Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Capo I Efficacia, ambito di applicazione, articolazione e attuazione del Piano Operativo

Art. 1 Efficacia, ambito di applicazione e contenuti del Piano Operativo

1. Il Piano Operativo (PO) è atto di governo del territorio ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014 e disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale in coerenza e conformità alla disciplina del Piano Strutturale (PS), del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) e del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC), perseguendo gli obiettivi indicati nell’atto di avvio del procedimento approvato con delibera G.C. n. 547 del 12 ottobre 2021 e successivamente integrato con delibera G.C. n. 349 del 10.06.2022.

2. Le previsioni del PO e la relativa disciplina di attuazione costituiscono esito operativo dei contenuti statutari e strategici del PS dando efficacia applicativa alle disposizioni in esso contenute.

3. Le previsioni del Piano Operativo sono supportate:

• dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale con particolare riferimento al monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e all’individuazione delle azioni conseguenti, di cui al dossier QCD.04 “Abitare Livorno, un piano integrato per la qualità della città”, nonché alle analisi condotte sul sistema delle aree produttive, di cui al dossier QCD.02, che costituiscono riferimento essenziale per la definizione del quadro strategico quinquennale del PO;

• dalla ricognizione delle disposizioni del Piano Strutturale concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, comprendenti il recepimento delle direttive del PIT/PPR per la tutela dei beni paesaggistici;

• dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistenti e dalle ricognizioni e analisi delle aree urbane degradate;

• dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

4. Il PO, secondo quanto disposto dall’art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell’articolazione definita al Titolo III delle presenti Norme, si compone di due parti:

  • a) la Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti che individua e definisce:

• la disciplina del territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI, Capo I, II delle presenti Norme);

• la disciplina del territorio rurale (di cui al Titolo VII, ad esclusione del Capo IX, delle presenti Norme);

• la disciplina delle attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale esistenti, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese le aree per gli standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale (di cui al Titolo V delle presenti Norme), che è supportata e integrata dalle disposizioni per la qualità dello spazio pubblico di cui al Titolo V, Capo I e all’Allegato D parte integrante delle presenti Norme).

  • b) la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio,

che individua e definisce:

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole schede di cui allo specifico elaborato “Schede normative e di orientamento progettuale” parte integrante delle presenti Norme);

• la disciplina degli interventi di trasformazione nel territorio rurale (di cui al Titolo VIII Capo IX delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “Schede normative e di orientamento progettuale” parte integrante delle presenti Norme);

• la disciplina delle attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di progetto, ovvero delle aree destinate a nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria, o all’implementazione di quelle esistenti, comprese le aree per gli standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale (di cui al Titolo V delle presenti Norme) che è supportata e integrata dalle disposizioni per la qualità dello spazio pubblico di cui al Titolo V, Capo I e all’Allegato D parte integrante delle presenti Norme).

5. Il Piano Operativo contiene altresì:

• la Disciplina dei beni paesaggistici, che recepisce gli obiettivi di qualità definiti dal PIT/PPR e le prescrizioni d’uso ad essi riferite, contenuta in Appendice alle presenti Norme;

• le disposizioni di coordinamento con la pianificazione comunale di settore, di cui al Capo II del Titolo I delle presenti Norme;

• la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al Titolo I, Capo III delle presenti Norme;

• le disposizioni di tutela e valorizzazione riferite alle “componenti identitarie del patrimonio territoriale" individuate dal Piano Strutturale, di cui al Titolo II delle presenti Norme;

• la disciplina riferita all’integrit&agrve fisica del territorio, di cui al Titolo IV delle presenti Norme, mediante la quale le previsioni relative alla gestione degli insediamenti esistenti e alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio sono poste in relazione con le disposizioni in materia geologica, idraulica e sismica nonché alle condizioni per l’suo sostenibile delle risorse ambientali;

6. La “Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti” è valida a tempo indeterminato. La “Disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi” e i vincoli preordinati alla espropriazione, apposti dal Piano Operativo sulle aree e/o immobili individuati nell’elaborato QPD.01, sono soggette a decadenza secondo quanto disposto all’articolo 95 della LR 65/2014 e secondo quanto indicato nelle rispettive schede normative e di indirizzo progettuale, di cui agli elaborati QPN.01.A/B/C, che sono parte integrante delle presenti Norme.

7. Alla decadenza delle previsioni di cui comma 3 lettera b) si applicano le disposizioni di cui al successivo Titolo VIII, art. 170 (Aree non pianificate).

Art. 2 Elaborati costitutivi

1. Il Piano Operativo si compone dei seguenti elaborati:

Relazioni generali

• Relazione generale

• Relazione di coerenza interna ed esterna

• Relazione di conformita al pit-ppr

Quadro conoscitivo

Patrimonio edilizio e insediamenti esistenti

• Elaborati grafici

• QC.01 – TESSUTI DELLA CITTÀ STORICA E CONTEMPORANEA - Tavole da QC.01.1 a QC.01.12

• QC.02 – EDIFICI STORICI ED EMERGENZE DI VALORE STORICO-TESTIMONIALE – Tavole da QC.02.1 a QC.02.12

Schedature

• QC.S1 – EDIFICI STORICI DEL TERRITORIO RURALE – n° 3 volumi

• QC.S2 – VILLE STORICHE URBANE E SUB-URBANE – n° 5 volumi

• QC.S3 – PATRIMONIO STORICO TESTIMONIALE – n° 4 volumi

Dossier

• QCD.A1 – DOSSIER RICOGNIZIONE AREE DEGRADATE – n° 2 volumi

• qcd.a2.1 – ricognizione sistema costiero: stabilimenti balneari e approdi

• qcd.a2.2 – ricognizione sistema costiero: blu livorno

La città pubblica

Dossier

• qcd.b1 – dossier quartieri

• qcd.b2 – dossier mappatura dell'accessibilità urbana (peba)

• qcd.b2.a – tavola mappatura dell'accessibilita urbana

Vincoli e tutele

Elaborati grafici

• QC.03 – BENI E AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELLA PARTE II DEL Dlgs 42/2004

• QC.04 – BENI E AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELLAPARTE III DEL Dlgs 42/2004

• qc.05 – vincoli ambientali e igienico – sanitari

Quadro progettuale

Norme tecniche di attuazione

• qpn.01 – norme tecniche di attuazione

• qpn.01.1 – n.t.a. – appendice – disciplina beni paesaggistici

• qpn.01.a – n.t.a. – allegato a – aree di trasformazione - schede normative e di indirizzo progettuale

• qpn.01.b – n.t.a. – allegato b – aree di completamento – schede normative e di indirizzo progettuale

• qpn.01.c – n.t.a. – allegato c – lotti di completamento – schede normative

• qpn.01.d – n.t.a. – allegato d – linee guida per la qualità dello spazio pubblico/ carta strategica della sostenibilità urbana

• qpn.01.e – n.t.a. – allegato e – abaco moduli abitativi dell'emergenza abitativa

Dossier

• qpd.01 – beni sottoposti a vincolo espropriativo

Elaborati grafici

• QP.01 – DISCIPLINA DEI SUOLI E DEGLI INSEDIAMENTI – Tavole da QP.01.1 a QP.01.54 ,

• qp.02 – sistema rurale e infrastruttura verde

• qp.03 – le strategie di piano/ la città in trasformazione

• qp.03.a – ambiti urbani di dettaglio - focus nord

• qp.03.b – ambiti urbani di dettaglio - focus centro/sud

• qp.03.c – masterplan ambiti urbani

Indagini geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche

• igs.01 - relazione di fattibilità idraulica geologica e sismica

• igs.01.a – appendice 1: album iconografico

• igs.01.b – appendice 2: fattibilità delle nuove previsioni urbanistiche

2. La correzione di errori materiali nonché l’aggiornamento degli elaborati del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro geologico-tecnico (QG), purchè non comportanti effetti sulla disciplina e sulle previsioni del Piano Operativo, non costituiscono variante al PO e in tal caso si procede con delibera del Consiglio Comunale ai sensi della normativa regionale vigente.

Art. 3 Gerarchia degli elaborati e della disciplina

1. Nel caso di contrasto tra le presenti norme e gli elaborati cartografici del PO prevalgono le prime.

2. Nel caso di contrasto tra i diversi elaborati grafici e cartografici del PO prevalgono quelli di maggior dettaglio (esempio la scala 1:2.000 prevale su quella a 1:10.000).

