Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 124 Criteri e prescrizioni generali per il patrimonio insediativo e gli interventi edilizi

1. Gli interventi di nuova edificazione e di trasformazione o recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale dovranno essere attuati nel rispetto dei seguenti principi e criteri progettuali, fatte salve ulteriori indicazioni o prescrizioni stabilite dalle presenti norme in riferimento alle singole sottozone agricole o a specifiche tipologie di intervento. A tal fine, in sede di presentazione dei titoli abilitativi edilizi i relativi progetti dovranno essere corredati di elaborati idonei a dimostrare la rispondenza ai requisiti e criteri progettuali di cui al presente Capo.

2. Criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi edifici e per interventi sul patrimonio edilizio esistente:

• la localizzazione dei nuovi edifici e manufatti, ove consentita ed alle condizioni del presente stabilite dalle presenti Norme, deve perseguire la migliore integrazione paesaggistica in relazione alla morfologia dei luoghi, all’assetto idrogeologico, alla viabilità rurale esistente, evitando soluzioni progettuali che interferiscano con la visuale dalle viabilità e dai percorsi pubblici (esistenti e di progetto); si dovrà rispettare la morfologia del terreno per non alterare il rapporto edificio/terreno, conservare le opere agrarie e rispettare la trama insediativa consolidata;

• I nuovi edifici dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque in prossimità agli edifici esistenti in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico, sempre che ciò non alteri il valore storico testimoniale dei fabbricati esistenti, o quello percettivo derivante dal loro rapporto con il paesaggio circostante e con altre opere agrarie o spazi rurali organizzati eventualmente esistenti; sono fatte salve soluzioni diverse per comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali;

• i nuovi edifici devono essere ubicati in modo da lasciare significativi coni di visuale libera del paesaggio ove vi siano valori panoramici da conservare;

• I nuovi interventi di trasformazione e le ristrutturazioni a fini abitativi dovranno essere conformati a principi di sostenibilità ambientale e corretto uso delle risorse. A tal fine si dovrà privilegiare:

- l’adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici in funzione della massima disponbilità solare e del minimo ombreggiamento dell’edificio privilegiando volumi compatti e prevedendo l’orientamento dell’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest (con una tolleranza di 30 gradi);

- una migliore captazione solare ed un più efficace bilancio energetico preferendo ampie superfici vetrate verso SUD o SUDOVEST progettate con elementi o schermature che evitino il surriscaldamento estivo; per il lato nord le superfici vetrate dovranno invece tendere al rapporto minimo di legge;

- la realizzazione di serre solari vetrate, non riscaldate e non destinate alla permanenza continuativa di persone, disposte verso SUD, con funzione di captazione solare passiva; le serre solari devono essere apribili ed ombreggiabili (quindi dotate di opportune schermature mobili e rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo;

- la messa a dimora di essenze arboree, di tipo autoctono, per ottenere il raffrescamento dalla radiazione solare estiva e la schermatura dai venti prevalenti invernali;

- il recupero delle acque meteoriche riutilizzabili attraverso la raccolta in apposite cisterne interrate.

3. Materiali e stile edilizio-architettonico:

• Le nuove costruzioni devono essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche che permettano di mantenere la percezione del paesaggio rurale e collinare, costituito da consolidate relazioni fra territorio non edificato e forme, colori e materiali delle edificazioni tradizionali. La tipologia, i materiali e le cromie dovranno integrarsi con le caratteristiche specifiche del luogo.

• E’ vietato l’uso del cemento a vista;

• Sono escluse le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico-costruttive o di contestualizzazione tipologica.

• Sono privilegiate forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all’interno delle pareti perimetrali degli edifici.

• Sono da preferirsi infissi in legno o in ferro, in particolare per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente soggetto alla categoria d’intervento del restauro (c). Sono comunque ammessi materiali diversi se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato.

