Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 33 Raccordo con la disciplina statutaria del Piano Strutturale

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce quali componenti identitarie del patrimonio territoriale gli elementi fisici, economici, culturali costituenti espressione qualificata del perdurare di rapporti e valori spaziali, insediativi, paesaggistico-ambientali, socioeconomici e storico-culturali del territorio comunale, che, nella lunga durata, hanno determinato l’assetto del territorio comunale, qualificandosi come elementi cardine dell’identità dei luoghi. Tali elementi sono rappresentati cartograficamente nell’elaborato ST.01 (Patrimonio territoriale) del Piano Strutturale e nella disciplina statutaria ad essi correlata.

2. La salvaguardia dei valori qualificanti, durevoli e non negoziabili delle componenti identitarie di cui al comma 1 e il mantenimento dei loro livelli prestazionali costituisce criterio fondante dei processi di pianificazione (di contenuto generale, attuativo, settoriale) del territorio comunale, per il perseguimento dello sviluppo sostenibile.

3. ll Piano Operativo si conforma e mette in opera i contenuti statutari del Piano Strutturale, e della disciplina del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), dettando regole, requisiti prestazionali e condizioni alla trasformazione, attraverso le seguenti disposizioni normative che, nel loro complesso, concorrono alla qualità di tutti gli interventi, pubblici e privati, ammessi sul territorio comunale dal presente Piano Operativo e ne orientano la realizzazione in conformità alla disciplina dei suddetti strumenti:

• Disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio di cui al Titolo IV, dove trova attuazione e declinazione generale la disciplina del PS riferita alle componenti identitarie relative alla struttura idro-geomorfologica;

• Disciplina delle Infrastrutture verdi di cui al Titolo V Capo IV, dove trova attuazione e declinazione la disciplina del PS riferita alle componenti identitarie relative alla struttura ecosistemica e alla struttura insediativa, con particolare riferimento alle seguenti componenti:

• struttura ecosistemica: sistema del verde urbano;

• struttura insediativa: parchi storici;

• Disciplina delle infrastrutture portuali, diportistiche e vie d’acqua navigabili di cui al Capo V del Tiolo V, e disciplina delle infrastrutture per la mobilità di cui al Capo VI del medesimo Titolo, dove trova attuazione e declinazione la disciplina del PS riferita alle componenti identitarie relative alla struttura insediativa, con particolare riferimento alle seguenti componenti:

• Sistema infrastrutturale: sistema dei fossi, porto, ferrovie, percorsi storici fondativi primari e secondari;

• Insediamenti storici: porto mediceo;

• Disciplina dei Tessuti urbani di cui al Capo II –Sezione I del Titolo VI, dove trova attuazione e declinazione la disciplina del PS riferita alle componenti identitarie relative alla struttura insediativa con particolare riferimento alle seguenti componenti:

• Sistema infrastrutturale: percorsi fondativi primari, percorsi storici fondativi secondari

• Insediamenti storici: tessuti storici

• Disciplina delle Aree di Trasformazione e di completamento degli assetti insediativi di cui al Titolo VI Capo III, dove trova attuazione e declinazione la disciplina del PS riferita alle componenti identitarie relative alla struttura ecosistemica e alla struttura insediativa con particolare riferimento alle seguenti componenti:

• Struttura ecosistemica: sistema del verde urbano

• Struttura insediativa:

• Sistema infrastrutturale/percorsi fondativi primari, percorsi storici fondativi secondari sistema dei fossi,

• Insediamenti storici: tessuti storici, ville storiche, beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e di interesse storico documentale

• Disciplina del territorio rurale di cui al Titolo VIII, dove trova attuazione e declinazione la disciplina del PS riferita alle componenti identitarie relative alla struttura idro-geomorfologica, alla struttura ecosistemica, alla struttura insediativa e a quella agro-forestale con particolare riferimento alle seguenti componenti identitarie:

• Struttura geomorfologica: materiali ornamentali storici (MOS), sistema morfogenetico delle colline livornesi;

• Struttura ecosistemica: habitat di interesse comunitario, nodi forestali, rete ecologica degli ecosistemi rupestri e ofiolitici, ecosistema insulare di Gorgona

• Struttura insediativa: nuclei rurali

• Struttura agroforestale: nodo degli agrosistemi, agrosistemi isolati nella matrice forestale, agrosistemi mosaicati con nuclei e propaggini forestali, agrosistemi complessi collinari a elevata permeabilità ecologica.