3. Nel caso di contrasto tra le presenti norme e le disposizioni normative specifiche, contenute negli allegati alle presenti Norme di cui agli elaborati QPN.01.A, QPN.01.B, QPN.01.C, prevalgono queste ultime.

Art. 4 Strumenti e modalità di attuazione del Piano Operativo

1. Le previsioni del PO, così come puntualmente disciplinato dalle presenti norme, si attuano mediante:

• Interventi diretti soggetti a titoli abilitativi edilizi, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, talora con rilascio e/o efficacia subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo;

• Progetti unitari convenzionati, come definiti all’art.121 della L.R. 65/2014;

• Piani attuativi di iniziativa pubblica e/o privata, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali;

• Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale, con valore o meno di Piano attuativo, come definiti e disciplinati dalle vigenti norme regionali e all’art. 142 delle presenti norme;

• Progetti di opera pubblica, anche mediante ricorso alle diverse forme del PPP, così come disciplinato dall’ordinamento vigente.

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale dare attuazione ai singoli interventi di trasformazione e/o riqualificazione di iniziativa pubblica previa definizione di specifici masterplan, ovvero di strumenti di indirizzo strategico e programmatico, non aventi natura conformativa della disciplina dei suoli, ma di orientamento e coordinamento complessivo degli interventi/azioni di trasformazione e/o di valorizzazione degli specifici ambiti urbani e territoriali interessati. Il masterplan costituisce pertanto quadro di riferimento per la programmazione temporale degli interventi e delle azioni progettuali, assolvendo ad una funzione di snodo tra il quadro previsionale del Piano Operativo e la progettazione dei singoli interventi di iniziativa pubblica. I masterplan, di norma dovranno comprendere:

• quadro conoscitivo di riferimento

• quadro progettuale delle azioni di trasformazione, riqualificazione e/o valorizzazione, sia di natura fisico-spaziale sia di natura immateriale;

• verifica di coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale/urbanistica ed altri strumenti di programmazione e/o regolamentari aventi incidenza rispetto alle tematiche trattate;

• programmazione degli interventi e/o delle macro-fasi attuative

• individuazione dei soggetti coinvolti, interni ed esterni all’Ente, nel processo attuativo

• individuazione strumenti attuativi e relative fonti di finanziamento.

Il Piano Operativo individua, negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, gli ambiti urbani e territoriali da assoggettare in via prioritaria alla redazione di masterplan. Tale perimetrazione assume valore indicativo e non prescrittivo; è, inoltre, fatta salva la facoltà dell’amministrazione comunale di estendere l’utilizzo di tali strumenti a ulteriori ambiti urbani laddove ritenuto utile per una migliore programmazione e coordinamento degli interventi pubblici.

Nelle more della definizione e approvazione dei masterplan, operano comunque le specifiche diposizioni contenute nelle presenti Norme con riferimento ai diversi ambiti urbani e territoriali individuati.

3. Gli interventi di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi edilizi previsti dal PO sono identificati, in ragione della loro natura ed entità, secondo la seguente ripartizione, e individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, così come disciplinato al Capo III del Titolo VI e al Capo VIII del Titolo VII:

• Aree di trasformazione strategiche ATS (art.119)

• Aree di trasformazione di nuovo insediamento AT, ricomprese nel territorio urbanizzato (art 119) e nel territorio rurale (art. 168);

• Aree di riqualificazione ATR, ricomprese nel territorio urbanizzato (art.119) e nel territorio rurale (art. 168);

• Aree di completamento AC ricomprese nel territorio urbanizzato (art. 120)

• Lotti di completamento LC ricomprese nel territorio urbanizzato (art. 121).

4. I principali interventi di trasformazione o di riqualificazione degli assetti insediativi sono soggetti a piano attuativo e/o progetto unitario convenzionato, o progetto di opera pubblica; le previsioni di minore rilevanza o complessità sono attuabili mediante intervento urbanistico-edilizio diretto, talora subordinato alla preventiva sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d’obbligo, così come puntualmente indicato nelle presenti norme e nelle specifiche schede normative.

5. Sugli edifici e nelle aree diverse da quelle di cui al precedente comma 2, salvo diverse diposizioni dettate dalle presenti norme per specifiche fattispecie, si opera mediante intervento edilizio diretto.

6. Per interventi volti a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane connotate da presenza di degrado urbanistico e socio-economico è facoltà dell’Amm.ne Comunale di procedere all’approvazione di specifici Piani di Intervento per la Rigenerazione Urbana, nel rispetto delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Tali Piani di Intervento - riferiti prioritariamente alle aree urbane connotate da condizioni di degrado di cui al Dossier QCD.A1 parte integrante del quadro conoscitivo del Piano che potrà essere oggetto di ulteriore implementazione con specifico atto - sono volti a riqualificare il contesto urbano attraverso un insieme sistematico di opere comprendenti interventi di:

• riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;

• riqualificazione delle aree degradate;

• riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;

• recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;

• riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

L’approvazione del Piano di Intervento, unitamente al relativo schema di convenzione, costituisce integrazione dei contenuti del presente Piano Operativo e degli eventuali atti comunali di governo del territorio che disciplinano l’area urbana oggetto di intervento.

7. Per interventi di riqualificazione e/o di recupero che si caratterizzino per una pluralità di funzioni, di tipologie di intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private, è altresì facoltà dell’Amm./ne Comunale di dare attuazione a talune previsioni del Piano Operativo mediante l’approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa, ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di governo del territorio. Ogni Programma Complesso di Riqualificazione Insediativa comprende prioritariamente una o più delle Aree di Trasformazione di Riqualificazione (ATR), così come definite all’art.119 delle presenti norme, ovvero una o più delle aree urbane connotate da condizioni di degrado, così come individuate nell’elaborato QCD.A1 “Dossier Ricognizione Aree degradate” che è parte integrante del quadro conoscitivo del presente PO, potendo altresì interessare ulteriori aree ed ambiti urbani funzionali agli obiettivi di riqualificazione e rigenerazione del Programma.

L’adozione e successiva approvazione di Programmi Complessi di Riqualificazione Insediativa, nel rispetto di quanto sopra specificato e in attuazione delle previsioni contenute nel Piano Operativo, non costituisce variante urbanistica.

Art. 5 Disciplina della perequazione e compensazione

1. Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dalle presenti Norme si danno le seguenti definizioni.

2. Perequazione

Si intende per perequazione l’attribuzione di diritto edificatorio uniforme a tutte le proprietà dei suoli in analogo stato di fatto e di diritto, per la realizzazione di una trasformazione urbanistica prevista dal Piano Operativo in una o più aree anche non contigue, unitariamente comprese in comparto urbanistico.

3. Compensazione

Si intende per compensazione l’attribuzione di diritti edificatori in sostituzione delle indennità di esproprio o altro indennizzo derivante dall’apposizione di vincoli urbanistici.

4. Comparto urbanistico

Si intende per comparto urbanistico l’unità minima per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana consistenti in ristrutturazioni urbanistiche, nuove edificazioni, sostituzioni, delocalizzazioni e rilocalizzazioni, in conformità alle previsioni del presente Piano Operativo, per l’applicazione della perequazione, della compensazione e delle premialità. Il comparto si attua mediante piano attuativo o progetto unitario convenzionato ad opera dei soggetti interessati, così come disciplinato dalle presenti Norme con riferimento alle Aree di trasformazione degli assetti insediativi di cui al Capo III del Titolo VI e al Capo VIII del Titolo VII.

5. Il presente Piano Operativo utilizza la perequazione e la compensazione urbanistica, di cui agli artt. 100 e 101 della L.R. 65/2014, al fine di realizzare insediamenti ben contestualizzati, tramite i quali accrescere le dotazioni urbane, le prestazioni sociali ecosistemiche e ambientali del territorio.

Per quanto sopra, in applicazione dei principi della perequazione e della compensazione, è posta a carico degli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione urbanistica la cessione e/o la realizzazione di standard/dotazioni territoriali quali le attrezzature collettive o scolastiche, la viabilità, le aree di verde, oltre gli standard di cui al D.M. 1444/1968, per realizzare l’assetto urbano confacente al raggiungimento degli obiettivi di qualità funzionale fissati dal presente Piano Operativo e dal Piano Strutturale. La realizzazione di tali opere pubbliche e/o la cessione gratuita delle aree rientrano nell’ambito dell’ordinaria corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione aventi natura di corrispettivo di diritto pubblico.