• Per le coperture è prescritto l’impiego del laterizio, se coerente con i caratteri tipologici ed architettonici originari del fabbricato (esistente o di nuova realizzazione); non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca. Sono invece ammesse soluzioni e materiali diversi per le coperture se in sintonia con i caratteri tipologici ed architettonici del fabbricato. Per i pluviali è prescritto l’utilizzo del rame.

• Sono ammessi materiali e forme della contemporaneità, purché sappiano integrarsi nel contesto quanto a capacità di invecchiamento e durevolezza e a capacità di dialogo con i caratteri paesaggistici.

• Per gli annessi agricoli sono privilegiati materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo, fatte salve specifiche esigenze di ordine agricolo produttivo.

4. Gli interventi nel territorio rurale, devono rispettare le disposizioni del Titolo II (Disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio), nonché le specifiche prescrizioni indicate al Capo V e al Capo VI del presente Titolo. Per i beni soggetti a tutela paesaggistica si applica altresì la Disciplina di cui all’Appendice delle presenti Norme (Disciplina beni paesaggistici).

5. Per gli immobili identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” quali edifici e manufatti di valore storico architettonico testimoniale sono consentiti gli interventi disciplinati al Titolo II delle Presenti Norme contenente particolari prescrizioni di tutela.

Art. 125 Parcheggi e viabilità di accesso

1. Gli interventi di realizzazione di accessi e parcheggi privati nel territorio rurale non devono modificare i tracciati della viabilità storica né incidere sui suoi caratteri formali e compositivi.

2. Eventuali nuovi innesti, viali di accesso o collegamenti tra insediamenti e annessi, accessi alle aree poderali devono essere realizzati esclusivamente in terra battuta, stabilizzato o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, ed inseriti rispettando l’orientamento e la disposizione del mosaico agrario, nonché il sistema di impianto ed essere organicamente inseriti nel sistema di impianto degli edifici e manufatti di valore storico testimoniale e loro ambiti di tutela di cui al Titolo II Capo I delle presenti Norme.

3. Le aree private per la sosta dei veicoli devono essere realizzate in terra battuta o comunque con soluzioni tecniche equivalenti compatibili con il contesto rurale, devono essere ombreggiate con l’uso di vegetazione arborea o di specie rampicanti sostenute da idonea struttura in legno o metallo. La loro collocazione non deve compromettere la percezione dell’unitarietà degli spazi pertinenziali esistenti e non assumere caratteri tipici del sistema insediativo urbano sia per quanto riguarda i materiali, le recinzioni, l’uso dell’illuminazione.

Art. 126 Interventi di sistemazione delle aree di pertinenza

1. Tutti gli interventi nelle aree di pertinenza, ivi comprese le recinzioni, non devono assumere carattere urbano, tale da configurarle come “giardini di tipo urbano” nè comportare, di conseguenza, la perdita degli spazi pertinenziali unitari ai complessi ed edifici che devono invece mantenere i caratteri di appartenenza al territorio rurale e aperto. In presenza di spazi unitari quali aie o corti rurali è pertanto vietato il frazionamento fisico attraverso recinzioni.

2. Tale divieto vale anche per la delimitazione degli spazi esterni pertinenziali di unità abitative ottenute tramite cambio di destinazione d’uso e frazionamento di edifici esistenti.

3. E’ ammessa la realizzazione di strutture leggere in legno o in metallo verniciato in coloriture da armonizzare con il contesto circostante, aperte sui lati, nei limiti dimensionali stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale. Tali strutture potranno essere coperte con vegetazione rampicante, tessuto, canniccio o con pannelli solari termici o fotovoltaici finalizzati all’autoconsumo domestico.

4. Per l’eventuale pavimentazione degli spazi esterni, sia privati che di uso comune o pubblico, si dovranno utilizzare materiali e forme storicamente consolidate e coordinate tra loro nell’aspetto esteriore. Tutte le pavimentazioni devono avere carattere di permeabilità ad eccezione dei camminamenti perimetrali all’esterno degli edifici e dovranno comunque essere contenute allo stretto necessario per la fruizione del complesso immobiliare; E’ vietata l’impermeabilizzazione dei terreni mediante asfaltatura. Sono preferibili sistemazioni con ghiaie e acciottolati, anche stabilizzati.

