./ne Comunale di aree e/o di monetizzazione degli standard urbanistici; L'individuazione delle opere consegue ad approfondita analisi dei diversi ambiti di trasformazione ed è correlata alla entità e rilevanza dell'intervento, anche in riferimento a quanto stabilito all’art. 56 delle presenti Norme (dotazioni minime per gli standard urbanistici);

• la disciplina della perequazione urbanistica, ove prevista;

• i beni paesaggistici interessati, ove l’intervento ricada in area soggetta a tutela, la cui disciplina di riferimento è puntualmente riportata, per ciascuna AT, nell’Appendice alle presenti Norme (Disciplina dei Beni Paesaggistici);

• le Invarianti strutturali individuate dal Piano Strutturale e le discipline speciali eventualmente interessanti l’area di intervento e/o le aree adiacenti;

• la fattibilità degli interventi dal punto di vista geologico, idraulico e sismico;

• le eventuali condizioni alla trasformazione e le condizioni di sostenibilità ambientale in applicazione della disciplina di cui all’art. 54 delle presenti Norme;

• il soggetto (pubblico e/o privato) cui compete l’iniziativa per l’attuazione degli interventi previsti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione in caso di scadenza del termine quinquennale dalla data di approvazione del Piano Operativo in difetto di approvazione del relativo Piano Attuativo o Progetto Unitario e stipula della relativa convenzione (ovvero, in caso di intervento urbanistico- edilizio diretto, in caso di mancato rilascio del titolo edilizio), e comunque nelle more di tali adempimenti;

• la disciplina degli immobili ed aree comprese nell’area di trasformazione ad avvenuta realizzazione ed ultimazione degli interventi previsti.

4. In sede di attuazione dell’intervento il soggetto proponente dovrà documentare e comprovare l’esatta quantità e legittimità delle consistenze edilizie esistenti;

5. Il perimetro delle aree di trasformazione AT è suscettibile di rettifiche o modifiche di dettaglio e di carattere non sostanziale conseguenti ad approfondimenti eseguiti dal proponente in sede di attuazione dell’interventi (quali rilievi strumentali e planoaltimetrici). La proposta di rettifica o modifica non sostanziale dovrà essere adeguatamente motivata attraverso obiettivi e concordanti riferimenti allo stato dei luoghi (segni naturali o antropici). La proposta di rettifica o modifica è comunque soggetta a valutazione da parte dei competenti Uffici dell’Amministrazione.

6. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 8, le previsioni contenute nelle schede normative assumono valore vincolate in ordine in ordine ai parametri di progetto, alle modalità attuative, alle specifiche disposizioni normative, nonché alle condizioni trasformazione e a quelle di sostenibilità ambientale laddove stabilite.

7. Ove nella scheda di trasformazione sia prescritta la realizzazione di standard afferenti a più di una categoria, in sede di attuazione dell’intervento potranno essere proposti scostamenti riferiti alle categorie entro una percentuale massima ± 5%, fermo restando la quantità minima complessivamente dovuta. La presente disposizione non si applica nei casi di monetizzazione degli standard urbanistici.

8. La convenzione, atta a regolamentare gli interventi previsti per ciascuna Area di Trasformazione, e alla cui stipula è subordinato il rilascio e/o l’efficacia dei titoli abilitativi, dovrà disciplinare:

• l’obbligo di cessione gratuita all’Amm.ne Comunale delle aree corrispondenti alle dotazioni degli standard urbanistici, ovvero la monetizzazione degli stessi, come specificato nelle relative schede normative;

• le modalità e le tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche o di carattere pubblico la cui realizzazione costituisce condizione per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi afferenti le opere private, e le relative garanzie;

• le modalità di attuazione degli interventi, le forme di utilizzazione e di manutenzione delle aree pubbliche e/o di uso pubblico.

• eventuali ulteriori impegni ed oneri del soggetto attuatore sulla base di quanto stabilito nelle specifiche schede normative.

9. In sede di attuazione delle Aree di Trasformazione, al fine di perseguire gli obiettivi di qualità delle trasformazioni si dovrà tenere conto, per quanto applicabili, delle linee guida di cui all’art. 58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico: Carta strategica della sostenibilità urbana), nonché dei criteri di qualità prestazionale stabiliti dalle presenti Norme con particolare riferimento alle seguenti diposizioni:

• Piazze Verdi (art. 79), Piazze e aree pedonali (art. 89)

• Parcheggi verdi (art. 80), parcheggi pubblici e aree di sosta (art. 90)

• Parchi e verde pubblico attrezzato (art. art. 77), verde naturale di connettività ecologica (art. 78)

• parcheggi per la sosta stanziale (art. 28) e per la sosta di relazione (art. 29)

10. Laddove vengano interessate porzioni di territorio allo stato attuale non urbanizzate la progettazione dell’intervento, al fine di effettuare le necessarie valutazioni tese al miglioramento dei fattori ecologici ed ambientali degli specifici contesti, dovrà essere accompagnata da un rilievo puntuale delle presenze arboree e vegetali significative.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05