Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 15 Disposizioni generali

1. Le diposizioni del Piano Operativo, di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, sostanziano ed integrano la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi della vigente normativa regionale.

2. Con riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale, così come definite al Titolo III delle presenti norme e disciplinate nei successivi articoli, il PO individua e definisce:

  • a) le categorie funzionali ammesse o escluse;
  • b) le eventuali limitazioni all’insediamento di alcune sub-articolazioni delle stesse categorie funzionali, ovvero l’indicazione di esclusive sub articolazioni ammesse.

Art. 16 Categorie funzionali (destinazioni d’uso): definizioni e loro articolazioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle seguenti “categorie funzionali” principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all’ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente capo e della disciplina concernente le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici di cui al successivo Titolo V, il PO suddivide la categoria funzionale principale denominata “Direzionale e di servizio”, di cui alla lettera e) del comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.1) direzionale e servizi privati;
  • e.2) servizi pubblici;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo articolo 17. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti i passaggi dall’una all’altra delle sub categorie funzionali sopra in elenco.

3. Al successivo art.17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l’articolazione delle suddette categorie funzionali principali in sub categorie funzionali (“destinazioni d’uso”), ritenute caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell’ambito della medesima categoria funzionale principale, fatte salve specifiche limitazioni o condizionamenti stabiliti dal PO con riferimento alle diverse articolazioni del territorio comunale in ragione degli obiettivi del piano e/o delle oggettive condizioni insediative.

Art. 17 Categorie funzionali e relative sub-articolazioni

1. Il PO articola le “categorie funzionali” principali in corrispondenti “sub categorie funzionali” (destinazioni d’uso) al fine di consentire la corretta applicazione della “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”.

  • a) Residenziale (“R”). Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

R.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell’unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate, alloggi e moduli abitativi temporanei per emergenza abitativa; servizi integrati all’abitare comprendenti spazi di uso comuni e condivisi quali: soggiorno comune, sale di incontro polivalente, cucina e sala da pranzo collettiva e locali accessori, locali per assistenza medica e/o domestica, sala lettura comune, sala attività motorie o fisioterapia, locale lavanderia comune;

R.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case-famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche “dopo di noi”) con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), residence con destinazione e gestione vincolati;

R.3) attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

Sono esclusi dalla destinazione d’uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d’uso agricola.

  • b) Industriale e artigianale (“I”). Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività di riparazione-costruzione-refitting navale, cantieristica, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l’edilizia; cantieristica e produzione navale;

I.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; refitting navale e per il diportismo nautico;

I.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all’attività artigianale e industriale;

I.4) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:

I.4.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica

elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per

ufficio e simili;

I.4.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di

ceramica laboratori d’arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;

I.5) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione;

I.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio,

trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;

I.7) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l’autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;

I.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;

I.9) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);

I.10) produzione di software e altri prodotti informatici.

I.11) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività

artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);

  • c) Commerciale al dettaglio (“CD”). Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

CD.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq Sv);

CD.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (superiore a 300 mq. Sv e fino a 2.500 mq Sv);

CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (superiore a 300 mq. Sv e fino a 2.500 mq Sv);

CD.3) commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (non superiore a 300 mq Sv);

CD.4) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, enoteche, fast-food, pub, birrerie, mense)

CD.5) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all’art. 27 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, natanti, motocicli e simili);

CD.6) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all’attività commerciale.

CD.7) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e

complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;

CD.8) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;

CD.9) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività

artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);

CD.10) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e

videogiochi, biciclette, auto e moto);

CD.11) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;

CD.11) mercati;

CD.12) botteghe anche artigiane con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi

(sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie, friggitorie);

  • d) Turistico–ricettiva (“TR”). Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 86/2016 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

TR.1) ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, residenze turistico - alberghiere, motel,

condhotel, alberghi diffusi;

TR.2) ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata,

rifugi escursionistici, bivacchi fissi e quant’altro indicato nella normativa di settore;

TR.3) campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante)

ed aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio;

TR.4) villaggi turistici, parchi vacanze, camping village e resort;

TR.5) stabilimenti balneari e servizi alla balneazione.