5. Linee elettriche esterne, cavi del telefono etc. dovranno essere interrati dal punto di allaccio delle utenze, salvo parere contrario dell’ente erogatore dei servizi.

6. I passaggi ed i camminamenti pedonali devono essere pavimentati con materiali tradizionali con l’esclusione di mattonelle in cemento, manti bituminosi e altri elementi estranei all’ambiente rurale;

7. Per la realizzazione degli impianti di illuminazione degli spazi scoperti deve essere mantenuta la qualità dell’insediamento e del paesaggio circostante e delle relative percezioni, anche notturne, fermi restando i requisiti di accessibilità e sicurezza, mediante la messa in opera di pali di altezza adeguata, tali cioè da non determinare “l’effetto urbano”, opportunamente schermati e orientati verso il basso.

Art. 127 Piscine ed impianti sportivi ad uso privato

1. Nel territorio rurale, è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici residenziali esistenti, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto
  • d) box equini

Tali dotazioni devono avere carattere pertinenziale e non di pratica o attrezzatura sportiva autonoma e non sono suscettibili di utilizzo commerciale.

2. È consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo di cui al comma 1 per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulta superiore a mc 3.000.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono da considerarsi complessi edilizi unitari i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui di origine sincronica e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ovvero i nuclei costituiti da uno o più edifici tra loro contigui, anche di origine diacronica e/o non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con obiettive relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.

4. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

• siano realizzati nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo

• non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20%

• in nessun punto il piano dei campi da tennis o il bordo superiore della piscina possono discostarsi di oltre 50 cm. dalla quota originaria del terreno;

• rispettare gli allineamenti del tessuto agrario: muri a retta, alberature, filari e sistemazioni in genere;

• eventuali schermature a verde di nuova realizzazione devono utilizzare piante autoctone.

• non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno

• garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostante coerente con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a reta, balzi, flari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti

• non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale, filari vegetali e siepi storicizzate)

• possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete acquedottistica pubblica

• prevedano sistemi di raccolta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui e/o civili in conformità alla normativa vigente.

5. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nelle aree di pertinenza edilizia così come definita al precedente art.151, con le seguenti modalité di realizzazione:

• non è consentito realizzare muri a retta nè alterare eventuali viabilità rurali e opere agrarie anche minori esistenti;

• deve essere dimostrato un sufficiente approvvigionamento idrico autonomo e continuo nonché la fattibilità idrogeologica;

• non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tradizionali (muri a secco, muri di contenimento in pietra, terrazzamenti, ciglioni, viabilità campestre, rete drenante superficiale, filari vegetali e siepi storicizzate)

• le sistemazioni esterne, compresa la pavimentazione perimetrale, devono essere realizzate con materiali conformi ai luoghi quali cotto, legno, manto erboso, pietra naturale e simili a seconda del contesto, nel rispetto della normativa vigente;

• il rivestimento del fondo e delle pareti deve essere realizzato nelle cromie delle terre-ocra;

• macchinari e accessori devono essere interrati o completamente nascosti in vani tecnici opportunamente dissimulati;

• l’illuminazione della zona circostante deve essere bassa o interrata

• superficie non superiore a mq. 70.

