Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 38 Ecosistemi frammentati e relittuali della costa urbana - Falesie di Antignano

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale, gli ecosistemi costieri urbani e periurbani caratterizzati da residuali tratti di naturalità della costa rocciosa, più evidenti in corrispondenza delle aree prospicienti l’Ippodromo Caprilli, nel tratto compreso tra Ardenza e Antignano e nella frazione di Quercianella, a cui corrispondono ampie visuali libere da e verso il mare.

Si tratta di ambiti, ancorchè frammentati e relittuali e collocati nel contesto o in prossimità dell’edificato urbano, in cui permangono significative componenti di valore paesaggistico, naturalistico e geomorfologico, anche rispetto alla matrice storico-culturale della città, con particolare riferimento alle opere della scuola pittorica dei “Macchiaioli”. L’ambito è interessato da fenomeni erosivi attivi e localizzate dinamiche di dissesto geomorfologico nonché da rilevante pressione antropica nel periodo estivo, con intensa frequentazione balneare e presenza di servizi alla balneazione con grado di strutturazione diversificato, così come risulta dal dossier A2.1 (Ricognizione del sistema costiero: stabilimenti balneari approdi) e A2.2 (Ricognizione del sistema costiero: Blu Livorno).

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le formazioni rocciose della tipica “panchina livornese” e le emergenze geomorfologiche delle falesie di Antignano;

• le spiagge con formazioni litiche;

• le tipiche formazioni vegetazionali della macchia costiera e delle rupi/falesie;

• le visuali consolidate “da e verso il mare” e del waterfront urbano;

• il sistema del verde lineare del lungomare;

• gli habitat di interesse comunitario presenti;

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale e fruitiva in funzione della balneazione e delle attività motorie/sportive outdoor anche legate al mare.

A tal fine, negli ambiti della costa di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• interventi incidenti sull’assetto vegetazionale e d’uso dei suoli, nonché comportanti l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio e di ripristino e messa in sicurezza geomorfologica dei versanti;

• l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;

• l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;

• l’introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;

• gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante.

  • b) sono ammessi:

• gli interventi volti a mantenere e migliorare i punti ed i percorsi di accesso al mare, da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili;

• gli interventi di ripristino delle consistenze vegetazionali esistenti e gli interventi di nuova piantumazione con utilizzo di specie autoctone;

• gli interventi consentiti per i servizi alla balneazione, identificati con apposito perimetro e segno grafico nella Tavola “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”, e disciplinati all’art. 117 delle presenti Norme, da attuare comunque nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo;

• interventi di ripristino e manutenzione di manufatti e sistemazioni di interesse storico-testimoniale esistenti (quali sedute, muretti di contenimento, piattaforme, ecc.);

• chioschi per la somministrazione a carattere stagionale, in materiali leggeri e cromie coerenti con il contesto paesaggistico, da collocare in posizioni tali da non interferire con punti di vista panoramici

• l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non interferenti con punti di vista panoramici;

• gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;

• segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma in prossimità della viabilità e dei percorsi esistenti purchè non interferenti con punti di vista panoramici;

• adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

• nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per opere non altrimenti localizzabili o comunque strettamente funzionali alla fruizione della costa e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Art. 39 Costa Alta di Calafuria e del Romito

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come “componente identitaria del patrimonio territoriale” la costa alta che si estende a sud della città di Livorno, compresa tra la linea di riva e il tracciato stradale della Vecchia Aurelia, di elevato valore paesaggistico, naturalistico e geomorfologico che ospita importanti ecosistemi, con numerosi habitat di interesse comunitario e specie vegetali e animali di interesse naturalistico. È interessata da fenomeni erosivi attivi e di dissesto geomorfologico, oltre a notevole pressione antropica nel periodo estivo.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le emergenze geomorfologiche con le tipiche formazioni di arenarie;

• le conformazioni esito delle attività estrattive di epoca romana;

• le spiagge con formazioni litiche;

• le tipiche formazioni vegetazionali della macchia costiera e delle rupi/falesie;

• gli habitat di interesse comunitario presenti.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale e fruitiva in funzione della balneazione e delle attività motorie/sportive legate al mare e alla fruizione del sistema collinare.

