Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 155 Aree agricole di pianura a vocazione produttiva (E.1)

1. Le aree agricole di pianura, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche di cui all’art. 145

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• per le aree di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 , in loc. Casa Campacci, si dovranno rispettare le specifiche direttive e prescrizioni del PIT/PPR contenute nell’elaborato Disciplina dei Beni Paesaggistici, Appendice delle presenti Norme.

Art. 156 Aree agricole periurbane di pianura ad elevata parcellizzazione fondiaria (E2)

1. Le aree agricole perirubane, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Serre fisse e stagionali per attività ortoflorovivaistiche di cui all’art. 145

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme.

Art. 157 Aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari a media/elevata dotazione ecologica (E3)

1. Le aree agricole di pianura e delle prime pendici collinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva.

Art. 158 Aree agricole pedecollinari con elevata dotazione ecologica (E4)

1. Le aree agricole pedecollinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva;

Art. 159 Aree agricole collinari (E5)

1. Le aree agricole collinari, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nelle tavole “disciplina del suolo e degli insediamenti”.

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale, di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale, di cui all’art. 136

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola realizzabili mediante programma aziendale, di cui all’art. 137

• Interventi di nuova edificazione e trasformazione per la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, mediante programma aziendale di cui all’art. 138

• Interventi di nuova edificazione per annessi agricoli realizzabili mediante programma aziendale di cui all’art. 139

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale, di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime, di cui all’art. 141

• Nuove attività zootecniche e cinotecniche di cui all’art. 144

• Manufatti per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146

• Manufatti per il ricovero di animali domestici e da cortile di cui all’art. 147

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme

• sono comunque ammessi interventi di riforestazione urbana, mediante l’utilizzo di specie vegetali forestali ed arbustive autoctone, per il completamento, il potenziamento o la creazione di corridoi ecologici, anche mediante manutenzione e reimpianto di vegetazione arborea e arbustiva.

Art. 160 Aree boscate collinari e dei versanti costieri (E6)

1. Le aree boscate collinari e dei versanti costieri, definite al precedente art.44, sono individuate con apposito perimetro e sigla nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”

2. In tali aree sono consentiti i seguenti interventi:

• Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo da parte dell’imprenditore agricolo, in assenza di programma aziendale di cui all’art. 135

• Interventi sul patrimonio edilizio esistente a destinazione d’uso agricola, realizzabili dall’imprenditore agricolo in assenza di programma aziendale di cui all’art. 136

• Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale di cui all’art. 140

• Costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’art. 141

• Manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 148;

• interventi di recupero a fini produttivi dei paesaggi rurali storici di cui all’art. 41 interessati da processi di forestazione e rinaturalizzazione ai sensi dell’art. 80 bis del D.P.G.R. 48/R 2003 e s.m.i..

3. Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto disposto al precedente Titolo IV, del Capo I del presente Titolo, nonché delle seguenti prescrizioni e indicazioni specifiche:

• gli interventi sulle formazioni forestali devono essere finalizzati al miglioramento della maturità e qualità ecologica dei boschi di latifoglie, al controllo degli incendi e al contenimento dei danni provocati da fitopatologie;

• nell’ambito degli interventi ammessi dalla L.R. 39/2000 e ss. mm. ii. (legge forestale della Toscana), è da preferire l’applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica finalizzate ad un miglioramento della sostenibilità dell’utilizzo del ceduo e al contenimento dell'invasione delle specie forestali aliene;

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• per le aree di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 , in loc. Calafuria, si dovranno rispettare le specifiche direttive e prescrizioni del PIT/PPR contenute nell’elaborato Disciplina dei Beni Paesaggistici, Appendice delle presenti Norme.

Art. 161 Nuclei rurali

1. I nuclei rurali di cui all’art. 65 della L.R.T.65/2014, individuati negli elaborati cartografici relativi alla “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” in scala 1: 2.000, sono nuclei edificati e insediamenti in relazione morfologica, insediativa con il contesto rurale, ancorchè solo marginalmente correlati con l’organizzazione produttiva agroforestale del territorio.

2. Disciplina degli interventi:

A 1) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato storico/storicizzato:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

A2) Interventi consentiti sugli immobili classificati quali edificato di recente formazione:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• RRF ristrutturazione edilizia ricostruttiva fedele

A.3) interventi consentiti sull’edificato storico e di recente formazione, ad esclusione delle consistenze secondarie eventualmente presenti sul lotto presente alla data di adozione del Piano Operativo:

• AV. 1 interventi di addizione volumetrica da realizzare con le seguenti prescrizioni:

• destinazione d’uso residenziale della porzione sopraelevata

• allineamento del fronte con gli edifici adiacenti

• mantenimento della composizione architettonica della facciata in sintonia l’edificato caratterizzante il nucleo rurale

• limite di altezza in gronda non superiore all’edificio adiacente più alto

• all’intervento di addizione deve conseguire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero fabbricato, con incremento di due classi energetiche rispetto a quella di partenza così come definite dalla vigente normativa di settore;

• AV.2 interventi di addizione volumetrica da realizzarsi esclusivamente nel resede tergale del lotto urbanistico di riferimento per la chiusura di logge, balconi e/o porticati fino al limite del 10% della SE esistente riferita all’unità immobiliare interessata.

B) Interventi consentiti sui manufatti pertinenziali

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa

• IP.1, IP.2, purché la nuova collocazione non insista su porzione del resede prospettante la viabilità pubblica e/o in aderenza agli edifici classificati quali edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniali di cui all’art. 34 delle presenti Norme.

3. Prescrizioni comuni agli interventi:

• devono essere tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici;

• deve essere rispettato il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, preferibilmente realizzando gli interventi in contiguità all’esistente, con conseguente contenimento del consumo di suolo;

• devono essere privilegiate, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;

• devono essere adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento

• mantenimento della composizione dei prospetti, della composizione architettonica della facciata principale fronte strada o spazio pubblico ad esclusione degli adeguamenti alla normativa antisismica, antincendio, efficientamento energetico.

• devono essere preservate le tessiture e le sistemazioni agrarie laddove esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenere il ruolo di cintura rurale e l’elevato valore paesaggistico;

• conservazione e tutela degli elementi caratterizzanti i paesaggi rurali storici così come disciplinati all’art. 41 (Titolo II) delle presenti Norme;

• non è consentito realizzare frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto), nonché interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario;

4. Disciplina delle funzioni

Non sono ammesse le seguenti categorie e sub categorie funzionali:

• (I) industriale e artigianale fatta eccezione per le sub categorie I.4 (laboratori, officine, ed attività artigianali), I.10 (produzione di sofware e altri prodotti informatici), I 11 (servizi alla persona);

• (CD.2 e CD2.1) commercio al dettaglio in medie strutture alimentari e non, (CD.5) commercio non alimentare a grande fabbisogno di superficie, (CD.6) magazzini e locali di deposito

• (D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata, autorimesse, garage e parcheggi privati (D.9)

• (CD) commerciale all’ingrosso e depositi;

• E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso in residenziale di unità immobiliari con destinazione d’suo in atto commerciale al dettaglio e/o direzionale poste al piano terra degli edifici

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05