Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 135 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale

1. I manufatti di cui all’art. 70 della L.R. 65/2014 sono consentiti nell’intero territorio rurale ad eccezione delle seguenti aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale:

• corridoi fluviali, ripariali e aree umide di cui all’art. 40 (Capo II del Titolo II)

• aree boscate collinari e versanti costieri di cui all’art.160 (Capo VI del presente titolo).

2. Condizione per l’istallazione è l’iscrizione alla CCIAA dell’imprenditore agricolo e l’impegno per sé e per i suoi aventi causa e successori, mediante sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo, alla rimozione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, una volta cessata la necessità di utilizzo o una volta scaduto il periodo massimo di permanenza consentito.

3. L'installazione di manufatti ad uso agricolo di cui all’art. 70 comma 3 L.R. 65/2014, è consentita solo nel caso in cui nel fondo dove opera l’imprenditore agricolo non esistano altri manufatti comunque utilizzabili allo stesso scopo e a condizione che le eventuali consistenze esistenti, non utilizzabili allo scopo, vengano rimosse.

4. I manufatti aziendali temporanei di cui all’art. 70 comma 1 L.R. 65/2014 devono essere realizzati con strutture leggere (quali legno, metallo, tela), avere funzione di supporto all’attività agricola aziendale, essere ubicati, ad eccezione delle serre, nelle vicinanze di un insediamento esistente, laddove presente, evitando la frammentazione del territorio agricolo e garantendo l’integrazione paesaggistica, nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio (corsi d’acqua, aree ripariali, viabilità poderale o vicinale, terrazzamenti, vegetazione, aree boscate etc.), senza interferire con visuali panoramiche.

5. Le serre devono essere realizzate nel rispetto delle distanze previste dal D.P.G.R. 63/R/2016, con componenti in tutto o in parte trasparenti atte a consentire il passaggio della luce e a garantire la protezione delle colture dagli agenti atmosferici.

6. I manufatti temporanei e le serre devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 63/R/2016.

Art. 136 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso agricola esistenti, ai sensi dell’art. 71, comma 1, della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• RC ristrutturazione edilizia conservativa;

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele, per un’altezza massima del manufatto ricostruito di mt. 7

• IP interventi pertinenziali di cui all’articolo 135, comma 2, lettera e) della L.R. 65/2014) consentiti esclusivamente in relazione a manufatti esistenti con destinazione d’uso abitativo rurale

• interventi di ripristino di edifici o parti di esso, crollati o demoliti con le condizioni e modalità di cui all’art.25 (disciplina degli edifici diruti) delle presenti Norme

• interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui all’art 135 comma 2 lettera a) e art. 136 comma 1 lettera b);

• interventi di cui all’art 71 comma 1 bis e comma 2

2. Le piscine e gli impianti sportivi di cui all’art. 134, comma 1, let. m), della L.R. 65/2014 sono consentiti nel rispetto delle prescrizioni di cui di cui agli artt. 128 e 129 delle presenti Norme;

3. Sono altresì consentiti nell’intero territorio rurale:

• gli interventi di addizione volumetrica di cui all’art. 71, comma 1bis, della L.R. 65/2014

• gli interventi di cui all’art. 71, comma 2, della L.R. 65/2014, consistenti nel trasferimento di volumetrie, per un massimo di SE di 70 mq.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 3 possono comportare incremento del numero delle unità residenziali immobiliari, ove già esistenti nell'edificio, ferma restando la destinazione d'uso agricola, e comunque nel rispetto della SE minima di 80 mq per ogni unità abitativa.

5. Si definiscono fabbricati rurali, ovvero patrimonio edilizio esistente con destinazione agricola, le costruzioni ricadenti nel territorio rurale ad eccezione degli immobili iscritti al nuovo catasto edilizio urbano prima dell’entrata in vigore della L.R. n.10/1979 e degli immobili per i quali sia stata autorizzata una destinazione d’uso diversa da quella agricola così come risultante da atti/titoli abilitativi edilizi.

Art. 137 Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale

1. Gli interventi previsti dall’art. 72 della L.R. 65/2014 sul patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, mediante approvazione del programma aziendale, sono consentiti a condizione che siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dai criteri e parametri definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

2. I trasferimenti di volumetrie ad opera di imprenditori agricoli non professionali di cui all’art. 72, comma 1, let. a), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2), di cui all’art. 156

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

3. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 72, comma 1, let. b), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2), di cui all’art. 156

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

4. Gli interventi di trasferimenti di volumetrie eccedenti, di cui all’art. 72, comma 1, let. b bis), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2), di cui all’art. 156

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

5. Gli interventi di trasformazione di annessi agricoli in unità abitative da parte dell'Imprenditore Agricolo Professionale, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi di cui al comma 3 dell’art. successivo, in alternativa alla costruzione di nuovi edifici abitativi di cui all'art. 72, comma 1, let. b ter), della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale.