6. Ai fini di quanto sopra stabilito, il presente Piano Operativo individua comparti urbanistici, assoggettati a piano attuativo o progetto unitario convenzionato, regolati tramite apposite “schede normative e di indirizzo progettuale” così come disciplinato al Capo III del Titolo VI e al Capo VIII del Titolo VII , ove il nuovo assetto urbanistico non ha riferimento ai confini proprietari, e le potenzialità di trasformazione e i relativi obblighi sono attribuiti indipendentemente dalla prevista collocazione degli edifici, delle loro aree di pertinenza e delle aree da riservare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

In misura proporzionale dei diritti edificatori sono ripartiti in ogni comparto:

  • a) le superfici edificabili (SE) di ogni funzione;
  • b) le opere di urbanizzazione e gli interventi pubblici o di interesse pubblico prescritti;
  • c) la cessione gratuita di aree a destinazione pubblica quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico;
  • d) le premialità relative all’edilizia residenziale con finalità sociali, sulla base delle specifiche modalità attuative disciplinate all’art.74 delle presenti Norme.
  • e) gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il Piano Operativo prescriva come condizione obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi.

L’Amministrazione comunale rimane estranea ad ogni questione relativa alla perequazione dei benefici e degli oneri.

7. Il piano attuativo può essere presentato dai proprietari di almeno la maggioranza assoluta dell’imponibile catastale delle superfici interessate.

I proponenti dovranno dimostrare (con idonea documentazione) di aver promosso l’adesione anche degli altri proprietari e motivare l’impossibilità del raggiungimento dell’attuazione unitaria.

Capo II Rapporto con Piani e programmi di Settore e ulteriore disciplina regolamentare

Art. 6 Disposizioni generali

1. Unitamente alla Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui al successivo Capo III, concorrono al governo del territorio e degli insediamenti, coordinandosi con il presente Piano Operativo, tutti i piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo i seguenti strumenti, per taluni dei quali il Piano operativo stabilisce specifiche diposizioni di raccordo contenute nel presente Capo:

• Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

• Piano comunale di protezione civile

• Piano di utilizzo degli arenili (PUA)

• Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

• Piano dell’infrastruttura Urbana Verde (PIU Verde)

• Abitare Livorno: un piano integrato per la qualità della città

• Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)/Piano Locale Di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (ADAPT)

2. Il Regolamento edilizio comunale e le altre disposizioni regolamentari comunali riferite o attinenti alla materia urbanistico-edilizia concorrono alla disciplina di gestione del territorio comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni del PO. In caso di contrasto prevalgono le previsioni e/o disposizioni contenute nel PO.

3. I piani e programmi di settore approvati dopo l’entrata in vigore del presente Piano Operativo (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e programmi vigenti):

• sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale;

• si conformano alle previsioni del Piano Operativo ed alle presenti norme, integrandone ed articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore trattata.

In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti del Piano Strutturale e/o del Piano Operativo, questi ultimi prevalgono sui primi.

Art. 7 Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)

1. Le previsioni del PO costituiscono esito operativo e conformativo della disciplina dei suoli delle indicazioni progettuali e strategiche contenute nel PUMS, approvato con deliberazione del C.C. n. 96/2021, così come declinate nei contenuti strategici del PS;

2. Nel Piano Operativo tali previsioni si sostanziano in particolare:

• nella disciplina e nelle previsioni inerenti le Infrastrutture per mobilità di cui al Capo VI del Titolo V (Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale) delle presenti Norme;

• nella disciplina delle Aree di Trasformazione e di completamento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato, di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme, e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A, parte integrante delle presenti Norme;

3. Il Piano operativo concorre pertanto all’attuazione degli obiettivi e delle strategie contenute nel PUMS, e nei successivi approfondimenti conoscitivi e attuativi, con particolare riferimento:

• alla razionalizzazione/gerarchizzazione della rete viabilistica e dei flussi veicolari diretti al porto (traffici merci e passeggeri) e alla città mediante la riorganizzazione dei nodi e delle infrastrutture della “viabilità di cintura” portuale;

• alla localizzazione delle “cerniere di mobilità”;

• al sistema della sosta a servizio degli insediamenti esistenti e di progetto

• alle infrastrutture per la mobilità lenta, ovvero al sistema delle reti ciclabili e ciclovie, nonché alla rete dei percorsi escursionistici.

Art. 8 Piano di protezione civile

1. Il vigente “Piano comunale di protezione civile”, ai sensi della vigente normativa regionale, costituisce parte integrante del Piano Operativo; gli aggiornamenti del Piano costituiscono variante automatica del Piano Operativo.

2. Le aree di emergenza del “Piano comunale di protezione civile” sono individuate con apposito segno grafico nella tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e assolvono alle seguenti funzioni, così come disciplinate dal suddetto Piano: aree di attesa e assistenza per la popolazione, aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse, vie di allontanamento per il rischio di maremoto, zone di atterraggio in emergenza (ZAE), aree per gli insediamenti provvisori e semipermanenti, infrastrutture e servizi ambientali per la gestione dei rifiuti in emergenza.

3. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l’assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

4. Salvo diverse disposizioni del Piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività e funzioni consentite dal presente Piano Operativo, a condizione che non comportino:

  • a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  • b) realizzazione di nuove consistenze edilizie;
  • c) depositi di merci e materiali a cielo aperto;
  • d) altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l’efficacia delle previsioni contenute nel vigente “Piano comunale di protezione civile”.

Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico, nonché per la fruizione e riqualificazione delle attrezzature e dotazioni pubbliche. Al fine di verificare la compatibilità degli interventi su dette aree con le finalità del Piano di Protezione civile, i progetti di opera pubblica e/o i progetti edilizi proposti dai soggetti privati, sono sottoposti alla preventiva valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale.

5. Negli interventi di riqualificazione o riorganizzazione degli spazi pubblici che interessano aree di emergenza della Protezione civile devono essere previsti e allestiti gli apprestamenti necessari ad assicurarne la funzionalità per i fini stabiliti dal piano di cui al comma 1, previa valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale.

6. Qualora la realizzazione di nuove attrezzature e dotazioni di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili, non risulti compatibile con la funzionalità delle aree di emergenza della protezione civile si dovranno individuare aree alternative, aventi le medesime caratteristiche e requisiti di funzionalità, previa valutazione da parte del Servizio di Protezione civile Comunale. Dette aree alternative dovranno essere realizzate e rese operative prima dell’avvio del cantiere delle nuove opere e attrezzature pubbliche.

7. In qualunque momento, per le necessità derivanti da situazioni che richiedono l’intervento della Protezione Civile, può essere allestita qualunque tipo di struttura, servizio o altra sistemazione degli edifici e dei luoghi funzionale alle attività della Protezione Civile medesima.

Art. 9 Piano di utilizzo degli arenili (PUA)

1. Le diposizioni del Piano Operativo di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, supportate e corredate dalle ricognizioni contenute nei Dossier QCD.A2.1 “Ricognizione del sistema costiero:Stabilimenti balneari e approdi”, e QCD.A2.2 “Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno”, parte integrante del Quadro conoscitivo del Piano, sostanziano la disciplina generale del Piano di Utilizzo degli Arenili di cui alla normativa regionale e nazionale vigente, con riferimento:

• agli interventi e alle funzioni ammissibili per le aree e gli immobili identificati dal Piano come stabilimenti balneari e servizi alla balneazione, identificate con apposito segno grafico negli elaborati grafici del piano e disciplinate al successivo art. 117, indifferentemente insistenti su aree del demanio marittimo, comunale o su aree di proprietà privata.

2. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale implementare e dettagliare la disciplina del PUA contenuta nel Piano Operativo con riferimento a specifiche porzioni della fascia costiera approvando PUA di dettaglio con valenza di piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata;

3. I PUA di dettaglio potranno disciplinare più puntualmente, in conformità alle previsioni del Piano Operativo nonché alla disciplina delle Invarianti del Piano Strutturale e di quella di cui al Titolo II delle presenti Norme:

• il regime di utilizzo degli arenili

• la localizzazione di dotazioni di servizio alla balneazione e di supporto alle attività sportive/motorie connesse alla fruizione della costa e del mare, a carattere stagionale;

• la localizzazione di postazioni di sicurezza e sorveglianza della balneazione in attuazione del Piano di Salvamento a mare;

• le porzioni/localizzazioni di arenili potenzialmente assegnabili in regime di concessione demaniale per l’esercizio di attività connesse alla balneazione e/o allo svolgimento delle attività sportive/motorie e ludiche.

