Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 34 Edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il patrimonio edilizio (edifici, complessi edilizi e manufatti) di valore storico architettonico e testimoniale che il Piano Operativo articola nelle seguenti classi di valore:

  • a) complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali);
  • b) complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale.

I suddetti beni, localizzati sia nel territorio urbanizzato sia nel territorio rurale, sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti” e sono oggetto di apposita schedatura contenuta negli elaborati di quadro conoscitivo “S1_ Edifici storici in territorio rurale”, “S2_Ville storiche urbane e sub-urbane”, “S3_ Patrimonio storico testimoniale”, del presente Piano Operativo.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo/area di pertinenza, definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e dalle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, sistemazioni esterne, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada, definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, muri di delimitazione, distacchi dal filo stradale, etc.);

• le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo, definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, scansione delle aperture, ritmo e misura di aggetti, gronde, colmi, etc.).

Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale (anche mediante ripristino degli elementi mancanti) nella loro valenza estetico-percettiva, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

3. Gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio di cui al presente articolo devono in via generale garantire il mantenimento dei caratteri tipologici, architettonici e materici e dei loro elementi qualificativi così come indicati al precedente comma. Al tal fine la redazione del progetto deve essere accompagnata da specifica analisi storico-critica individuando gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, e delle eventuali pertinenze se oggetto di intervento, e le alterazioni intervenute successivamente quali superfetazioni prive di valore, o altri interventi che abbiano alterato e modificato l’organismo edilizio originario ed i suoi rapporti con le aree di pertinenza e/o con il tessuto insediativo.

Nel rispetto dei criteri sopra enunciati sono consentiti i seguenti interventi edilizi:

  • a) complessi edilizi, edifici e manufatti di alto valore storico architettonico, soggetti a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 (beni culturali): manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC).
  • b) complessi edilizi, edifici e manufatti di valore storico testimoniale: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

Per i complessi e gli edifici di cui alla lettera b) e’ facoltà del soggetto proponente, in sede di presentazione del titolo edilizio o di progettazione dell’opera pubblica, documentare l’effettiva consistenza e grado di conservazione delle caratteristiche originali ed il valore storico dei beni. Nel caso sia dimostrato che non siano più rilevabili i caratteri storici architettonici originari dell’edificio/complesso edilizio, si potrà operare con interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva con fedele ricostruzione (RF).

4. È prescritta comunque la conservazione integrale dei manufatti edilizi minori, e in genere dei reperti di valore storico-artistico o storico-testimoniale, quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, sculture, rilievi, edicole, dipinti e simili, siti in ogni parte del territorio, ancorché non individuati dal presente Piano Operativo.

5. Le funzioni e destinazioni d’uso ammesse per i complessi edilizi e gli edifici di cui al presente articolo sono quelle stabilite dalle presenti Norme in riferimento alle diverse articolazioni e classificazioni del territorio comunale così come definite al Titolo III.

6. Qualora dovessero emergere inesattezze circa le perimetrazioni che identificano gli edifici o i manufatti di interesse storico di cui al presente articolo, si potranno apportare le dovute modifiche alle suddette perimetrazioni, senza che ciò comporti variante al presente PO.

7. Tutti gli interventi e le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere attuati in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

Art. 35 Sistema dei fossi

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale il sistema dei fossi (quali il tratto urbano del canale dei Navicelli, Fosso Reale, canale della Venezia) in quanto elementi ordinatori e strutturanti l’impianto urbano riferibili alla città di fondazione cinque-secentesca. Il sistema dei fossi è pertanto soggetto a tutela e ad azioni di valorizzazione, ed è individuato con apposito segno grafico lineare negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• i canali, i manufatti pertinenti quali muri di sostegno, ponti di attraversamento, banchine, scalandroni, il sistema dei fondi e delle cantine storicamente collegate all’utilizzo dei fossi per il trasporto e lo stoccaggio delle merci;

• le tre dimensioni connettive del sistema: canali, rampe/banchine di accesso, piano della viabilità cittadina;

• l’utilizzo del sistema fossi per attività sociali e aggregative (circoli e associazioni remiere, nautica sociale) e per iniziative/manifestazioni connesse alla tradizione marinara (gare remiere) che costituiscono elemento identitario della comunità e della storia cittadina;

