Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 146 Manufatti per l’agricoltura amatoriale

1. La realizzazione dei manufatti amatoriali di cui all’art. 78 della L.R. 65/2014 e art. 12 del DPGR 63/R è consentita nell’intero territorio rurale ad esclusione delle seguenti aree agricole e nel rispetto della presente disciplina:

• Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E1)

• Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E.6)

2. Per le aree agricole ricomprese nell’ambito di operatività del vigente Piano Attuativo denominato “Piano di riqualificazione Orti e Nuovi orti urbani”, che il Piano Operativo conferma, la realizzazione dei manufatti dovrà attuarsi nel rispetto ed in applicazione della relativa disciplina fino alla decorrenza del relativo termine di efficacia. Alla scadenza del PA si applicherà la disciplina delle presenti Norme.

3. La realizzazione di nuovi manufatti è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, con qualsiasi forma di associazione prevista dalla normativa vigente.

4. I manufatti per l’attività agricola amatoriale sono dimensionati in applicazione dei seguenti criteri, in funzione dell’estensione delle superfici fondiarie ed in ragione delle aree agricole di appartenenza come indicato nelle seguenti tabelle:

ZONE E2 - E3
INDIVIDUALE ASSOCIATA
ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI
Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) Tipologia colturale Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq) Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq)
Fino a 1.500 Coltivazioni miste / / 10 5
1.501 – 3.000 (1) Coltivazioni miste 10 5 20 10
Maggiore di 3.000 (2) Coltivazioni miste 20 10 25 15
ZONE E4 - E5
INDIVIDUALE ASSOCIATA
ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI ANNESSO SUPERFICI COMPLEMENTARI
Dimensioni fondo libero e coltivato (mq) Tipologia colturale Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq) Parametri dimensionali SE (mq) Tettoie, pergolato, tende (mq)
Fino a 1.500 Coltivazioni miste / / 10 5
1.501 – 5.000 (1) Coltivazioni miste / / 20 10
Maggiore di 5.000 (2) Coltivazioni miste 20 10 25 15

(1) La costruzione dell’annesso per la gestione individuale è concessa solo in caso di ricomposizione fondiaria attraverso acquisizione in capo a unico soggetto in un buffer con raggio di un 1 km a seguito dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

(2) In caso di forme associate con un numero di partecipanti superiore a tre le dimensioni sono incrementate di 3 mq per l’annesso e di 1,5 mq per le superfici complementari per ogni partecipante, fino ad una dimensione massima di 60 mq per gli annessi e di 30 mq per le superfici complementari.

Possibile realizzazione di servizio igienico

5. Nelle fattispecie indicate nella sopra riportata tabella è consentita la realizzazione di servizi igienici , al cui è SE è ricompresa nel dimensionamento dell’annesso laddove consentito.

6. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 2, le caratteristiche tipologiche e costruttive degli annessi agricoli amatoriale di cui al presente articolo saranno disciplinati nel dettaglio dal Regolamento Edilizio comunale.

7. Per la realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo deve essere sottoscritto atto unilaterale d’obbligo con i seguenti contenuti:

• mantenimento della coltivazione dei terreni;

• mantenimento delle medesime superfici che hanno consentito la realizzazione del manufatto;

• divieto di realizzazione di nuova viabilità carrabile per il raggiungimento del manufatto;

• in caso di compravendita del terreno l’acquirente subentra negli obblighi previsti dall’atto unilaterale vigente;

• impegno alla manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie e della viabilità di accesso all’area;

• impegno alla rimozione del manufatto in caso di cessazione dell’attività agricola amatoriale, salvo la conversione in attività imprenditoriale agricola;

• mantenimento del manufatto per l’uso agricolo amatoriale.

Art. 147 Manufatti per il ricovero di animali domestici da cortile

1. La realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici di cui all'art. 78 della L.R. 65/2014 e all'art. 13 del D.P.G.R. 63/R/2016 è consentita nell'intero territorio rurale, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui alla seguente tabella, solo qualora sui fondi interessati non siano già presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo, ad esclusione dei seguenti ambiti:

- corridoi fluviali, perifluviali e zone umide di cui all'art. 40 delle presenti Norme

MANUFATTI RICOVERO ANIMALI DOMESTICI E DA AFFEZIONE
Dimensioni fondo (mq) Parametri dimensionali SUL e SC (mq)
501 - 1500 8
1501 - 5000 12
5001 - 10000 16

2. Tali manufatti possono essere adibiti a deposito, protezione o ricovero di animali, nonché alla protezione di fondi o all'allevamento a fini di autoconsumo. I ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche e di benessere dell'animale in conformità alla normativa vigente.

3. La realizzazione di tali manufatti rurali deve rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni:

- devono essere realizzati prioritariamente nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti o nelle aree contermini degli annessi agricoli; è ammessa la loro realizzazione, in assenza di edifici principali (abitazioni o annessi) dei quali possano essere considerati pertinenza, dove non escluso dalle specifiche Norme relative alle divere aree agricole (Titolo VI);

- devono essere demoliti una volta cessato il loro utilizzo e non possono in alcun modo essere riutilizzati per finalità diverse;

- i manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile non possono superare l'altezza di ml 1.80; devono essere in legno e/o materiali leggeri, semplicemente infissi nel terreno, senza opere di fondazione, e potranno avere una recinzione a rete a maglia sciolta. Il piano di pavimento di tali manufatti dovrà essere realizzato con terra vegetale o con riporto di materiale inerte fatte salve soluzioni diverse prescritte da norme di carattere igienico-sanitario.

- è vietato l'uso di lamiera e materiali plastici; non è ammessa la realizzazione di impianti elettrici, e di smaltimento.

- al fine di limitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico tali manufatti dovranno essere collocati a congrua distanza da edifici abitativi esistenti e dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti e dispositivi, anche nella tenuta degli animali, per il contenimento di tali fenomeni.

Art. 148 Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria

1. Gli appostamenti fissi, di cui all’art. 34, comma 6 bis della L.R. 3/1994, sono ammessi in tutto il territorio rurale, purché autorizzati dall’ente competente e nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi
  • b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona o

con strutture tubolari che non si configurino come nuove volumetrie e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione

  • c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione
  • d) non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

2. I manufatti finalizzati al ritrovo e all’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale per esigenze venatorie di cui all’art. 34 bis, comma 1, lettera a) della L.R. 3/1994, non sono ammessi nessun ambito del territorio rurale

Art. 149 Attività ludico-sportive in territorio rurale

1. Nel territorio rurale, limitatamente alle Aree agricole E.2. E.3 di cui agli artt. 156 e 157 delle presenti Norme, è consentita la realizzazione di manufatti in legno, della dimensione massima di mq. 20, a supporto di attività di tipo ludico-sportive e per il tempo libero all’aria aperta che, a titolo puramente esemplificativo, si intendono: agility dog, parchi avventura e percorsi vita, tiro con l’arco, attività di pesca in specchi d’acqua naturali o artificiali, noleggio biciclette, trekking e mtb, ecc.

2. L’installazione dei manufatti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non dovrà comunque comportare alterazioni morfologiche nè realizzazione di nuova viabilità e dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II (disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti identitarie del patrimonio territoriale), del Titolo IV (Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio e mitigazione dei rischi territoriali), nonché del presente Titolo (Disciplina del territorio rurale).

3. L’installazione dei manufatti di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di atto d’obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna alla rimozione delle strutture una volta cessata l’utilizzazione delle stesse prevedendo, qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, idonee garanzie fidejussorie.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05