Art. 10 Programma di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)

1. Il Piano/Programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui si è dotato il Comune di Livorno costituisce atto di programmazione autonomo e distinto dal Piano Operativo, ancorchè concorra con esso a determinare il grado di accessibilità e fruibilità degli spazi urbani e delle dotazioni della città pubblica.

2. Il Piano Operativo assume dal Programma per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) la mappatura dell’accessibilità urbana contenuta nel Dossier QCD.B2, comprendente la rilevazione e classificazione delle barriere architettoniche presente nelle aree e strutture pubbliche e/o di uso pubblico relativamente ad alcuni percorsi urbani prioritari, così come identificati nell’elaborato QCD.B2.A.

3. La mappatura potrà essere aggiornata e integrata sulla base della progressiva implementazione del PEBA, ovvero degli interventi attuati e della realizzazione di nuove strutture di uso pubblico e di spazi comuni, senza che ciò comporti variante al Piano Operativo.

4. I tempi e le modalità di attuazione degli interventi necessari a garantire l’accessibilità alle dotazioni e agli spazi pubblici sono definiti nell’ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche.

Art. 11 Piano dell’infrastruttura urbana Verde (PIU Verde)

1. Le previsioni del PO costituiscono esito operativo e conformativo della disciplina dei suoli delle indicazioni progettuali e strategiche del Piano dell’infrastruttura urbana Verde (in breve PIU Verde), così come declinate nei contenuti strategici del PS;

2. Il Piano Operativo concorre pertanto all’attuazione degli obiettivi e delle strategie del PIU Verde, aventi incidenza sull’assetto fisico-spaziale urbano e territoriale, orientando gli interventi e le azioni di trasformazione degli assetti insediativi, nonché le regole di gestione degli insediamenti esistenti, verso il miglioramento ed il consolidamento delle infrastrutture verdi e delle prestazioni ecosistemiche dell’ambiente urbano, mediante:

• la progressiva strutturazione delle Greenway prefigurate dal PIU Verde, che si integrano con la rete della mobilità lenta (piste ciclabili, ciclovie, tracciati pedonali) individuate dal PUMS e recepite dal Piano Operativo, al cui consolidamento concorrono le diverse componenti del verde urbano ovvero: piazze verdi, parcheggi verdi, strade verdi, verde naturaliforme, verde attrezzato strategico, vede attrezzato potenziato, alberi notevoli, cool spot, hot-spot;

• l’individuazione di ambiti verdi in evoluzione, ovvero macroaree di influenza delle infrastrutture verdi, disposte a strutturare corridoio ecologici a scala territoriale nonché aree vaste di continuità ambientale ed ecologica tra i sistemi naturali che si estendono tra collina e mare;

• il perseguimento del principio del “3-30-300” improntato a criteri di prossimità e consistenza delle dotazioni arboree urbane in rapporto ad ogni abitante/cittadino.

3. Il Piano Operativo persegue e mette in opera tali azioni strategiche mediante:

• la disciplina e la localizzazione delle Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di cui al Titolo V Capo IV delle presenti Norme (Infrastrutture e dotazioni verdi);

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme) e quanto puntualmente disciplinato nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui agli elaborati QPN.01.A e QPN.01.B;

• la disciplina dei tessuti urbani di cui al Titolo VI, Capo II;

• la disciplina delle aree verdi e prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI, Capo IV;

• la disciplina del territorio rurale di cui al Titolo VII.

4. Per la messa in opera degli obiettivi del Piano Strutturale, del Piano del Verde nonché dei programmi PAESC-ADAPT di cui al successivo art. 13, volti all’implementazione dell’infrastruttura urbana verde e all’incremento della permeabilità dei suoli, dovrà essere predisposto specifico “piano di azione”, da recepire nella programmazione triennale delle opere pubbliche, per attuare la progressiva desigillazione e riqualificazione dei parcheggi esistenti come “parcheggi verdi”, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 delle presenti Norme.

Art. 12 Abitare Livorno: un piano integrato per la qualità della città

1. Le previsioni del PO costituiscono esito operativo e conformativo della disciplina dei suoli per le indicazioni e azioni di “Abitare Livorno: un piano integrato per la qualità della città” (in breve Abitare Livorno) che rappresenta la piattaforma programmatica con cui il Comune intende contribuire al sistema delle politiche pubbliche per la casa;

2. Il PO concorre all’attuazione degli obiettivi di Abitare Livorno aventi incidenza sull’assetto fisico-spaziale urbano e territoriale e che sono finalizzati a incrementare l’offerta abitativa sociale e i servizi all’abitare tramite le seguenti azioni:

• assunzione di criteri di flessibilità funzionale nel riutilizzo del patrimonio edilizio esistente tali da favorire l’incremento dell’offerta abitativa sociale, nelle sue diverse declinazioni e tipologie;

• previsione di nuovi interventi, comprese adeguate dotazioni di servizi integrati all’abitare e di prossimità;

• adozione di moduli abitativi standard per l’emergenza abitativa e l’individuazione di criteri localizzativi di ordine generale che ne consentano l’installazione senza necessità di ricorrere a varianti puntuali al Piano Operativo.

3. Il Piano Operativo persegue e mette in opera tali azioni mediante:

• la disciplina di cui al Titolo V, Capo III (Infrastrutture e dotazioni per l’Abitare sociale)

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A .

• la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al successivo Capo III, così come declinata nella Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti.

Art. 13 Piano di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC)-Piano Locale Di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (ADAPT)

1. Il Piano Operativo concorre all’attuazione degli obiettivi e delle strategie contenute nei programmi PAESC e ADAPT, di cui si è dotato il Comune di Livorno, aventi incidenza sull’assetto fisico-spaziale urbano e territoriale, orientando gli interventi e le azioni di trasformazione degli assetti insediativi, nonché le regole di gestione degli insediamenti esistenti, verso il miglioramento delle prestazioni ecosistemiche, l’incremento della resilienza dell’ambiente urbano e del territorio contribuendo pertanto alla capacità di adattamento al cambiamento climatico e al contenimento dei rischi e dei danni che possono essere causati dalle alluvioni urbane.

2. Il Piano Operativo persegue e mette in opera tali azioni di mitigazione dei rischi e di adattamento, in sinergia e in raccordo con le azioni strategiche indicate dal PUMS e PIU Verde di cui ai precedenti articoli 7 e 11, mediante:

• la disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio di cui al Titolo IV;

• la disciplina e la localizzazione delle Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di cui all’art. 58 (Linee guida per la qualità dello spazio pubblico-Carta strategica della sostenibilità urbana), e del Capo IV del Titolo V delle presenti Norme (Infrastrutture e dotazioni verdi);

• la disciplina delle Aree di Trasformazione e di complemento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato (di cui al Titolo VI Capo III delle presenti Norme) e quanto puntualmente disciplinato nelle singole “Schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A parte integrante alle presenti Norme;

• la disciplina del Tessuti urbani di cui al Titolo VI, Capo II;

• la disciplina delle aree verdi e prevalentemente inedificati ad uso privato nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI, Capo IV;

• la disciplina del Territorio rurale di cui al Titolo VII.

Art. 14 Regolamento Edilizio Comunale (REC)

1. Le Norme del PO prevalgono sulle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio comunale (REC).

2. Il REC concorre all’attuazione della disciplina e delle previsioni del presente Piano Operativo e a tal fine, oltre a quanto indicato dalla normativa statale regionale di settore, è demandata al Regolamento Edilizio comunale la definizione di specifica disciplina con riferimento a quanto stabilito puntualmente dalle presenti Norme.

3. Nel REC, ovvero con apposito regolamento comunale, si definiscono altresì le specifiche disposizioni in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), secondo quanto disposto al successivo Capo III del Titolo V (infrastrutture e dotazioni per l’Abitare Sociale).

Capo III Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni

Art. 15 Disposizioni generali

1. Le diposizioni del Piano Operativo, di cui alle presenti norme tecniche di attuazione, sostanziano ed integrano la Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi della vigente normativa regionale.

2. Con riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale, così come definite al Titolo III delle presenti norme e disciplinate nei successivi articoli, il PO individua e definisce:

  • a) le categorie funzionali ammesse o escluse;
  • b) le eventuali limitazioni all’insediamento di alcune sub-articolazioni delle stesse categorie funzionali, ovvero l’indicazione di esclusive sub articolazioni ammesse.