4. In applicazione dei contenuti statutari del Piano Strutturale e della disciplina del Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR), il Piano Operativo, ad integrazione delle disposizioni richiamate al precedente comma 3, detta inoltre specifici criteri di utilizzo e limiti alla trasformabilità per le seguenti componenti identitarie riconosciute dal PS, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione, in quanto componenti che interessano più articolazioni spaziali del territorio urbanizzato e rurale, così come disciplinate dalle presenti Norme.

Capo I – Componenti identitarie di rilevanza storico-insediativa

Art. 34 Edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio edilizio (edifici, complessi edilizi e manufatti) di valore storico architettonico e testimoniale che il Piano Operativo articola nelle seguenti classi di valore:

  • a) complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali);
  • b) complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale.

I suddetti beni, localizzati sia nel territorio urbanizzato sia nel territorio rurale, sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e sono oggetto di apposita schedatura contenuta negli elaborati di quadro conoscitivo “S1_ Edifici storici in territorio rurale”, “S2_Ville storiche urbane e sub-urbane”, “S3_ Patrimonio storico testimoniale”, del presente Piano Operativo.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo/area di pertinenza, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, sistemazioni esterne, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, muri di delimitazione, distacchi dal filo stradale, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, scansione delle aperture, ritmo e misura di aggetti, gronde, colmi, etc.).

Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nella loro valenza estetico-percettiva, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

3. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio di cui al presente articolo devono in via generale garantire il mantenimento dei caratteri tipologici, architettonici e materici e dei loro elementi qualificativi così come indicati al precedente comma. Al tal fine la redazione del progetto deve essere accompagnata da specifica analisi storico-critica individuando gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, e delle eventuali pertinenze se oggetto di intervento, e le alterazioni intervenute successivamente quali superfetazioni prive di valore, o altri interventi che abbiano alterato e modificato l’organismo edilizio originario ed i suoi rapporti con le aree di pertinenza e/o con il tessuto insediativo.

Nel rispetto dei criteri sopra enunciati sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

  • a) complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali): manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC).
  • b) complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

Per i complessi e gli edifici di cui alla lettera b) e’ facoltà del soggetto proponente, in sede di presentazione del titolo edilizio o di progettazione dell’opera pubblica, documentare l’effettiva consistenza e grado di conservazione delle caratteristiche originali ed il valore storico dei beni. Nel caso sia dimostrato che non siano più rilevabili i caratteri storici architettonici originari dell’edificio/complesso edilizio, si potrà operare con interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione (RF).

4. È prescritta comunque la conservazione integrale dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti in ogni parte del territorio, ancorché non individuati dal presente Piano Operativo.

5. Le funzioni e destinazioni d’uso ammesse per i complessi edilizi e gli edifici di cui al presente articolo sono quelle stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale così come definite al Titolo III.

6. Qualora dovessero emergere inesattezze circa le perimetrazioni che identificano gli edifici o i manufatti di interesse storico di cui al presente articolo, si potranno apportare le dovute modifiche alle suddette perimetrazioni, senza che ciò comporti variante al presente PO.

7. Tutti gli interventi e le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere attuati in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

Art. 35 Sistema dei fossi

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il sistema dei fossi (quali il tratto urbano del canale dei Navicelli, Fosso Reale, canale della Venezia) in quanto elementi ordinatori e strutturanti l’impianto urbano riferibili alla città di fondazione cinque-secentesca. Il sistema dei fossi è pertanto soggetto a tutela e ad azioni di valorizzazione, ed è individuato con apposito segno grafico lineare negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• i canali, i manufatti pertinenti quali muri di sostegno, ponti di attraversamento, banchine, scalandroni, il sistema dei fondi e delle cantine storicamente collegate all’utilizzo dei fossi per il trasporto e lo stoccaggio delle merci;

• le tre dimensioni connettive del sistema: canali, rampe/banchine di accesso, piano della viabilità cittadina;

• l’utilizzo del sistema fossi per attività sociali e aggregative (circoli e associazioni remiere, nautica sociale) e per iniziative/manifestazioni connesse alla tradizione marinara (gare remiere) che costituiscono elemento identitario della comunità e della storia cittadina;

• l’utilizzo del sistema dei fossi come vie d’acqua navigabili.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e immateriale, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza dell’identità e dell’impianto storico urbano. Sono pertanto favorite dal PO azioni di riqualificazione, nonché di valorizzazione culturale e fruitiva; a tal fine il PO individua quali interventi prioritari:

• riapertura dei canali e delle vie d’acqua tombati, laddove possibile e compatibile con la funzionalità e la mobilità urbana;

• demolizione dei manufatti incongrui e a carattere precario (recinzioni, ricoveri, e depositi ecc.);

• definizione di specifiche linee guida (da elaborare d’intesa con AdSP e competente Soprintendenza) contenente il repertorio/abaco delle soluzioni progettuali e degli elementi di arredo e/o di servizio per lo svolgimento delle attività nautiche/remiere insediate;

• valorizzazione del sistema dei fossi nel loro insieme favorendone la fruizione e riconnessione con lo spazio urbano (banchine, camminamenti, scalandroni, rete stradale, piazze aree pedonali)

• recupero delle cantine e dei fondi prospiciente la rete dei fossi per utilizzazioni culturali, commerciali, artigianali compatibili con il valore storico-architettonico.

4. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati, per le banchine, le cantine e i fondi collegati al sistema dei fossi, sono consentiti i seguenti interventi edilizi e destinazioni d’uso con riferimento alle definizioni di cui al Titolo I (Capo III e Capo V), nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di agibilità dei locali:

• categorie funzionali: laboratori e attività artigianali (I.4) commercio al dettaglio (CD.3), somministrazione di alimenti bevande (CD.4), turistico- ricettivo extralberghiero (TR.2), servizi privati di interesse culturale e sociale (D.8);

• interventi edilizi: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

5. La disciplina di cui al presente articolo è integrata e coordinata con le disposizioni di cui all’art.89 (rete delle vie d’acqua navigabili).

Art. 36 Resti della cinta muraria e fortificazioni

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale le tracce, ancora persistenti nella struttura urbana, del sistema difensivo costituito dai resti della cinta muraria e delle fortificazioni (bastioni, torri, fortezze, porte) di epoca medicea e lorenese. In quanto elementi ordinatori e memoria storica dell’impianto urbano, sono soggetti a tutela e rappresentano componenti di riferimento per la definizione e/o il riordino progettuale delle aree e degli spazi urbani che le comprendono.

Le tracce delle mura storiche e delle fortificazioni sono individuate con apposito segno grafico lineare negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Le fortificazioni urbane di maggiore consistenza e valore storico monumentale (quali Fortezza Vecchia, Fortezza nuova, l’Opera di Porta Murata presso il porto mediceo, la Torre del Marzocco) sono altresì soggette a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 e pertanto riconosciute dal Piano Operativo come Edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui al precedente art.34.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le forme generali nonchè la consistenza fisica e materica dei resti del sistema difensivo della città e del porto mediceo

• i rapporti visivi e percettivi consolidati con il contesto urbano (visuali da e verso la città)

• la fruizione collettiva di tali beni patrimoniali che costituiscono elemento identitario della comunità e della storia cittadina.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nei rapporti percettivi con lo spazio urbano circostante, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza della storia e delle fasi di crescita e sviluppo della città di Livorno. Sono pertanto favorite dal PO azioni di valorizzazione culturale, fruitiva ed estetico-percettiva dei suddetti beni; a tal fine il PO individua quali interventi prioritari:

• lo sviluppo e realizzazione di percorsi turistici tematici e di iniziative culturali

• il restauro dei resti del sistema difensivo seicentesco presso il Porto Mediceo (resti dell’Opera di Porta Murata, Bastione della Regina e Forte di Bocca) ed il recupero/valorizzazione della loro percezione visiva nel contesto del waterfront urbano;

• il restauro ed il recupero della Fortezza Vecchia anche mediante il ripristino, ancorchè parziale, delle originarie condizioni di acquaticità compatibilmente con la funzionalità urbana e portuale e i condizionamenti di carattere strutturale, da attuarsi in raccordo con gli interventi di cui alla scheda normativa e di indirizzo progettuale relativa all’AT 01 (Stazione Marittima);

• progressivo recupero e la valorizzazione della Fortezza Nuova e riqualificazione del sistema del verde;

• progressivo recupero e valorizzazione del Forte San Pietro e del Rivellino secondo quanto indicato nella specifica scheda normativa e di indirizzo progettuale ATS 01 e quanto prefigurato nel masterplan di cui all’Allegato QP.02.C (Masterplan ambiti urbani).