Art. 138 Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo mediante programma aziendale

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi stabiliti al successivo comma 2, gli interventi di nuova edificazione di cui all’art. 73, comma 2, della L.R. 65/2014, per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo ad opera dell’Imprenditore Agricolo Professionale mediante programma aziendale, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

2. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e del comma 5 dell’articolo precedente, sono subordinati alla sussistenza dei requisiti minimi definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e del comma 5 dell’articolo precedente sono ammessi con le seguenti specifiche:

• l’edilizia rurale di nuova realizzazione deve essere qualificata e tipologicamente coerente con il contesto agricolo paesaggistico di riferimento, tenendo comunque presenti le esigenze e le compatibilità produttive delle aziende a cui è destinata

• gli interventi devono favorire i criteri della bioedilizia, del risparmio energetico, nonché dell’utilizzazione delle energie rinnovabili

• la localizzazione dei nuovi edifici per abitazione deve rispettare i caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico e deve favorire l’avvicinamento o l’aggregazione agli edifici esistenti evitando, per quanto possibile, la realizzazione isolata nel territorio

• le unità abitative, derivanti da nuova edificazione o da trasformazioni di annessi agricoli esistenti devono comunque avere una dimensione massima di 110 mq di superficie abitabile o agibile (Sua).

Art. 139 Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale

1. Ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti minimi oggettivi, come definiti dal PTC e in mancanza dal regolamento D.P.G.R. 63/R/2016, gli interventi di nuova edificazione di annessi rurali di cui all’art. 73, comma 4, della L.R. 65/2014, sono consentiti nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

2. La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita all'imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.

3. La realizzazione di nuovi annessi agricoli deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • a) i manufatti a servizio delle attività zootecniche e cinotecniche devono essere realizzati coerentemente con quanto previsto al successivo art. 144 (nuove attività zootecniche e cinotecniche)
  • b) deve essere fornita dimostrazione che la costruzione di nuovi annessi agricoli è commisurata alle esigenze e alla capacità produttiva dell’azienda agricola.
  • c) devono essere utilizzati materiali ed elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, applicando ove possibile i criteri della bio-edilizia ed il perseguimento del risparmio energetico, noncheé l’integrazione con impianti e dispositivi per la produzione energetica da fonti rinnovabili.

Art. 140 Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. 65/2014 e all’art. 6, comma 2, del DPGR 63/R/2016, necessari all’attività dell’azienda agricola che non raggiunge i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale, è consentita per i fondi sprovvisti di annessi agricoli sulla base dei dimensionamenti stabiliti nella seguente tabella:

Coltura Mq min Magazzino mq Macchine attrezzi mq Laboratorio trasformazione confezionamento (2) Cantina (4) / Frantoio (5) Punto vendita Cucina / Spogliatoi / Servizio igienico (3)
ortoflorovivaistiche specializzate pieno 5000 30 30 30 15 25
campo e protetta
vigneto specializzato 12.000 50 40 80 15 25
frutteto specializzato 12.000 50 40 30 15 25
oliveto 15.000 25 25 80 15 25
seminativo 25.000 20 20 15 15

(2) deve essere trasformato almeno il 70 % della PLV della coltivazione (dimostrazione fiscale)

(3) ammessi solo in caso di assunzione OTI (operaio a tempo indeterminato) / OTD (operaio a tempo determinato) per almeno 104 giornate totali anno

(4) cantina ammessa con oltre 2,5 ha di vigneto

(5) frantoio aziendale ammesso con oltre 3 ha di oliveto

2. La realizzazione degli annessi agricoli di cui trattasi è soggetta a permesso di costruire. La relativa istanza contiene:

• relazione agronomica atta a dimostrare l’idoneità e il dimensionamento della soluzione proposta in rapporto alle attività aziendali programmate;

• descrizione dettagliata delle caratteristiche morfo-tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso, accompagnata da studi di inserimento paesaggistico, che evidenzino la compatibilità dell’intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto rurale di riferimento;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina di cui al presente Titolo ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di territorio rurale;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla normativa igienico-sanitaria, al benessere animale e altre norme di settore se esistenti;

Il rilascio del permesso a costruire è soggetto alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

3. Il dimensionamento dell’annesso agricolo, di cui alla tabella del presente articolo, potrà essere determinato solo in funzione di una coltura.