Art. 16 Categorie funzionali (destinazioni d’uso): definizioni e loro articolazioni

1. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall’una all’altra delle seguenti “categorie funzionali” principali:

  • a) residenziale;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all’ingrosso e depositi;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina del presente capo e della disciplina concernente le attrezzature, i servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici di cui al successivo Titolo V, il PO suddivide la categoria funzionale principale denominata “Direzionale e di servizio”, di cui alla lettera e) del comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:

  • e.1) direzionale e servizi privati;
  • e.2) servizi pubblici;

cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto disposto al successivo articolo 17. Sono considerati mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti i passaggi dall’una all’altra delle sub categorie funzionali sopra in elenco.

3. Al successivo art.17 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva, l’articolazione delle suddette categorie funzionali principali in sub categorie funzionali (“destinazioni d’uso”), ritenute caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell’ambito della medesima categoria funzionale principale, fatte salve specifiche limitazioni o condizionamenti stabiliti dal PO con riferimento alle diverse articolazioni del territorio comunale in ragione degli obiettivi del piano e/o delle oggettive condizioni insediative.

Art. 17 Categorie funzionali e relative sub-articolazioni

1. Il PO articola le “categorie funzionali” principali in corrispondenti “sub categorie funzionali” (destinazioni d’uso) al fine di consentire la corretta applicazione della “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”.

  • a) Residenziale (“R”). Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee, le strutture ricettive extra alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

R.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell’unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate, alloggi e moduli abitativi temporanei per emergenza abitativa; servizi integrati all’abitare comprendenti spazi di uso comuni e condivisi quali: soggiorno comune, sale di incontro polivalente, cucina e sala da pranzo collettiva e locali accessori, locali per assistenza medica e/o domestica, sala lettura comune, sala attività motorie o fisioterapia, locale lavanderia comune;

R.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case-famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche “dopo di noi”) con destinazione vincolata per convenzione (senza gestione autonoma), residence con destinazione e gestione vincolati;

R.3) attività ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

Sono esclusi dalla destinazione d’uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali si considerano a tutti gli effetti a destinazione d’uso agricola.

  • b) Industriale e artigianale (“I”). Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività di riparazione-costruzione-refitting navale, cantieristica, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

I.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l’edilizia; cantieristica e produzione navale;

I.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili; refitting navale e per il diportismo nautico;

I.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all’attività artigianale e industriale;

I.4) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:

I.4.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica

elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per

ufficio e simili;

I.4.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di

ceramica laboratori d’arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;

I.5) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione;

I.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio,

trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;

I.7) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l’autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;

I.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;

I.9) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);

I.10) produzione di software e altri prodotti informatici.

I.11) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività

artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);

  • c) Commerciale al dettaglio (“CD”). Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

CD.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 2.500 mq Sv);

CD.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (superiore a 300 mq. Sv e fino a 2.500 mq Sv);

CD.2.1) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (superiore a 300 mq. Sv e fino a 2.500 mq Sv);

CD.3) commercio al dettaglio in esercizi di vicinato (non superiore a 300 mq Sv);

CD.4) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, enoteche, fast-food, pub, birrerie, mense)

CD.5) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all’art. 27 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, natanti, motocicli e simili);

CD.6) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all’attività commerciale.

CD.7) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e

complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;

CD.8) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;

CD.9) servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività

artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);

CD.10) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e

videogiochi, biciclette, auto e moto);

CD.11) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;

CD.11) mercati;

CD.12) botteghe anche artigiane con prevalente vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi

(sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie, friggitorie);

  • d) Turistico–ricettiva (“TR”). Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 86/2016 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

TR.1) ospitalità alberghiera, ovvero alberghi, residenze turistico - alberghiere, motel,

condhotel, alberghi diffusi;

TR.2) ospitalità extralberghiera, ovvero case per ferie, ostelli per la gioventù a gestione privata,

rifugi escursionistici, bivacchi fissi e quant’altro indicato nella normativa di settore;

TR.3) campeggi comprensivi delle relative attrezzature di servizio (uffici, spaccio, bar/ristorante)

ed aree sosta attrezzate, aree di sosta per autocaravan con dotazioni di servizio;

TR.4) villaggi turistici, parchi vacanze, camping village e resort;

TR.5) stabilimenti balneari e servizi alla balneazione.

Si considerano ricomprese nella destinazione ricettiva le attività di somministrazione (bar e ristoranti), locali e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, ancorch&eacute non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, qualora siano inseriti all'interno del complesso degli immobili e senza gestione autonoma.

  • e.1) Direzionale e servizi privati (“D”). Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

D.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d’impresa; uffici privati in genere, studi e servizi professionali, compresi gli studi di coworking professionali; agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;

D.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private;

D.3) centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;

D.4) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa;

D.5) servizi ricreativi e di intrattenimento quali sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse;

D.6) servizi per la cura della persona, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, , istituti di bellezza, centri benessere;

D.7) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;

D.8) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;

D.9) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.

D.10) pensionati per animali domestici;

  • e.2) Servizi pubblici (corrispondenti alle Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale di cui al Titolo V, con la sola esclusione delle infrastrutture portuali e diportistiche di cui al Capo V)
  • f.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l’istruzione di base, l’educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
  • f.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l’esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
  • f.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
  • f.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
  • f.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l’assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base;
  • f.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
  • f.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
  • f.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
  • f.9) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
  • f.10) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all’interno delle aree urbane;
  • f.11) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico;
  • f.12.) servizi di tipo igienico sanitario: cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione.

Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.2. concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.

  • f) Commerciale all’ingrosso e depositi (“CI”) Comprende attività commerciali all’ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, logistica, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Cl.1) commerciale all’ingrosso di materie prime, prodotti per l’agricoltura e dell’agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all’aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;

Cl.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all’aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.

  • g) Agricola e funzioni connesse (“A”). Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all’art. 2135 del Codice Civile. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

A.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;

A.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche,somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.);

A.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l’attività agricola professionale;

A.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali da cortile.

A.5) attività ortoflorovivaistiche

2. L’elenco sopra riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell’analogia e dell’assimilazione.

Art. 18 Mutamento di destinazione d’uso degli immobili. Disposizioni generali

1. La destinazione d'uso legittimamente in atto di un edificio o di una unità immobiliare è stabilita ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia edilizia.

2. Sono da ritenersi compatibili con la “Categoria funzionale” ammessa dal PO per ogni specifica articolazione territoriale, in riferimento ad ogni singola unità immobiliare, le destinazioni d'uso strumentali e accessorie, ancorchè afferenti ad altre categorie funzionali, purch&eacute non eccedenti il 25% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare.

3. Il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di titoli abilitativi (PdC, SCIA, CILA), nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione nazionale e regionale vigente.

4. In tutti i casi di mutamento di destinazione d’uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per la nuova destinazione d’uso.

5. Non è consentito, in tutto il territorio comunale, il mutamento di destinazione d’uso delle strutture ricettive alberghiere (TR 1) esistenti alla data di adozione del POC.

Art. 19 Limitazione all’insediamento di nuove funzioni

1. Ferme restando le destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del PO e di quanto disposto al successivo comma 2 in ordine a divieti generali in coerenza con quanto stabilito dal PS, per ciascuna articolazione del territorio comunale il PO indica le "Categorie funzionali" ammesse o escluse.

2. In coerenza con la Disciplina del PS, è vietato in tutto il territorio comunale:

• l’insediamento di nuove “aziende a rischio di incidente rilevante”, di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005.

• l’insediamento di “Grandi strutture di vendita commerciali”.

Art. 20 Attività e utilizzazioni in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo

1. Fatte salve diverse disposizioni eventualmente dettate dalle presenti Norme (ivi comprese le “Schede normative e di orientamento progettuale” contenute nell’ Allegato parte integrante delle presenti Norme), gli edifici, le unità immobiliari e/o le aree legittimamente adibite all’esercizio di attività, o a forme di utilizzazione, che risultino in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo - come ulteriormente articolate e dettagliate dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, di cui al Capo III del Titolo I alle presenti Norme, possono essere oggetto esclusivamente di interventi fino alla manutenzione straordinaria (MS), eseguiti nel rispetto delle caratteristiche strutturali e delle modalità costruttive originarie e non comportanti incremento del numero delle unità immobiliari o, qualora si tratti di attività industriali-artigianali, non comportino potenziamento della capacità produttiva. Sono comunque sempre fatti salvi tutti gli interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Le limitazioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli interventi che non comportino la contestuale modifica della destinazione d’uso in adeguamento a quelle previste dal Piano Operativo, come ulteriormente articolate e dettagliate dalla “Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni” di cui alle presenti Norme.

