Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 169 Norme transitorie e di salvaguardia

1. Ai sensi dell’art. 103 della LR 65/2014, a far data dalla delibera di consiglio comunale di adozione del PO, fino all’acquisizione di efficacia del PO medesimo ai sensi del comma 7 dell’art. 19 della stessa legge, il comune sospende ogni determinazione sulle istanze di Permesso di costruire (PdC) qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.

2. A far data dalla delibera di adozione del PO è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) presentate dopo la delibera di Consiglio Comunale di adozione del PO, o non ancora efficaci a tale data, qualora i loro contenuti siano in contrasto con la disciplina del PO adottato.

3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'approvazione del PO e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione del PO.

4. Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative della disciplina di PO con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende per “edificio”, “fabbricato”, “unità immobiliare” - così come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistenti quelli effettivamente realizzati, e cioè per i quali sia compiutamente realizzato l’involucro edilizio (come definito dalla regolamentazione regionale in materia) o sia depositata la dichiarazione di ultimazione dei lavori opportunamente corredata di elaborati documentali finalizzati a dimostrare la reale consistenza planivolumetrica e le relative unità immobiliari, prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.

5. Si intende per “categoria funzionale” o “destinazione d’uso” - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - esistente di un immobile quelle determinate da titoli abilitativi comunque denominati, rilasciati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO, ovvero deducibili da atti pubblici comunque denominati registrati prima della data di esecutività della delibera di adozione del PO.

Art. 170 Aree non pianificate

1. Le Aree non pianificate sono le aree per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell’art. 95 della LR 65/2014;

2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nelle “schede normative e di indirizzo progettuale” per le Aree di Trasformazione e di Completamento degli assetti insediativi nel territorio urbanizzato, nelle aree non pianificate, fermo restando l’attività edilizia libera, gli interventi ammessi sono i seguenti:

• manutenzione ordinaria (MO);

• manutenzione straordinaria (MS);

• restauro e di risanamento conservativo (RRC)

• interventi volti a garantire requisiti obbligatori di tutela e bonifica ambientale, di igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro

• interventi di superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;

• interventi funzionali a dare applicazione alla disciplina degli usi temporanei e transitori di cui all’art. 32 delle presenti Norme.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono ammessi senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari.

Art. 171 Poteri di deroga

1. I poteri di deroga al presente Piano Operativo sono esercitabili esclusivamente nel rispetto delle condizioni contenute nella legislazione vigente nazionale e regionale.

Art. 172 Prescrizioni per aree a Rischio di Incidente Rilevante

1. Il Piano Operativo individua, nell’elaborato QC.05, le aree di danno correlate agli eventi accidentali degli stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR) sulla base delle ricognizioni operate dal Piano Strutturale e contenute nell’“Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante” (Dossier A).

2. All’interno degli areali corrispondenti agli scenari incidentali, così come rappresentati nell’elaborato del Piano Strutturale di cui al comma 1, sono stabilite le destinazioni d’uso e gli interventi edilizi ammissibili in conformità alle categorie territoriali di cui al D.M. 09.05.2001, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

Categoria territoriale (rif. tabella 1 DM 09.05.2001) Interventi ammessi (rif. art.23 presenti NTA) Categorie funzionali/sub-categorie funzionali ammesse (rif. Titolo I- Capo III- presenti NTA)
categoria B MO, MS RRC, REC,RF, RNF, AV, IP, SE/NE solo per interventi a destinazione industriale-artigianale e commercio all’ingrosso;
sono comunque esclusi frazionamenti per fini residenziali che diano luogo a nuove unità abitative;
industriale-artigianale (I) commerciale all’ingrosso e depositi (CI) agricola e funzioni connesse (A) ad esclusione agriturismo (A.2) servizi, impianti tecnici/tecnologici pubblici (F.8) infrastrutture e servizi per la mobilità (F.9)
categoria C MO, MS RRC, REC,RF, RNF, IP,SE/NE solo per interventi a destinazione industriale-artigianale e commercio all’ingrosso;
sono comunque esclusi frazionamento per fini residenziali che diano luogo a nuove unità abitative;
industriale-artigianale (I) commerciale all’ingrosso e depositi (CI) agricola e funzioni connesse ad esclusione agriturismo (A.2) servizi, impianti tecnici/tecnologici pubblici (F.8) infrastrutture e servizi per la mobilità (F.9)
categoria DE MO, MS RRC REC, RF, RNF, SE, AV, RU, IP e NE solo per interventi a destinazione industriale-artigianale e commercio all’ingrosso;
sono comunque esclusi frazionamenti per fini residenziali che diano luogo a nuove unità abitative;
industriale-artigianale (I)
categoria F MO, MS RRC, REC, RF, RNF, SE, AV, RU, IP e NE solo per interventi a destinazione industriale-artigianale; industriale-artigianale (I)

Art. 173 Installazione di strutture per spettacoli viaggianti

1. L’installazione di circhi equestri, luna park, e/o strutture temporanee consimili per spettacoli viaggianti o per attività di divertimento, è consentita, nel rispetto delle vigenti norme in materia, esclusivamente su aree di proprietà comunale, di norma ricadenti nelle destinate a “Attrezzature, dotazioni e servizi di interesse generale” di cui al Titolo V delle presenti Norme.

2. La localizzazione delle suddette installazioni non deve risultare in contrasto con le previsioni di cui ai Titoli II, IV delle presenti norme, con le norme regolamentari comunali, nonché con le specifiche disposizioni contenute nel vigente “Piano comunale di classificazione acustica” e nel Piano di Protezione civile comunale.

3. L‘Amministrazione Comunale può comunque negare l’autorizzazione all’installazione ove l’area prescelta non sia dotata di idonea accessibilità veicolare e/o di adeguati spazi di parcheggio, in loco o nelle immediate vicinanze.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05