Art. 141 Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime

1. La realizzazione degli annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 73, comma 5, della L.R. 65/2014 e all’art. 6, comma 4, del DPGR 63/R/2016, è consentita esclusivamente alle aziende agricole in attività ed iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) che mantengano in produzione una superficie agraria utilizzabile (Sau) come da tabella seguente e che esercitino in via prevalente una delle seguenti attività:

  • a) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
  • b) acquacoltura;
  • c) cinotecnica;
  • d) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
  • e) allevamento di equidi.
ATTIVITA' SUP FONDIARIA MINIMA MQ
cinotecnica 5000
acquacoltura 5.000
allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori (1) 5.000
allevamento di equidi 10.000
(1) per allevamento api mq. 1.000
Le strutture di allevamento sono dimensionate in base alla normativa in materia di benessere animale

La realizzazione degli annessi di cui trattasi è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione dei seguenti ambiti:

  • - corridoi fluviali, perifluviali e aree umide di cui all’art. 40 delle presenti Norme

2. Le dimensioni massime degli annessi realizzabili sono stabilite in funzione delle diverse attività colturali come di seguito indicato:

DIMENSIONAMENTO ANNESSI AGRICOLI (superficie massima indipendente dal numero di capi) magazzino macchine attrezzature fienile
cinotecnica 20 20 x
allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori 50 20 x
allevamento di equidi 40 40 40
acquacoltura da definire in base al progetto da definire in base al progetto x

3.La realizzazione degli annessi agricoli di cui trattasi è soggetta a permesso di costruire, senza necessità di previa approvazione di un P.A.P.M.A.A.. La relativa istanza contiene:

• relazione zootenica agronomica atta a dimostrare l’idoneità e il dimensionamento della soluzione proposta in rapporto alle attività aziendali programmate;

• descrizione dettagliata delle caratteristiche morfo-tipologiche, costruttive e dimensionali dell’annesso, accompagnata da studi di inserimento paesaggistico, che evidenzino la compatibilità dell’intervento con le relazioni spaziali, funzionali e percettive che connotano qualitativamente il contesto rurale di riferimento;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla disciplina di cui al presente Titolo ed alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di territorio rurale;

• dimostrazione della conformità dell’intervento alla normativa igienico-sanitaria, al benessere animale e altre norme di settore se esistenti.

Il rilascio del permesso a costruire è soggetta alla sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo.

3. La destinazione d’uso agricola degli annessi agricoli di cui al presente articolo è permanente e non può essere mutata. Il mutamento parziale o totale della destinazione d’uso agricola abusivamente realizzato, anche in assenza di opere edilizie, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme regionali per opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

4. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al presente articolo è soggetta alle limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo II delle presenti Norme.

Art. 142 Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA - Contenuti e prescrizioni)

1. Il Programma aziendale, oltre agli elementi indicati dall’art. 74 della L.R. 65/2014 e dall’art. 7 del DPGR 63/R/2016, deve contenere:

  • a) l’individuazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti sulle superfici interessate dagli interventi di trasformazione edilizia o colturale programmati, con particolare riferimento a:

• le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali

• le alberature segnaletiche di confine o di arredo

• gli individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente

• le formazioni arboree d’argine di ripa o di golena

• i corsi d’acqua naturali

• la rete scolante artificiale principale

• le particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti

• gli edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui all’art. 34 delle presenti Norme (Titolo II Capo I)

• la viabilità rurale esistente.

Le risorse paesaggistiche ed ambientali di cui sopra sono descritte nella documentazione di corredo al Programma Aziendale.

  • b) la dichiarazione che le nuove realizzazioni non insistono su fondi agricoli trasferiti al di fuori di programmi agricoli, di cui all’art. 76 della L.R. 65/2014.

2. Prescrizioni per il Programma Aziendale

3. La collocazione dei nuovi edifici rurali deve essere individuata nell’ambito del Programma Aziendale nel rispetto ai caratteri del paesaggio, in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico, e nel rispetto dei seguenti criteri:

  • a) deve essere privilegiata la collocazione in prossimità di manufatti preesistenti, razionalizzando l’uso della viabilità di accesso e dei piazzali esistenti e limitando al massimo l’apertura di nuovi percorsi e la realizzazione isolata nel territorio;
  • b) non deve interferire con gli elementi significativi del resede quali giardini disegnati, viali alberati, boschetti ornamentali.

4. Gli interventi proposti nel programma aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle preesistenze edilizie, prevedendo, laddove presente, il recupero della maglia poderale e storica esistente, rispettando il reticolo idrografico e in generale le buone regole per la difesa del suolo.