Si considerano ricomprese nella destinazione ricettiva le attività di somministrazione (bar e ristoranti), locali e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, ancorch&eacute non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, qualora siano inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

  • e.1) Direzionale e servizi privati (“D”). Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

D.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d’impresa; uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali; agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;

D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private;

D.3) centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;

D.4) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa;

D.5) servizi ricreativi e di intrattenimento quali sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse;

D.6) servizi per la cura della persona, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, , istituti di bellezza, centri benessere;

D.7) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;

D.8) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;

D.9) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.

D.10) pensionati per animali domestici;

  • e.2) Servizi pubblici (corrispondenti alle Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di cui al Titolo V, con la sola esclusione delle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al Capo V)
  • f.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l’istruzione di base, l’educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
  • f.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l’esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
  • f.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
  • f.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
  • f.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l’assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base;
  • f.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
  • f.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
  • f.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • f.9) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
  • f.10) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all’interno delle aree urbane;
  • f.11) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico;
  • f.12.) servizi di tipo igienico sanitario: cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione.

Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.2. concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.

  • f) Commerciale all’ingrosso e depositi (“CI”) Comprende attività commerciali all’ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, logistica, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Cl.1) commerciale all’ingrosso di materie prime, prodotti per l’agricoltura e dell’agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all’aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;

Cl.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all’aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.

  • g) Agricola e funzioni connesse (“A”). Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all’art. 2135 del Codice Civile. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;

A.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche,somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.);

A.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l’attività agricola professionale;

A.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali da cortile.

A.5) attività ortoflorovivaistiche

2. L’elenco sopra riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell’analogia e dell’assimilazione.

Art. 18 Mutamento di destinazione d’uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio o di una unità immobiliare è stabilita ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia edilizia.

2. Sono da ritenersi compatibili con la “Categoria funzionale” ammessa dal PO per ogni specifica articolazione territoriale, in riferimento ad ogni singola unità immobiliare, le destinazioni d'uso strumentali e accessorie, ancorchè afferenti ad altre categorie funzionali, purch&eacute non eccedenti il 25% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare.

3. Il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale e regionale vigente.

4. In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d’uso.

5. Non è consentito, in tutto il territorio comunale, il mutamento di destinazione d’uso delle strutture ricettive alberghiere (TR 1) esistenti alla data di adozione del POC.

Art. 19 Limitazione all’insediamento di nuove funzioni

1. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 2 in ordine a divieti generali in coerenza con quanto stabilito dal PS, per ciascuna articolazione del territorio comunale il PO indica le "Categorie funzionali" ammesse o escluse.

2. In coerenza con la Disciplina del PS, è vietato in tutto il territorio comunale:

• l’insediamento di nuove “aziende a rischio di incidente rilevante”, di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005.

• l’insediamento di “Grandi strutture di vendita commerciali”.

Art. 20 Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo

1. Fatte salve diverse disposizioni eventualmente dettate dalle presenti Norme (ivi comprese le “Schede normative e di orientamento progettuale” contenute nell’ Allegato parte integrante delle presenti Norme), gli edifici, le unità immobiliari e/o le aree legittimamente adibite all’esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo - come ulteriormente articolate e dettagliate dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui al Capo III del Titolo I alle presenti Norme, possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla manutenzione straordinaria (MS), eseguiti nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e non comportanti incremento del numero delle unità immobiliari o, qualora si tratti di attività industriali-artigianali, non comportino potenziamento della capacità produttiva. Sono comunque sempre fatti salvi tutti gli interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli interventi che non comportino la contestuale modifica della destinazione d’uso in adeguamento a quelle previste dal Piano Operativo, come ulteriormente articolate e dettagliate dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alle presenti Norme.

3. Per favorire gli interventi che comportino la delocalizzazione di eventuali attività o forme di utilizzazione che risultino in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo e che determinino degrado e disturbo all’interno dei tessuti esistenti e del territorio rurale, L’A.C. può disporre per i nuovi interventi, con apposito regolamento comunale, la riduzione percentuale del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05