• l’utilizzo del sistema dei fossi come vie d’acqua navigabili.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e immateriale, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza dell’identità e dell’impianto storico urbano. Sono pertanto favorite dal PO azioni di riqualificazione, nonché di valorizzazione culturale e fruitiva; a tal fine il PO individua quali interventi prioritari:

• riapertura dei canali e delle vie d’acqua tombati, laddove possibile e compatibile con la funzionalità e la mobilità urbana;

• demolizione dei manufatti incongrui e a carattere precario (recinzioni, ricoveri, e depositi ecc.);

• definizione di specifiche linee guida (da elaborare d’intesa con AdSP e competente Soprintendenza) contenente il repertorio/abaco delle soluzioni progettuali e degli elementi di arredo e/o di servizio per lo svolgimento delle attività nautiche/remiere insediate;

• valorizzazione del sistema dei fossi nel loro insieme favorendone la fruizione e riconnessione con lo spazio urbano (banchine, camminamenti, scalandroni, rete stradale, piazze aree pedonali)

• recupero delle cantine e dei fondi prospiciente la rete dei fossi per utilizzazioni culturali, commerciali, artigianali compatibili con il valore storico-architettonico.

4. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati, per le banchine, le cantine e i fondi collegati al sistema dei fossi, sono consentiti i seguenti interventi edilizi e destinazioni d’uso con riferimento alle definizioni di cui al Titolo I (Capo III e Capo V), nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, di sicurezza e di agibilità dei locali:

• categorie funzionali: laboratori e attività artigianali (I.4) commercio al dettaglio (CD.3), somministrazione di alimenti bevande (CD.4), turistico- ricettivo extralberghiero (TR.2), servizi privati di interesse culturale e sociale (D.8);

• interventi edilizi: manutenzione ordinaria MO, manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC), ristrutturazione edilizia conservativa (REC).

5. La disciplina di cui al presente articolo è integrata e coordinata con le disposizioni di cui all’art.89 (rete delle vie d’acqua navigabili).

Art. 36 Resti della cinta muraria e fortificazioni

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale le tracce, ancora persistenti nella struttura urbana, del sistema difensivo costituito dai resti della cinta muraria e delle fortificazioni (bastioni, torri, fortezze, porte) di epoca medicea e lorenese. In quanto elementi ordinatori e memoria storica dell’impianto urbano, sono soggetti a tutela e rappresentano componenti di riferimento per la definizione e/o il riordino progettuale delle aree e degli spazi urbani che le comprendono.

Le tracce delle mura storiche e delle fortificazioni sono individuate con apposito segno grafico lineare negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”. Le fortificazioni urbane di maggiore consistenza e valore storico monumentale (quali Fortezza Vecchia, Fortezza nuova, l’Opera di Porta Murata presso il porto mediceo, la Torre del Marzocco) sono altresì soggette a tutela ai sensi della parte del seconda del D.Lgs 42/2004 e pertanto riconosciute dal Piano Operativo come Edifici e manufatti di valore storico architettonico e testimoniale di cui al precedente art.34.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le forme generali nonchè la consistenza fisica e materica dei resti del sistema difensivo della città e del porto mediceo

• i rapporti visivi e percettivi consolidati con il contesto urbano (visuali da e verso la città)

• la fruizione collettiva di tali beni patrimoniali che costituiscono elemento identitario della comunità e della storia cittadina.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nei rapporti percettivi con lo spazio urbano circostante, nonché ad azioni di valorizzazione in quanto testimonianza della storia e delle fasi di crescita e sviluppo della città di Livorno. Sono pertanto favorite dal PO azioni di valorizzazione culturale, fruitiva ed estetico-percettiva dei suddetti beni; a tal fine il PO individua quali interventi prioritari:

• lo sviluppo e realizzazione di percorsi turistici tematici e di iniziative culturali

• il restauro dei resti del sistema difensivo seicentesco presso il Porto Mediceo (resti dell’Opera di Porta Murata, Bastione della Regina e Forte di Bocca) ed il recupero/valorizzazione della loro percezione visiva nel contesto del waterfront urbano;

• il restauro ed il recupero della Fortezza Vecchia anche mediante il ripristino, ancorchè parziale, delle originarie condizioni di acquaticità compatibilmente con la funzionalità urbana e portuale e i condizionamenti di carattere strutturale, da attuarsi in raccordo con gli interventi di cui alla scheda normativa e di indirizzo progettuale relativa all’AT 01 (Stazione Marittima);

• progressivo recupero e la valorizzazione della Fortezza Nuova e riqualificazione del sistema del verde;

• progressivo recupero e valorizzazione del Forte San Pietro e del Rivellino secondo quanto indicato nella specifica scheda normativa e di indirizzo progettuale ATS 01 e quanto prefigurato nel masterplan di cui all’Allegato QP.02.C (Masterplan ambiti urbani).