3. Per favorire gli interventi che comportino la delocalizzazione di eventuali attività o forme di utilizzazione che risultino in contrasto con le destinazioni d’uso previste dal Piano Operativo e che determinino degrado e disturbo all’interno dei tessuti esistenti e del territorio rurale, L’A.C. può disporre per i nuovi interventi, con apposito regolamento comunale, la riduzione percentuale del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione.

Capo IV Valutazione e monitoraggio

Art. 21 Attività di valutazione

1. Il presente Piano è supportato dagli specifici elaborati dedicati alle attività di valutazione, in conformità a quanto dettato dalle disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di valutazione ambientale strategica.

2. I contenuti delle attività di valutazione di cui al comma 1 sono parte integrante del presente Piano e non sono ripetuti nelle presenti Norme per semplicità e chiarezza del testo; tuttavia, si considerano componente importante dell’incremento della consapevolezza e della conoscenza al quale tendono dette attività, e devono essere rispettati in ogni intervento pubblico e privato.

3. In applicazione del principio di non duplicazione, non sono sottoposti alle attività di valutazione ambientale strategica i piani attuativi (PA), laddove ne ricorrano i presupposti in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente.

4. I piani attuativi (PA) e i progetti unitari convenzionati (PUC) non soggetti a VAS che applicano i contenuti delle Schede normative e di indirizzo progettuale, pur non dovendo ripetere le attività di valutazione, devono contenere uno specifico elaborato, al fine di dimostrare il rispetto delle regole di conservazione delle invarianti strutturali, così come caratterizzate e disciplinate dal Piano Strutturale, la rilevanza o meno dei loro impatti sul territorio e sull’ambiente con riferimento a quanto disciplinato al successivo art. 54 (Condizioni per l’uso sostenibile delle risorse), con specifiche riguardanti i seguenti profili:

• compatibilità con la disciplina delle Invarianti del Piano Strutturale;

• analisi delle risorse del territorio interessate dalla trasformazione e l’individuazione delle misure/soluzioni adottate per l’applicazione delle condizioni di sostenibilità ambientale di cui all’art. 54 delle presenti Norme e delle specifiche disposizioni contenute nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale”, laddove presenti;

• adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione, previa acquisizione di valutazione da parte dei soggetti competenti. In caso di esito negativo della verifica, dovranno essere individuate le opere di adeguamento tecnico e dimensionale della rete e/o soluzioni depurative alternative;

• disponibilità della risorsa idrica e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento idrico;

• quantità e caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;

• compatibilità con il piano della classificazione acustica;

• ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.

Art. 22 Attività di monitoraggio

1. Il PO, in forma complementare e ad integrazione delle attività di monitoraggio del PS, è egualmente soggetto ad attività di monitoraggio svolte dal Settore competente, secondo le modalità ed i contenuti definiti dall’art. 24 della Disciplina del PS.

2. Le attività di monitoraggio del PO, secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale di VAS, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 29 della LR 10/2010 e smi:

• il controllo degli effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PO, al fine d'individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;

• la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PS, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche e azioni correttive.

3. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi del PO, così come definita al comma 4 dell’art. 1 delle presenti Norme, il Settore comunale competente redige una apposita relazione sull’effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso PO. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli standard urbanistici indicati dal PS vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell’ambito della revisione quinquennale delle previsioni di PO.

Capo V Regole generali di gestione e di trasformazione

Art. 23 Categorie di intervento edilizio

1. La disciplina degli interventi ammessi in relazione a ciascuna articolazione e classificazione del territorio comunale, così come disciplinata al successivo Titolo III, è articolata con riferimento alle categorie di intervento individuate dalla normativa statale e regionale, come di seguito articolate:

• MO manutenzione ordinaria

• MS manutenzione straordinaria

• RRC restauro e risanamento conservativo

• REC ristrutturazione edilizia conservativa, comprendente il recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi della L.R. 5/2010

• RF ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione

• RNF ristrutturazione edilizia ricostruttiva “non fedele”

• S sostituzione edilizia

• AV addizioni volumetriche

• IP interventi pertinenziali

RU ristrutturazione urbanistica

• NE nuova edificazione.

2. Ai fini della individuazione degli interventi consentiti il presente Piano Operativo distingue tra:

• AV.1 - addizioni volumetriche su edifici esistenti ad un solo piano tramite sopraelevazione non eccedente un ulteriore livello, e comunque senza modifica della sagoma a terra e nel rispetto delle altezze in gronda dell’edificio adiacente più alto

• AV.2 - addizioni volumetriche fuori sagoma dell’edificio preesistente

3. Ai fini degli interventi pertinenziali il presente Piano Operativo distingue altresì tra:

• IP.1 - demolizione di pertinenze e loro ricostruzione anche in diversa collocazione, a condizione che la pertinenza ricostruita nel lotto urbanistico di riferimento presenti parità di superficie coperta, altezza massima in gronda non superiore a 2,20 mt e altezza media inferiore a 2,70 mt. Non è ammesso il mutamento di destinazione d’uso, se non contestuale al mutamento di destinazione d’uso dell’edificio principale di cui il manufatto costituisce pertinenza;

• IP.2 - realizzazione di nuove pertinenze ai sensi degli art. 135 e 136 L.R. 65/2014.

4. Sono sempre ammessi gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, nel rispetto delle specifiche disposizioni e prescrizioni stabilite dal PO con rifermento alle diverse articolazioni del territorio comunale.

5. Nella realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, e categorie d’intervento superiori, che interessino unità immobiliari nelle quali si prevedono funzioni aperte al pubblico e di utenza esterna (quali attività di somministrazione, attività commerciali, uffici e studi professionali, ecc.) è fatto obbligo prevedere e mettere in atto tutti gli interventi e azioni, aventi o meno rilevanza edilizia, volti a favorire l’accessibilità universale, secondo quanto stabilito dal REC e dal PEBA.

Art. 24 Parametri urbanistici ed edilizi

1. Il Piano Operativo assume le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dalle disposizioni regionali in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.

2. Non rilevano ai fini dei parametri di cui al presente articolo le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia - come individuati dalle vigenti norme regionali - in quanto non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità, o in ragione della temporaneità di installazione.

Art. 25 Disciplina degli edifici diruti

1. È consentita la ricostruzione di edifici diruti, parzialmente o totalmente andati distrutti in seguito ad eventi bellici, calamità naturali, altri eventi accidentali o per vetustà, fatto salvo il rispetto delle seguenti condizioni:

• eventuali limitazioni di natura geologica, idraulica, sismica derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;

• diverse e specifiche previsioni riferite alle Attrezzature di interesse generale di cui al Titolo V, nonché alle Aree di Trasformazione e di Completamento di cui Capo IV del Titolo VI delle presenti norme;

• se localizzato nel territorio rurale la ricostruzione dell’edificio non deve comportare la realizzazione di nuova viabilità di accesso e/o di opere di urbanizzazione che possano determinare alterazione significativa dello stato dei luoghi (quali reti di adduzione idrica e fognaria);

2. La consistenza planivolumetrica dell’edificio diruto deve essere documentabile da elementi strutturali rilevabili in loco nonché da documentazione grafica, storica e/o fotografica significativa ed attendibile tanto nel riferimento dimensionale tanto nella localizzazione dell’edificio stesso.

3. L’intervento di ricostruzione, comunque denominato ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, deve riproporre il più fedelmente possibile le caratteristiche tipologiche, formali e costruttive dell’edificio preesistente garantendo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, anche nell’uso dei materiali e nelle tecniche di finitura un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

4. Le funzioni ammesse sono quelle del tessuto di appartenenza o del territorio rurale così come disciplinate dalle presenti norme.

Art. 26 Frazionamenti e accorpamenti delle unità immobiliari esistenti - Dimensioni minime alloggio.