6. I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati solo nelle pertinenze degli edifici. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta, in erba o comunque in materiali drenanti di colorazione assonante con le cromie dominanti l’intorno. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.; non devono essere realizzati nuovi annessi per locali accessori;

7. Per la cura ed il ricovero degli equidi da parte di soggetti privati è ammessa la realizzazione di box realizzati in legno con dimensioni previste dalla normativa per il benessere animale, su una superficie minima di 500 mq di terreno per un numero massimo di 2 box; l’installazione è consentita esclusivamente nella pertinenza dei fabbricati nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 128 Piscine private ad uso collettivo ed impianti sportivi a cura di imprenditori agricoli

1. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione delle seguenti opere da parte dell’imprenditore agricolo a corredo delle attività connesse alla conduzione agricola:

  • a) piscine private ad uso collettivo
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto
  • d) maneggi
  • e) altre opere finalizzate all’esercizio di attività sportive e ricreative a servizio delle attività connesse.

2. L’installazione delle opere di cui al comma 1 deve avvenire:

• nel rispetto della normativa regionale vigente in materia di attività connesse alla conduzione agricola

• entro i limiti di una dotazione per ciascuna tipologia indicata al precedente comma 1

• ad esclusione dei maneggi, devono essere realizzate esclusivamente nelle aree circostanti ai fabbricati collegati

• nel rispetto dei criteri e prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo precedente.

Art. 129 Disposizioni per la qualità degli interventi nel territorio rurale

1. Al fine di promuovere la tutela attiva del paesaggio e dell’ambiente, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo IV, gli interventi nel territorio rurale devono rispettare le seguenti prescrizioni:

  • a) elementi naturali significativi: è vietato eliminare le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le alberature segnaletiche, di confine e di arredo, gli individui arborei e i nuclei forestali planiziali;
  • b) visuali panoramiche: la collocazione dei manufatti permanenti o temporanei, degli elementi di arredo, dei sistemi di illuminazione privata o pubblica e qualunque intervento che comporti una trasformazione dello stato dei luoghi, non devono compromettere e si devono comunque integrare con la visuale dalle viabilità e percorsi pubblici (esistenti e di progetto) verso le emergenze del sistema rurale e collinare;
  • c) Impianti di nuova vegetazione: devono armonizzarsi con il carattere rurale e naturale dei luoghi, qualunque siano le finalità (ornamentale, funzionale, ecologico-ambientale), evitando di riprodurre modelli dell’ambiente urbano ed in particolare “effetto serraglio”. Non sono ammessi interventi che possano compromettere l'efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita da elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariale) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, macchie arbustive etc). Devono essere impiantate specie vegetali autoctone o naturalizzate e devono essere salvaguardate le strutture vegetazionali più rilevanti: gli interventi di nuovo impianto, rimboschimento, rinaturalizzazione, devono prevedere il ricorso a specie autoctone di cui all’allegato A) della L.R. 39/00 e successive modifiche. E' vietato l'uso di specie vegetali aliene e invasive.
  • d) Interventi di riforestazione: eventuali interventi di riforestazione devono essere attuati in conformità alle indicazioni dl Piano del Verde (PIU Verde) e relativo regolamento comunale;. Sono comunque vietati interventi di riforestazione, anche compensativi, su ex aree di pascolo o su ex coltivi nelle aree collinari e nelle aree identificate dal Piano Strutturale come paesaggi rurali storici di cui all’art.41 (Titolo II, Capo II);
  • e) Vegetazione di intorno fluviale: fatto salvo quanto disposto al Titolo IV delle presenti Norme (art.40), per gli interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali devono essere utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica. Gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde devono tendere a garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti e della vegetazione ripariale, con modalità e tempi di realizzazione coerenti con la disciplina generale del PIT/PPR.
  • f) Bacini artificiali per la depurazione delle acque reflue: al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo dei processi autodepurativi, è consentita la creazione di “ecosistemi fltro” e di sistemi di fitodepurazione mediante conservazione e messa a dimora, lungo le fasce adiacenti al corso d’acqua, di vegetazione con capacità fitodepurativa e comunque compatibile con il contesto ambientale e paesaggistico.
  • g) Gestione agronomica del suolo agricolo: la gestione agronomica dei suoli non deve compromettere gli assetti della maglia poderale esistente con particolare riferimento ai seguenti elementi del paesaggio rurale e collinare:

• l’orientamento e la conformazione delle tessere del mosaico agrario per le aree ricadenti nei paesaggi rurali storici individuati e nelle aree collinari e pedecollinari (E3-E4-E5),

• il sistema di drenaggio delle acque superficiali e della rete scolante poderale;

• le strade vicinali e tracciati viari fondativi presenti al 1954 così come individuati dal Piano Strutturale ;

• le aree con sistemazioni agrarie storiche persistenti così come individuate dal Piano Strutturale ;

• la presenza di elementi vegetali lineari o puntuali del paesaggio agrario (siepi, filari alberati, alberi camporili).

  • h) Percorsi della viabilità storica: gli interventi sulla viabilità storica così come individuati dal Piano Strutturale sono ammessi alle seguenti condizioni:

• non devono essere alterati o compromessi i tracciati nella loro configurazione, gli andamenti altimetrici, le sezioni stradali e gli sviluppi longitudinali; per l’eventuale messa in sicurezza dovrà essere privilegiato l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

• devono essere conservati i muri al margine delle strade e tute le sistemazioni di varia natura di matrice storica rilevante, compresi i manufatti di corredo (attraversamenti, pilastrini, edicole, cippi), quali elementi fondamentali di caratterizzazione degli assetti paesaggistici;

• deve essere mantenuta una efficiente regimazione idraulica;

• deve essere conservato l’assetto figurativo delle dotazioni vegetazionali di corredo di valore storico-tradizionale

• la cartellonistca e i corredi agli impianti stradali dovranno essere congrui, per dimensione, tipologia e materiali, ai caratteri dei luoghi, ai caratteri strutturali/tipologici della viabilità storica, e dovranno garantire l’intervisibilità e l’integrità percettiva delle visuali panoramiche.

  • i) Interventi finalizzati alla strutturazione delle Greenway e di mitigazione degli effetti di frammentazione ambientale: ai margini delle infrastrutture stradali principali, prioritariamente lungo le direttrici di collegamento con il sistema collinare, identificate come greenway dal Piano del Verde (PIU Verde) di cui al precedente art.11, devono essere realizzati impianti arborei e arbustivi con specie vegetali autoctone, essere mantenute e realizzati idonei collegamenti ecologici anche utilizzando i sottopassi. Al fine delle strutturazioni delle greenway è sempre ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali e aree di sosta, con materiali e soluzioni da integrare opportunamente con le componenti del verde naturale ed in conformità con le diposizioni del presente articolo.

Art. 130 Recinzione di terreni

1. Fatta salva la disciplina di cui alla L.R. 3/1994, le recinzioni dei terreni agricoli sono consentite, con le modalità indicate dal Regolamento Edilizio Comunale, esclusivamente per esigenze di sicurezza e protezione degli edifici, delle colture o degli allevamenti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• non è consentito interdire, i percorsi storici ed i percorsi facenti parte della Rete Escursionistica Toscana di cui alla L.R. n. 17/1998 e del Club Alpino Italiano (CAI). Inoltre, in prossimità della rete sentieristca, le recinzioni non devono impedire le principali visuali panoramiche;

• le recinzioni non devono ostacolare il mantenimento dell’accessibilità pedonale alla viabilità poderale e la fruizione collettiva del paesaggio, né introdurre caratteri urbani e invasivi dal punto di vista percettivo e formale;

• per i soggetti diversi dall’imprenditore agricolo la dimensione massima della superficie oggetto di recinzione è fissata in 3000 mq e comunque entro il limite del 50% della superficie in proprietà.

Art. 131 Disposizioni per i frazionamenti fondiari

1. Al fine di salvaguardare gli usi agricolo-produttivi e con essi i presidi per la tutela paesaggistica dei luoghi, in tutto il territorio rurale non sono consentiti i frazionamenti catastali di terreni che diano luogo a particelle catastali inferiori a 10.000 mq.