• la valorizzazione del sistema delle mura lorenesi, anche mediante progressiva implementazione del parco lineare in parte già realizzato lungo il tracciato delle mura, ed il sistema delle porte e barriere doganali di accesso alla città (Porta S.Marco, Barriera Fiorentina, ecc.)

4. Tutti gli interventi e le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere attuati in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

Art. 37 Parchi storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale i parchi storici pubblici, le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli. Oltre al valore storico-documentale, molte sistemazioni e assetti vegetazionali rivestono il ruolo di capisaldi ed elementi ordinatori del paesaggio urbano e periurbano; tali beni, oltre a costituire componenti essenziali dell’infrastruttura verde urbana di cui al Titolo V, Capo IV delle presenti Norme, costituiscono complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio (il sistema delle ville urbane suburbane) di cui al precedente art.34.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• i muri di recinzione, le recinzioni, e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;

• le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;

• i viali di accesso e gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei parchi e giardini;

• le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;

• gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;

• i percorsi e le sistemazioni al suolo;

• le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e vegetazionale, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d’uso. A tale scopo:

• i parchi storici storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l’unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere unitario del sistema. Nei parchi storici e nei giardini storici devono essere in particolare conservate nella loro configurazione e nel loro aspetto esteriore le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali;

• è vietato l’abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli interventi che si rendano necessari per problematiche di stabilità o di carattere fitosanitario. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;

• nell’intorno territoriale delle ville e dei complessi di interesse storico-architettonico, gli interventi che interessino manufatti e opere di valore storico o testimoniale, o che si pongano in relazione con porzioni di aree agricole o boschive, devono garantire la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l’insediamento storico e il contesto paesaggistico.

• è consentita la realizzazione di manufatti, necessari ed utili per la fruizione confortevole del parco (quali chioschi e locali per la somministrazione di alimenti e bevande, servizi igienici,ecc.), privilegiando soluzioni reversibili e di facile rimozione e compatibili con il contesto storico e ambientale di riferimento.

4. All’interno dei parchi storici storici è vietata la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

Capo II – Componenti identitarie di rilevanza paesaggistico-ambientale

Art. 38 Ecosistemi frammentati e relittuali della costa urbana - Falesie di Antignano

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale, gli ecosistemi costieri urbani e periurbani caratterizzati da residuali tratti di naturalità della costa rocciosa, più evidenti in corrispondenza delle aree prospicienti l’Ippodromo Caprilli, nel tratto compreso tra Ardenza e Antignano e nella frazione di Quercianella, a cui corrispondono ampie visuali libere da e verso il mare.

Si tratta di ambiti, ancorchè frammentati e relittuali e collocati nel contesto o in prossimità dell’edificato urbano, in cui permangono significative componenti di valore paesaggistico, naturalistico e geomorfologico, anche rispetto alla matrice storico-culturale della città, con particolare riferimento alle opere della scuola pittorica dei “Macchiaioli”. L’ambito è interessato da fenomeni erosivi attivi e localizzate dinamiche di dissesto geomorfologico nonché da rilevante pressione antropica nel periodo estivo, con intensa frequentazione balneare e presenza di servizi alla balneazione con grado di strutturazione diversificato, così come risulta dal dossier A2.1 (Ricognizione del sistema costiero: stabilimenti balneari approdi) e A2.2 (Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno).

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le formazioni rocciose della tipica “panchina livornese” e le emergenze geomorfologiche delle falesie di Antignano;

• le spiagge con formazioni litiche;

• le tipiche formazioni vegetazionali della macchia costiera e delle rupi/falesie;

• le visuali consolidate “da e verso il mare” e del waterfront urbano;

• il sistema del verde lineare del lungomare;

• gli habitat di interesse comunitario presenti;

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale e fruitiva in funzione della balneazione e delle attività motorie/sportive outdoor anche legate al mare.

A tal fine, negli ambiti della costa di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• interventi incidenti sull’assetto vegetazionale e d’uso dei suoli, nonché comportanti l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio e di ripristino e messa in sicurezza geomorfologica dei versanti;

• l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;

• l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;

• l’introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;

• gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante.

