Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 150 Interventi sugli edifici con destinazione non agricola in territorio rurale

1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agricola esistenti, e quelli oggetto di deruralizzazione ai sensi dell’art. 152, con esclusione degli edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale per i quali si applica la disciplina di cui all’art. 34 delle presenti Norme, sono consentiti ai sensi dell’art. 79 della L.R. 65/2014:

A1) Sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC -ristrutturazione edilizia conservativa

• IP. 1, IP.2, IP.3 di cui all’art. 23 delle presenti Norme

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva non fedele

• AV addizioni volumetriche, senza mutamento di destinazione o frazionamento, esclusivamente per unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico-ricettivo, direzionale e servizi: 20 % della SE esistente, per un massimo aggiuntivo di mq 30

• Piscine e impianti sportivi con le modalità di cui all’art. 127 (piscine e impianti sportivi ad uso privato nel territorio rurale)

• sulle consistenze edilizie esistenti con destinazione industriale-artigianale alla data di adozione del Piano Operativo è consentita la realizzazione di nuova SE internamente alla sagoma dell’edificio, anche con la creazione di nuovi orizzontamenti, nei limiti del 10% della SE esistente, e senza mutamento della destinazione d’uso.

2. Sono ammessi gli interventi di cui all’art. 79, comma 3) della L.R. 65/2014 senza incremento di volume/SE, al fine di rendere idonei gli edifici esistenti alle esigenze connesse all’attività venatoria di cui alla L.R. 3/1994.

3. Disciplina delle funzioni:

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub-categorie funzionali:

• residenziale (R) per edifici derivanti da condono edilizio e per edifici ricadenti nelle aree agricole periurbane ad elevate parcellizzazione fondiaria (E2)

• Industriale e artigianale fatta eccezione per (I.4) laboratori, officine, (I.10) produzione di software, (I.11) servizi alla persona

• commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari e non (CD.2 e CD.2.1), commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie (CD.5), magazzini e locali di deposito(CD.6);

• servizi ospedalieri e di assistenza privata (D2), autorimesse, garage e parcheggi privati (D.9)

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi.

Art. 151 Aree di pertinenza edilizia e di pertinenza agricola

1. Si definiscono “aree di pertinenza edilizia” in ambito agricolo le aree strettamente connesse all’edificio, che mantengono con questo rapporto di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione evidente negli assetti e negli arredi e, più in generale, gli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell’edificio principale. Tali aree non coincidono necessariamente con la pertinenza catastale.

2. Si definiscono “aree di pertinenza agricola” le aree che, ai sensi delle vigenti norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale, sono legate all’edificio ex-agricolo da rapporti convenzionali per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione ambientale, e che comunque si configurano, fisicamente e funzionalmente, distinte e separabili dall’edificio principale di riferimento.

Art. 152 Interventi di deruralizzazione

1. E’ consentito il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali purché siano salvaguardati caratteri dell’edilizia storica e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli art. 81, 82 e 83 della L.R. 65/2014.

2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia (REC, RF, RNF) di manufatti agricoli comportanti mutamento della destinazione agricola non possono determinare incremento della SE legittimamente esistente.

3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale possono comportare la realizzazione di unità abitative con SE non inferiore a 80 mq per ciascuna unità.

4. Le unità abitative conseguenti a deruralizzazione devono prevedere uno spazio accessorio per rimessaggio attrezzi agricoli di superficie non inferiore ai 10 mq, non computabili quale superficie minima residenziale ai fini del comma precedente.

5. La deruralizzazione dell’immobile è soggetta all’individuazione di una pertinenza minima con le modalità di cui al successivo articolo.

6. Qualora l'intervento comporti perdita della destinazione agricola per SE pari o superiore a mq. 300 per le abitazioni e 500 mq per gli annessi agricoli costruiti anteriormente al 15.04.2007, il mutamento è soggetto a Programma Aziendale avente valenza di Piano attuativo ovvero, ove il proprietario non rivesta qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, a Piano di Recupero.

Art. 153 Individuazione delle pertinenze minime degli immobili da deruralizzare

1. Per gli interventi che comportamento mutamento della destinazione agricola verso diverse funzioni, i progetti edilizi definiscono il perimetro, la dimensione dell’area di pertinenza, che non potrà essere inferiore a 2.500 mq.

2. Dimensioni inferiori delle aree di pertinenza possono essere ammesse solo a fronte di comprovata impossibilità o di assetti storici consolidati ovvero di peculiari ed obiettive caratteristiche dei luoghi.

3. Al fine di non ingenerare rilevanti cesure con i circostanti valori paesaggistici del contesto agricolo, per la definizione del perimetro delle aree di pertinenza devono essere considerati i segni e gli elementi naturali e antropici della tessitura territoriale, seguendo le linee naturali riconoscibili nel territorio, l’andamento morfologico, la configurazione del reticolo idraulico e stradale esistente, l’ordinamento colturale preesistente e la distribuzione del manto vegetale, escludendo rigide conformazioni geometriche, salvo dove la partizione delle aree agricole sia già disegnata in tal senso.

4. L’area di pertinenza come sopra individuata può essere attribuita ad un edificio o a una singola unità immobiliare.

Art. 154 Sistemazioni agricole ambientali a scomputo di “Oneri Verdi”

1. In caso di deruralizzazioni di immobili con pertinenza superiore ad 1 ettaro si considerano interventi di sistemazione ambientale di cui all’art. 83 della L.R. 65/2014, gli interventi per la tutela e la valorizzazione paesistico-ambientale tesi a:

- eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesistico ed ambientale

- ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti (compresa viabilità rurale/poderale)

- preservare la risorsa idrica del suolo

- impiantare specie vegetali autoctone o naturalizzate e salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti

- salvaguardare e ripristinare strutture storiche, architettoniche e significative del paesaggio agricolo, nonché sistemazioni arboree di pregio esistenti nelle aree di pertinenza

- ottimizzare l’inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente

- realizzare e/ ripristinare sistemazioni agrarie congruente con il contesto (quali terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, ecc.)

- migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o con gli organismi di gestone delle zone a divieto di caccia (riserve naturali, zone di ripopolamento e cattura).

2. Gli interventi inerenti le aree boscate devono essere subordinati alla predisposizione di apposita relazione atta a dimostrare la sostenibilità colturale, idrogeologica, paesaggistica ed ambientale di quanto previsto.

3. Le opere di regimazione idraulica, di recupero di dissesti idrogeologici e di sistemazione idraulico forestale devono essere realizzate preferibilmente con tecniche e materiali riconducibili ai principi della ingegneria naturalistica.

4. Gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale definita in convenzione gravano sull’intera porzione di terreno correlata al mutamento della destinazione d’uso agricola dell’immobile.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05