Fanno eccezione al divieto di frazionamento, oltre alle operazioni effettuate mediante approvazione di programma aziendale, le seguenti casistiche:

  • a) le operazioni di ricomposizione fondiaria aventi lo scopo di incrementare la base produttiva di aziende agricole, esistenti o di nuova costituzione, tali da portare alla costituzione di un fondo agricolo di estensione uguale o superiore a 10.000 mq.;
  • b) le operazioni di rettifica o aggiustamento di confini così come definiti dalla normativa vigente;
  • c) i frazionamenti necessari per delimitare le aree di pertinenza dei fabbricati rurali da iscrivere al catasto fabbricati;
  • d) di frazionamenti che si rendono necessari per realizzare opere ed interventi di interesse pubblico e conseguenti all’attivazione di procedure espropriative;
  • e) i frazionamenti conseguenti ad interventi di mutamento della destinazione d’uso approvati con programma aziendale;
  • f) i frazionamenti conseguenti a sentenze esecutive dell’autorità giudiziaria
  • g) i frazionamenti necessari l’individuazione di aree di sedime da acquisire al patrimonio comunale a seguito di procedure repressive di abusivismo edilizio;
  • h) i frazionamenti derivanti da contratti agrari, estinzione di enfiteusi o servitù prediali, cessazione dell’attività per raggiunti limiti di età degli imprenditori agricoli professionali.

Art. 132 Sistemazioni di versante

1. Al fine della tutela attiva delle sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie tradizionali, è sempre ammesso il rifacimento o la nuova realizzazione di sistemazioni di versante e terrazzamenti mediante muratura a secco, ciglioni, sistemazioni ambientali con materiali lignei, nonché la costruzione di muri in gabbioni.

Art. 133 Pozze di abbeverata e cisterne per l'accumulo di acqua

1. Sono consenti gli interventi di recupero delle pozze di abbeverata e delle raccolte d’acqua, per favorirne la colonizzazione da parte di anfibi e di altre specie animali e vegetali mediante l'approfondimento e/o l'impermeabilizzazione della pozza, il rinverdimento delle sponde artificiali, la recinzione del bacino di raccolta secondo le specifiche di cui al precedente art.130 la realizzazione di derivazioni con abbeveratoio a valle, ovvero ulteriori opere da adattare ai casi specifici.

2. E' inoltre consentita la realizzazione di nuovi punti di abbeverata o di nuove raccolte d'acqua, anche impermeabilizzate, a fini irriguo, antincendio, zootecnico, così come di seguito descritto: i punti devono essere provvisti di un’area di raccolta dell’acqua recintata secondo le specifiche di cui al precedente art. 130 con sponde accessibili agli anfibi, eventualmente collegata tramite uno sforo a un abbeveratoio posto a valle ed esterno al recinto. L'impermeabilizzazione dovrà eseguirsi preferibilmente mediante impiego di argilla. Nel caso di impermeabilizzazione con teli plastici è previsto l'obbligo di posa di una rete sintetica superficiale per consentire l'uscita degli anfibi.

3. Nei fondi agricoli è ammessa la realizzazione di recipienti per l'accumulo di acqua piovana, ovvero di cisterne interrate o a vista, anche in muratura, per il recupero ed il convogliamento delle acque piovane ad uso agricolo, anche amatoriale e/o zootecnico, nonché le opere di convoglio delle acque stesse. Dette strutture, qualora realizzate fuori terra, dovranno avere finiture in materiali tradizionali.

Art. 134 Deposti a cielo aperto

1. Fatte salve le esigenze dell’azienda agricola per lo svolgimento dell'attività d’impresa, in tutto il territorio rurale non è consentito l’accumulo di materiali in depositi a cielo aperto, anche non comportanti la realizzazione di manufatti.

2. Le diposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli insediamenti produttivi-artigianali (TRp) in territorio rurale, così come identificati negli elaborati “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, di cui all’art. 164 delle presenti Norme.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05