  • b) sono ammessi:

• gli interventi volti a mantenere e migliorare i punti ed i percorsi di accesso al mare, da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili;

• gli interventi di ripristino delle consistenze vegetazionali esistenti e gli interventi di nuova piantumazione con utilizzo di specie autoctone;

• gli interventi consentiti per i servizi alla balneazione, identificati con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, e disciplinati all’art. 117 delle presenti Norme, da attuare comunque nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo;

• interventi di ripristino e manutenzione di manufatti e sistemazioni di interesse storico-testimoniale esistenti (quali sedute, muretti di contenimento, piattaforme, ecc.);

• chioschi per la somministrazione a carattere stagionale, in materiali leggeri e cromie coerenti con il contesto paesaggistico, da collocare in posizioni tali da non interferire con punti di vista panoramici

• l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non interferenti con punti di vista panoramici;

• gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;

• segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma in prossimità della viabilità e dei percorsi esistenti purchè non interferenti con punti di vista panoramici;

• adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

• nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per opere non altrimenti localizzabili o comunque strettamente funzionali alla fruizione della costa e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Art. 39 Costa Alta di Calafuria e del Romito

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come “componente identitaria del patrimonio territoriale” la costa alta che si estende a sud della città di Livorno, compresa tra la linea di riva e il tracciato stradale della Vecchia Aurelia, di elevato valore paesaggistico, naturalistico e geomorfologico che ospita importanti ecosistemi, con numerosi habitat di interesse comunitario e specie vegetali e animali di interesse naturalistico. È interessata da fenomeni erosivi attivi e di dissesto geomorfologico, oltre a notevole pressione antropica nel periodo estivo.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le emergenze geomorfologiche con le tipiche formazioni di arenarie;

• le conformazioni esito delle attività estrattive di epoca romana;

• le spiagge con formazioni litiche;

• le tipiche formazioni vegetazionali della macchia costiera e delle rupi/falesie;

• gli habitat di interesse comunitario presenti.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale e fruitiva in funzione della balneazione e delle attività motorie/sportive legate al mare e alla fruizione del sistema collinare.

A tal fine, negli ambiti della costa alta di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• interventi incidenti sull’assetto vegetazionale e d’uso dei suoli, nonché comportanti l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio e di ripristino e messa in sicurezza geomorfologica dei versanti;

• l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;

• l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;

• l’introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;

• gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante

  • b) sono ammessi:

• gli interventi volti a mantenere e migliorare i punti ed i percorsi di accesso al mare, da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili;

• gli interventi di manutenzione ordinaria MO e straordinaria MS, restauro e risanamento conservativo RRC dei manufatti di valore storico-culturale (case-matte, manufatti storici testimonianza delle antiche attività estrattive, ecc.) e degli edifici esistenti;

• l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non ostruisca punti di vista panoramici.

• gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;

• l’installazione di manufatti leggeri, di facile rimozione, a carattere stagionale, da realizzare con materiali ecocompatibili, a supporto di attività di servizio alla balneazione, degli attività sportive-motorie legate alla fruizione del mare e della costa (immersioni, canoa, sup, ecc.)

• segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti;

• adeguamento delle le opere di urbanizzazione primaria esistenti (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

• nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per opere non altrimenti localizzabili o comunque strettamente funzionali alla fruizione della costa e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Art. 40 Corridoi fluviali, ripariali e aree umide

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale gli ambiti fluviali, ripariali, e le aree umide, intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d’acqua del territorio comunale, nonché i frammentati ecosistemi palustri e lacustri relittuali presenti nelle aree agricole di pianura e pedecollinari, in quanto risorse di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d’acqua. Sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;

• gli specchi acquei, le aree di ristagno e ripariali

• le formazioni arboree, arbustive ed erbacee di ripariali;

• le superfici libere golenali;

• la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna;

• la qualità fisico-chimica delle acque quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci e delle altre specie animali di cui alla normativa vigente.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale in quanto segmenti dell’infrastrutturazione ecologica del territorio, e componenti costitutive fondamentali delle greenway individuate dal PIU Verde di cui all’art. 11 e recepite dal presente Piano Operativo, anche al fine di qualificare i principali corsi d’acqua ed i relativi ambiti perifluviali come elementi morfologici e figurativi identitari, potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

A tal fine, negli ambiti perifluviali di cui al presente articolo:

  • a) le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la
  • b) non sono ammessi:

• interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l’obiettivo della salvaguardia delle vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti;

• interventi che compromettano l’integrità complessiva e l’efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);

  • c) gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde, volti a mantenere o ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, sono attuati nel rispetto dei caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale, facendo preferibilmente ricorso - ove paesaggisticamente compatibili - ai metodi e ai materiali dell’ingegneria naturalistica;
  • d) sono privilegiate forme di gestione sostenibile delle fasce adiacenti ai corsi d’acqua, orientate - compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica - verso interventi di manutenzione, r inaturalizzazione e recupero ambientale in grado di:

• mantenere la continuità della vegetazione ripariale arborea e arbustiva di tipo igrofilo e dei lembi relitti di specie planiziarie autoctone, evitandone la manomissione o la riduzione, salvo diverse e motivate esigenze delle autorità idrauliche competenti;

• favorire la permanenza e la continuità dei corridoi ecologici;

• evitare alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e torrentizi.