1. Limitazioni al frazionamento per la destinazione d’uso residenziale:

  • a) Nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedono la formazione nuove di unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantito il reperimento di un posto auto per ogni unità abitativa aggiuntiva, o eventuale monetizzazione secondo le disposizioni del vigente REC;
  • b) al fine di garantire tipologie abitative articolate, tutti gli interventi che comportano la formazione di nuove unità immobiliari residenziali, anche negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con superficie utile (Su) totale di progetto superiore a mq 500, devono garantire un rapporto tra la superficie utile totale netta ed il numero degli alloggi non inferiore a mq 60 e devono essere garantiti parcheggi pertinenziali in misura almeno pari a 1 posto auto per ogni unità aggiuntiva;
  • c) nelle operazioni di frazionamento degli immobili esistenti che prevedano la formazione nuove di unità immobiliari residenziali, dovrà essere garantita l’areazione e l’illuminazione naturale per i locali cucina e bagno delle nuove unità abitative.

2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1 lettera b) le nuove unità immobiliari con destinazione residenziale, comunque ottenute, devono avere superficie utile (Su) pari a 45 mq. Sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli alloggi destinati all’emergenza abitativa di cui all’art. 75 delle presenti Norme.

Art. 27 Parcheggi privati: generalità e articolazione

1. I parcheggi privati si articolano in:

• dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, di cui al successivo art.28

• dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione, di cui al successivo art. 29.

2. Il numero di posti auto effettivi che deve essere individuato in rapporto alla dotazione minima di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione non puà essere inferiore ad un posto auto effettivo ogni 15 mq di superficie di parcheggio.

3. Nei parcheggi per la sosta stanziale e di relazione devono essere riservati posti auto destinati ai veicoli al servizio di persone disabili, nella misura minima di legge. Tali posti auto, opportunamente segnalati, devono essere ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o complesso edilizio.

4. In tutti i parcheggi per la sosta stanziale e di relazione devono essere garantite idonee componenti vegetali, sia per la gradevolezza di immagine sia per effetti positivi sul microclima e di assorbimento degli inquinamenti da traffico, adottando al tal fine i seguenti criteri prestazionali:

• devono essere previste zone d'ombra tale da garantire, alla maturità della pianta, un ombreggiamento di almeno il 75% della superficie del parcheggio. All’interno dell’area destinata alle alberature non potranno prevedersi impianti di illuminazione e sottoservizi, che dovranno essere collocati in altra sede opportuna; per parcheggi di dimensione inferiore a 150 mq, ove sia dimostrato di non poter attuare le misure di mitigazione di cui al presente comma, deve essere realizzata una superficie alberata pari a quella dell’intero parcheggio all’interno del lotto fondiario.

• I parcheggi multipiano o misti sono costituiti da spazi coperti o parzialmente coperti su più livelli o su pilotis, inseriti in edifici esistenti o di nuova costruzione. Ove non espressamente vietate, possono realizzarsi strutture metalliche o in muratura aventi un'altezza non superiore alla media delle altezze degli edifici contigui. Per strutture di nuova costruzione, le coperture devono avere uno spessore tale da garantire la messa a dimora di arbusti e alberi, le schermature laterali sono da realizzarsi con pannelli grigliati per consentire l’areazione, alternandole a pareti verdi verticali vive o stabilizzate. Nel caso il parcheggio multipiano sia realizzato all’interno di edifici esistenti, ove sia dimostrata l’impossibilità a realizzare coperture verdi di cui al precedente periodo, ovvero mediante esoscheletro, dovranno essere utilizzati materiali con elevati valori di riflettanza (albedo) ed emissività termica.

• E’ ammessa la realizzazione di parcheggi interrati nel lotto di riferimento: per le porzioni del lotto non sovrastate da edifici, devono prevedere una copertura a verde pensile, armonizzata con il disegno di eventuali spazi pubblici presenti o in progetto.

Art. 28 Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale

1. Per spazi di parcheggio per la sosta stanziale si intendono gli spazi necessari alla sosta dei veicoli e le autorimesse di pertinenza delle costruzioni, di cui all’art. 2 comma 2 della L. 122/1989. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale è prescritto in tutto il territorio comunale in relazione ai seguenti interventi, di cui al precedente art.23:

• nuova edificazione (NE);

• addizione volumetrica (AV.1)

• sostituzione edilizia (S).

• Ristrutturazione urbanistica (RU)

2. Per gli interventi di sostituzione edilizia e per le addizioni volumetriche, definite dalle presenti Norme, deve essere verificato il rispetto delle dotazioni di parcheggio dovute proporzionalmente alla parte aggiuntiva.

3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d’uso e categorie funzionali, così come definite al precedente art. 17, nel modo seguente:

• Residenza (R): 1 mq. di parcheggio ogni 3 mq. di SE;

• Industriale – artigianale (I) e attività commerciale all’ingrosso e relativi depositi (CI): 0,80 mq di parcheggio per ogni 1 mq di superficie lorda (Sl);

• Commerciale al dettaglio (CD): 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq. di SE. La superficie così ricavata deve essere maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci. Per le destinazioni di cui trattasi alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale vanno aggiunte quelle per la sosta di relazione di cui al successivo art. 29;

• Direzionali e servizi privati (D): 1 mq di parcheggio ogni 2,50 mq di superficie lorda (Sl);

• Turistico-ricettivo (TR): 1 mq di parcheggio per ogni 3 mq di superficie lorda (Sl), garantendo comunque almeno un posto auto effettivo per ogni camera. Ove il locale ristorante non sia riservato ai clienti interni della struttura turistico-ricettiva, esso viene equiparato ai pubblici esercizi ai fini delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione.

4. Il reperimento di tali aree non è dovuto nel caso di esercizi di vicinato ubicati nei Tessuti storici di cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, nonché per gli edifici esistenti aventi destinazione commerciale all’entrata in vigore del Regolamento regionale n. 15/R del 1/04/2009, attuativo della L.R. 28/2005. Il reperimento di tali aree in detti Tessuti non è dovuto neanche in caso di mutamento di destinazione d'uso.

5. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 4, è comunque prescritto il rispetto delle dotazioni minime di legge, ove superiori a quelle ricavate in applicazione del presente articolo.

6. I parcheggi per la sosta stanziale sono riservati al servizio di singoli edifici, in ordine alle specifiche esigenze di sosta individuali o ad uso comune; fanno parte dell’area di pertinenza dei singoli edifici o complessi edilizi e sono progettati e realizzati nell’ambito di ciascun intervento nella misura prescritta dal presente articolo, o, ove non indicato, nelle misure minime definite dalle leggi vigenti.

7. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali destinati a tale uso o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche o private concesse in uso, non necessariamente limitrofe.

8. I parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti all'interno di tutto il territorio urbanizzato, nel rispetto delle limitazioni di cui alle presenti norme.

9. Per le costruzioni esistenti è ammessa la realizzazione di autorimesse e spazi da asservire a parcheggio pertinenziale, da ricavare in superficie, in struttura o a livello interrato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

• i manufatti risultino compatibili con il fabbricato principale, con le relazioni fra il medesimo e lo spazio libero del lotto e con il contesto edilizio circostante;

• nel caso di proprietà condominiale la costruzione del parcheggio privato dovrà avvenire contemporaneamente per tutti gli alloggi che compongono l’immobile con conseguente redazione di un progetto unitario;

• nel caso in cui siano già presenti parcheggi privati per una parte di unità residenziali, il progetto unitario dovrà prevedere l’uniformità dei caratteri architettonici e morfologici;

• nel caso di box auto esistenti riconoscibili come manufatti precari, ancorché autorizzati o condonati, l’intervento è assentibile a condizione che il progetto unitario preveda la loro demolizione e ricostruzione.

10. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:

• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette nella misura di almeno 1 posto bicicletta ogni 2 posti auto di sosta

• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.

Art. 29 Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione

1. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione, definita dalla normativa vigente in materia, destinate a visitatori e utenti di servizi, per soste di durata breve o media, è prescritto in tutto il territorio comunale per gli esercizi commerciali al dettaglio (CD) e per il commercio all’ingrosso (CI) derivanti dai seguenti interventi:

• nuova edificazione (NE);

• sostituzione edilizia con addizione volumetrica (S).

• Ristrutturazione urbanistica (RU)

2. Il reperimento di dotazioni di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione è altresì prescritto in caso di:

• mutamento parziale o totale della destinazione d’uso di edifici esistenti con introduzione della destinazione commerciale;

• ampliamento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti.

3. Le dotazioni minime di parcheggio ad uso privato per la sosta di relazione - da intendersi aggiuntive rispetto a quelle relative alla sosta stanziale di cui al precedente articolo - sono definite, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali in materia, in funzione:

• delle varie tipologie di esercizi commerciali

• della superficie di vendita

4. Nei Tessuti storici cui al Capo I, Sezione I, del Titolo VI, per le attività commerciali non è richiesto il reperimento di spazi per la sosta di relazione.