5. Devono essere specificati i tipi edilizi, i materiali impiegati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, verificando, in caso di sistemazione e/o frazionamento delle pertinenze di edifici sottoposti a trasformazione della destinazione d’uso rurale, i requisiti ed i criteri morfologici di cui al successivo art. 153 (Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare).

6. I nuovi edifici agricoli, al fine di garantire la massima e chiara connessione fra destinazione funzionale agricola e tipo/morfologia del manufatto, nonché il migliore e qualificante inserimento nel contesto agricolo circostante, devono avere caratteristiche tipologiche, costruttive e materiche consone al contesto e non assimilabili all’aspetto di edifici produttivi.

Art. 143 Programma aziendale con valore di piano attuativo

1. Il Programma aziendale assume valore di piano attuativo quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni ai sensi dell’ art. 74 comma 13, nonché quando comporti perdita della destinazione agricola di edifici rurali per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007.

2. Il Programma aziendale assume altresì valore di piano attuativo quando comporta la realizzazione o comunque prevede interventi interessanti volumi complessivi superiori a 5000 mc.

3. Nei casi di cui al comma 1 e 2 che precedono detti strumenti attuativi dovranno essere corredati da: elaborati descrittivi della trasformazione fisica e funzionale degli edifici esistenti, delle sistemazioni ambientali e dell’integrazione paesaggistica, nonché dimostrazione delle capacità di soddisfare i nuovi carichi derivanti dalla modifica di destinazione d’uso, con particolare riguardo ai consumi idrici ed energetici, alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti tramite obbligatorie misure di contenimento e modalità progettuali e realizzative dotate di efficienza ecologica e ambientale, nonché elaborati descrittivi delle misure per la mitigazione degli effetti nocivi in fase di cantiere, in applicazione di quanto stabilito al precedente art. 54.

Art. 144 Nuove attività zootecniche e cinotecniche

1. La realizzazione di nuove attività zootecniche, salvo piccoli allevamenti di avicunicoli per consumo familiare, non è mai ammessa all’interno delle seguenti fasce di rispetto:

  • a) 250 mt dai centri abitati, da insediamenti turistici e da attrezzature di interesse collettivo
  • b) 150 mt da abitazioni e case sparse
  • c) 50 mt da abitazioni al servizio delle aziende cinotecniche.

2. Al fine del rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali in ordine alle problematiche di carattere igienico-sanitario e acustico, dovrà essere sempre preventivamente acquisito il parere della competente USL, e prodotta specifica relazione di valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.

Art. 145 Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche

1. Con riferimento alle diverse fattispecie contemplate dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., il Piano Operativo individua le seguenti tipologie di serre:

TIPOLOGIA SERRA RIFERIMENTO NORMATIVO - L.R.65/2014 (1) PAPMAA REGIME AMMINISTRATIVO (1)
serre temporanee e serre con copertura stagionale con altezza < 1,00 mt. art. 137, comma 1, lett.e), punto 7 NO Opere prive di rilevanza edilizia
serre temporanee stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura. art. 136, comma 1, lett. e) NO Attività edilizia libera
Serre aziendali aventi le medesime caratteristiche dei manufatti temporanei di cui all'art. 70, c.1 (tempo massimo 2 anni) art. 70, comma 1
art. 136, comma 2, lett. f)
NO Comunicazione inizio lavori (CIL)
Serre aziendali semi-permanenti periodo di installazione oltre 2 anni art. 70, comma 3, lett. a)
art. 134, comma 2
NO S.C.I.A. Alternativa a P.d.C. con impegno
Serre aziendali - stabili - semi-permanenti - periodo di installazioneoltre due anni art. 70, comma 3, lett. b)
art. 134, comma 1, lett. a)
NO P.d.C. con impegno alla rimozione
Serre aziendali fisse permanenti art. 73, commi 1 e 4, lett. a)
art. 134, comma 1, lett. a)
SI P.d.C.

(1) Per quanto concerne i riferimenti normativi e il regime amministrativo viene comunque fatto riferimento alla L.R. 65/2014 e successive mm.ii.

2. La costruzione di serre fisse con coltivazione a terra e fuori terra è ammessa nelle seguenti zone agricole:

• aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E.1) di cui all’art. 155.

• aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E.2) di cui all’art. 156

• aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E.3)

3. Per la realizzazione delle serre fisse non è ammessa la realizzazione di platee in cls o altri sistemi irreversibili di sottofondo e devono prevedere la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana, con capacità di accumulo idrico adeguata alle dimensioni della coltivazione in serra.

4. Le serre temporanee e con copertura stagionale, fatte salve le specifiche limitazioni, sono ammesse in tutto il territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree:

• aree boscate collinari dei versanti costieri (E.6) di cui all’art. 160.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05