• la valorizzazione del sistema delle mura lorenesi, anche mediante progressiva implementazione del parco lineare in parte già realizzato lungo il tracciato delle mura, ed il sistema delle porte e barriere doganali di accesso alla città (Porta S.Marco, Barriera Fiorentina, ecc.)

4. Tutti gli interventi e le azioni di valorizzazione di cui al presente articolo dovranno comunque essere attuati in conformità delle prescrizioni contenute negli specifici provvedimenti di tutela, diretta e indiretta, adottati dalla competente Soprintendenza ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004.

Art. 37 Parchi storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale i parchi storici pubblici, le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico, o comunque di azioni coerenti e consapevoli. Oltre al valore storico-documentale, molte sistemazioni e assetti vegetazionali rivestono il ruolo di capisaldi ed elementi ordinatori del paesaggio urbano e periurbano; tali beni, oltre a costituire componenti essenziali dell’infrastruttura verde urbana di cui al Titolo V, Capo IV delle presenti Norme, costituiscono complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio (il sistema delle ville urbane suburbane) di cui al precedente art.34.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• i muri di recinzione, le recinzioni, e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;

• le sistemazioni e la continuità con le ville ed i complessi edilizi in genere;

• i viali di accesso e gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei parchi e giardini;

• le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;

• gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;

• i percorsi e le sistemazioni al suolo;

• le opere e gli elementi decorativi.

3. Gli elementi qualificativi di cui al punto 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e vegetazionale, nonché ad azioni di valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d’uso. A tale scopo:

• i parchi storici storici possono essere oggetto esclusivamente di interventi di manutenzione e di restauro, e non possono essere frazionati o frammentati con recinzioni, pavimentazioni non omogenee o separazioni fisiche permanenti di qualsiasi natura. Devono conservare l’unitarietà formale e percettiva storicizzata, mantenendo gli assetti vegetazionali, le opere di arredo, i percorsi e gli elementi decorativi con essa coerenti, evitando l’introduzione di elementi di finitura e di arredo in contrasto con la leggibilità del carattere unitario del sistema. Nei parchi storici e nei giardini storici devono essere in particolare conservate nella loro configurazione e nel loro aspetto esteriore le opere complementari che concorrono a definirne il valore identitario (percorsi interni, serre, limonaie, grotte, fontane, muri di perimetrazione e di sistemazione del terreno, opere di regimentazione delle acque, aiuole, annessi, etc.), facendo ricorso a idonei materiali, cromie e soluzioni formali;

• è vietato l’abbattimento di alberi appartenenti a sistemazioni ad impianto preordinato, fatta eccezione per gli interventi che si rendano necessari per problematiche di stabilità o di carattere fitosanitario. Gli impianti arborei ed arbustivi, comprese eventuali formazioni a filare, devono essere conservati e completati mediante reintegro degli esemplari mancanti, morti o ammalorati, nel rispetto delle specie arboree e arbustive e delle sedi di impianto originarie. Tali impianti devono in ogni caso conservare i rapporti di continuità fisica e funzionale con gli edifici che ne costituiscono il principale riferimento storico;

• nell’intorno territoriale delle ville e dei complessi di interesse storico-architettonico, gli interventi che interessino manufatti e opere di valore storico o testimoniale, o che si pongano in relazione con porzioni di aree agricole o boschive, devono garantire la conservazione dei caratteri di matrice storica e delle relazioni spaziali, funzionali e percettive spaziali tra l’insediamento storico e il contesto paesaggistico.

• è consentita la realizzazione di manufatti, necessari ed utili per la fruizione confortevole del parco (quali chioschi e locali per la somministrazione di alimenti e bevande, servizi igienici,ecc.), privilegiando soluzioni reversibili e di facile rimozione e compatibili con il contesto storico e ambientale di riferimento.

4. All’interno dei parchi storici storici è vietata la realizzazione di linee elettriche aeree, nonché di ogni altra infrastruttura incongrua con evidente impatto visuale.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05