  • e) sono in generale privilegiati gli interventi volti alla creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce che incentivino la fruizione collettiva degli spazi aperti, anche attraverso interventi che contribuiscono alla conservazione e/o al recupero di manufatti di valore storico-culturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), ovvero finalizzati all’incremento delle superfici permeabili ed alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico- percettivo.

All’interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo (ivi compresi i manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e gli annessi agricoli stabili di cui di cui al Titolo VII, con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  • b) l’installazione dei manufatti agricoli reversibili per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146 e i manufatti per ricovero di animali domestici di cui all’art. 147;
  • c) l’installazione dei manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti) di cui all’art. 135;
  • d) l’esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modellazione del suolo in genere, anche connessi all’attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell’ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  • e) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, con l’eccezione delle aree assoggettate agli usi specialistici di cui al Titolo VII Capo VII;
  • f) l’installazione di impianti di estrazione di sabbie e ghiaie e di impianti di produzione energetica, fatta eccezione per i piccoli impianti di produzione di energia elettrica (miniturbine idroelettriche).

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi:

• per la realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;

• per gli interventi previsti nelle “Aree di trasformazione e di completamento degli assetti insediativi” di cui al Titolo VI, Capo IV, o nelle Aree di trasformazione in territorio rurale di cui al Titolo VII, Capo VIII, a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;

• per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui al precedente Titolo I, Capo II;

Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme, e fatti salvi i requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di cui sopra sono ammessi a condizione che:

• non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

• non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

• in caso di corsi d’acqua non arginati, non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili.

• non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal PIT/PPR.

Art. 41 Paesaggi rurali storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come “componente identitaria del patrimonio territoriale” i paesaggi rurali storici, caratterizzati dalla permanenza di alcuni elementi di valore storico-testimoniale che caratterizzano il territorio rurale.

Si tratta di ambiti localizzati nella fascia centrale del territorio comunale e nelle zone collinari poste al confine con i Comuni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, oltre all’Isola di Gorgona che costituisce interamente un paesaggio rurale storico. I paesaggi rurali storici sono oggetto di specifica schedatura, contenuta nell’elaborato del Piano Strutturale “ST.03 – Dossier i paesaggi rurali storici”, nella quale vengono evidenziati i criteri identificativi, le criticità e le prospettive di mantenimento/recupero a fini produttivi agricoli.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le sistemazioni idraulico – agrarie di interesse storico-testimoniale;

• la maglia agraria e l’agromosaico;

• i tracciati viari presenti al 1954;

• edifici esistenti di valore storico-testimoniale;

• gestione agronomica del suolo agricolo al 1954;

• la presenza di ordinamenti colturali legati alla tradizione agricola.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza morfologica nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale.

A tal fine, negli ambiti di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• eliminazione delle sistemazioni idraulico – agrarie di interesse storico-testimoniale;

• semplificazione della maglia agraria e dell’agromosaico;

• asfaltatura e/o pavimentazione delle strade a fondo naturale;

• modificazioni dell’ampiezza della sede stradale della viabilità esistente, salvo che per ragioni di comprovata esigenza legate alla coltivazione del fondo e comunque senza alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di interesse storico testimoniale;

• l’apertura di nuova viabilità di accesso;

• interventi sugli edifici esistenti che comportino un’alterazione degli elementi architettonici di valore storico-testimoniale;

• nuove edificazioni e/o ampliamenti che non garantiscano la tutela delle visuali panoramiche.

  • b)sono in generale ammessi:

• recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie;

• la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi ai sensi dell’Art. 80 bis del D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.

• la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità;

• gli interventi di cui al Titolo VII (Disciplina del territorio rurale) possono essere realizzati in base all’articolazione del territorio rurale, salvo quanto disciplinato dall’Art. 152 (Interventi di deruralizzazione) - nel rispetto di quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05