5. I parcheggi per la sosta di relazione dovranno essere reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

6. Nei parcheggi di cui al presente articolo devono essere previsti:

• appositi spazi, attrezzati con rastrelliere, per la sosta delle biciclette sulla base dei seguenti parametri minimi:

  • a) esercizi di vicinato: 1 posto bici ogni posto auto di sosta di relazione
  • b) medie strutture di vendita: 1 posto bici ogni 4 posti auto di sosta di relazione
  • c) grandi strutture di vendita: 1 posto bici ogni 20 posti auto di sosta di relazione.

• colonnine a consumo di ricarica elettrica in misura adeguata al fabbisogno e comunque in conformità alla normativa vigente.

7. Nei parcheggi di cui al presente articolo, gli stalli destinati alla sosta dei veicoli, dovranno essere realizzati adottando soluzioni tecnico-costruttive volte a garantire la permeabilità dei suoli.

Art. 30 Piscine e strutture sportive ad uso pertinenziale privato

1. Nel territorio urbanizzato, fatte salve specifiche limitazioni stabilite nelle presenti norme, è ammessa la realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate, e con le caratteristiche di cui al presente articolo:

  • a) piscine
  • b) campi da tennis
  • c) campi da calcetto.

Per il territorio rurale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 127 e 128 delle presenti Norme.

2. La realizzazione di opere autonome a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:

  • a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando esclusivamente quelli con pendenza non superiore al 20%; non prevedano volumetrie che fuoriescono dal profilo originario del terreno;
  • b) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti e con gli assetti vegetazionali esistenti;
  • c) possano usufruire di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sulla rete di distribuzione idrica pubblica;
  • d) prevedano sistemi di raccolta congiunta delle acque di scarico e delle acque meteoriche, con loro riutilizzo ai fini irrigui.

3. Le piscine ad uso privato possono essere realizzate esclusivamente nel lotto urbanistico, a condizione che la superficie della stessa non sia superiore al 30% della superficie permeabile della pertinenza, con le seguenti modalità di realizzazione:

  • a) dimensioni non superiori a mq 50 di superficie netta della vasca ovvero non superiori a mq 100 se afferenti a immobili con destinazione d’uso turistico – ricettiva;
  • b) la vasca deve essere completamente interrata, la forma dell’invaso potrà adeguarsi alle caratteristiche del sito allo scopo di minimizzare i movimenti di terra;
  • c) il rivestimento della vasca deve avere tonalità neutre congrue all’ambiente (sabbia, ocra, verde, grigio, );
  • d) i volumi tecnici devono essere preferibilmente ricavati in manufatti preesistenti se di nuova realizzazione devono ovvero essere integralmente interrati, con altezza massima interna di 2,00 mt e superficie strettamente necessaria a contenere gli impianti e ad assicurarne l’accessibilità.

4. I campi da tennis o da calcetto possono essere realizzati esclusivamente nel lotto urbanistico di riferimento. Il fondo dei campi deve essere realizzato in terra battuta o in erba o comunque con superficie drenante. La recinzione, ove necessario, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 3,00 mt.

Art. 31 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali, così come disciplinati al precedente art. 23 e nella normativa regionale vigente, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze - cantine, autorimesse, box etc. - presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:

• sono destinate ad usi accessori;

• accrescono il decoro o determinano una migliore utilizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare di riferimento;

• non determinano incremento del carico urbanistico;

• non assumono autonomo valore di mercato;

• comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume effettivo dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente P.O.;

• sono collocate all’interno del lotto urbanistico di riferimento;

• l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità ricomprese nell’edificio principale.

2. Gli interventi pertinenziali che non presentino le caratteristiche specificate al precedente comma 1 sono identificati come “addizioni volumetriche” (AV), disciplinate come tali, ove consentite dal P.O., dalle presenti Norme.

3. La chiusura di logge e terrazze, la realizzazione di tettoie e porticati che comportino un aumento fino al 20% del volume esistente sono considerate interventi pertinenziali.

4. Sono sempre consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di manufatti e consistenze pertinenziali esistenti, fatta eccezione per le pertinenze di edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui all’art.34.

Art. 32 Disciplina degli usi temporanei e transitori

1. Per usi temporanei e transitori si intende l’utilizzo, per un periodo di tempo limitato, di aree e/o edifici dismessi o in via di dismissione, in quanto non più funzionali all’attività precedentemente insediata, per usi diversi da quelli previsti e disciplinati dal presente Piano Operativo (usi temporanei), ovvero per usi da attivare nelle more dell’attuazione degli interventi di trasformazione e rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo (usi transitori). Gli usi temporanei e transitori sono finalizzati a favorire iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale di rilevante interesse pubblico o generale volti a promuovere processi di rigenerazione urbana.

2. Il Piano Operativo assume gli usi temporanei e transitori, così come disciplinati dalla normativa statale e regionale in materia edilizia, quale strumento processuale che concorre alla progressiva attuazione delle strategie di rigenerazione urbana perseguita dal Piano, promuovendo le condizioni per ripensare e sperimentare nuovi e diversi modi di vivere gli spazi e i contenitori urbani dismessi, innescando processi di innovazione sociale, culturale e di animazione urbana. L’attivazione degli usi temporanei e transitori, prioritariamente orientati ad offrire nuovi servizi culturali, ricreativi, di promozione del lavoro o sociali, costituisce pertanto occasione per promuovere originali forme di urbanità in grado di intercettare le richieste di spazi innovativi, informali, flessibili, non necessariamente strutturati e aperti alla trasformazione nel tempo.

3. In via prioritaria l’ambito di applicazione della disciplina di cui al presente articolo è costituita dalle seguenti aree:

• aree di Trasformazione di riqualificazione (ATR), così come definite all’art. 119 della presente Norme e disciplinate nelle relative schede normative e di indirizzo progettuale di cui all’Allegato QPN.01.A parte integrante delle presenti Norme;

• aree e gli immobili urbani connotati da condizioni di degrado così come risultanti dal Dossier A1 “Dossier Ricognizione Aree degradate;

4. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale promuovere periodicamente avvisi pubblici e manifestazioni d’interesse volti a favorire gli usi temporanei e transitori per immobili di proprietà pubblica o privata, sulla base di obiettivi e requisiti da definire in coerenza le strategie di rigenerazione e riqualificazione urbana dal presente Piano Operativo. L’eventuale individuazione di immobili o aree diverse dalle casistiche di cui al comma 2, selezionate in esito alle suddette procedure di evidenza pubblica, non costituisce variante al Piano Operativo.

5. L’uso temporaneo o transitorio è disciplinato da apposita convenzione da sottoscrivere con il soggetto proponente che è volta a regolare:

• le finalità dell’uso temporaneo, e la progettazione/programmazione delle attività di rigenerazione e animazione urbana;

• la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;

• le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;

• le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;

• le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

Il soggetto proponente dovrà dimostrare, mediante idoneo titolo giuridico, la diponibilità degli immobili e delle aree per lo svolgimento delle attività proposte.

La stipula della convenzione costituisce titolo, sotto il profilo edilizio, per l’uso temporaneo/transitorio e per l’eventuale esecuzione degli interventi edilizi e di adeguamento che si rendessero necessari per esigenze di accessibilità, sicurezza, e di tutela della salute da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

6. L’uso temporaneo o transitorio non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e degli immobili interessati. E’ comunque esclusa dall’uso transitorio e temporaneo l’utilizzo a fini abitativi e residenziali degli immobili.

7. L’attivazione degli usi temporanei e transitori è comunque subordinata:

• alla verifica e dimostrazione dell’accessibilità all’area tramite mezzi pubblici e/o disponibilità, in prossimità dell’area interessata, di parcheggi di capienza adeguata in rapporto alle esigenze legate all’uso temporaneo;

• alla verifica preliminare del sito che consenta di escludere possibili contaminazioni e rischi per la salute in relazione agli usi e al periodo di esposizione delle persone presenti nella struttura;

• alla verifica di compatibilità delle attività oggetto degli usi temporanei, anche sotto il profilo delle emissioni acustiche, rispetto alle condizioni al contorno e ai ricettori sensibili, evitando pertanto localizzazioni che possano dar luogo a conflittualità.

8. E’ demandata al Regolamento edilizio comunale (REC), o in alterativa a specifico atto del Consiglio Comunale, l’approvazione dello schema di convenzione tipo di cui al comma 5.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05