A tal fine, negli ambiti della costa alta di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• interventi incidenti sull’assetto vegetazionale e d’uso dei suoli, nonché comportanti l’asporto di materiali e i movimenti di terra, quali sbancamenti, riporti e simili, che non siano strettamente finalizzati a interventi di restauro del paesaggio e di ripristino e messa in sicurezza geomorfologica dei versanti;

• l’esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici;

• l’asportazione, il danneggiamento degli esemplari floristici spontanei, autoctoni o naturalizzati, salvo che per comprovate ragioni fitosanitarie, ovvero a fini di sostituzione delle essenze arboree e arbustive non autoctone con altre in grado di ricreare un sistema ambientale-vegetazionale tipico, e avente gli stessi requisiti prestazionali di quello esistente;

• l’introduzione di esemplari estranei alle specie floristiche e faunistiche autoctone;

• gli interventi comportanti impermeabilizzazione di suoli e il deposito permanente di qualsiasi corpo ingombrante suscettibile di alterare lo stato del terreno sottostante

  • b) sono ammessi:

• gli interventi volti a mantenere e migliorare i punti ed i percorsi di accesso al mare, da realizzare con tecniche e materiali ecocompatibili;

• gli interventi di manutenzione ordinaria MO e straordinaria MS, restauro e risanamento conservativo RRC dei manufatti di valore storico-culturale (case-matte, manufatti storici testimonianza delle antiche attività estrattive, ecc.) e degli edifici esistenti;

• l’adeguamento di segnaletica stradale e di informazione turistica lungo la viabilità esistente purchè non ostruisca punti di vista panoramici.

• gli interventi necessari per le attività di ricerca, studio o simili ai fini didattici, scientifici, culturali;

• l’installazione di manufatti leggeri, di facile rimozione, a carattere stagionale, da realizzare con materiali ecocompatibili, a supporto di attività di servizio alla balneazione, degli attività sportive-motorie legate alla fruizione del mare e della costa (immersioni, canoa, sup, ecc.)

• segnaletica e cartellonistica informativa sullo stato delle risorse naturali, servizi ristoro e informazione, noleggio biciclette, manufatti in legno funzionali alla rete escursionistica in aree attrezzate a tal scopo, ubicate di norma lungo la viabilità e i percorsi esistenti;

• adeguamento delle le opere di urbanizzazione primaria esistenti (verde pubblico, parcheggi pubblici, viabilità pubblica) funzionali ad attività pubbliche, purché non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

• nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per opere non altrimenti localizzabili o comunque strettamente funzionali alla fruizione della costa e sempre che non siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Art. 40 Corridoi fluviali, ripariali e aree umide

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come componente identitaria del patrimonio territoriale gli ambiti fluviali, ripariali, e le aree umide, intendendosi per tali le aree comprendenti e circostanti i principali corsi d’acqua del territorio comunale, nonché i frammentati ecosistemi palustri e lacustri relittuali presenti nelle aree agricole di pianura e pedecollinari, in quanto risorse di valore strategico sotto il profilo biotico, idrologico, paesaggistico e di rete ecologica. Tali ambiti si configurano come fasce di consistenza variabile connotate dagli assetti geomorfologici propri delle aree ripariali nonché dalle caratteristiche vegetazionali e paesaggistiche connesse con la prossimità di un corso o di uno specchio d’acqua. Sono individuati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici della “Disciplina dei suoli e degli insediamenti”.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le sistemazioni planoaltimetriche del terreno, fatti salvi gli interventi di compensazione o regimazione idraulica;

• gli specchi acquei, le aree di ristagno e ripariali

• le formazioni arboree, arbustive ed erbacee di ripariali;

• le superfici libere golenali;

• la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna;

• la qualità fisico-chimica delle acque quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci e delle altre specie animali di cui alla normativa vigente.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica, nonché ad azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e ambientale in quanto segmenti dell’infrastrutturazione ecologica del territorio, e componenti costitutive fondamentali delle greenway individuate dal PIU Verde di cui all’art. 11 e recepite dal presente Piano Operativo, anche al fine di qualificare i principali corsi d’acqua ed i relativi ambiti perifluviali come elementi morfologici e figurativi identitari, potenzialmente attrattori di forme di fruizione ambientale e paesaggistica sostenibile.

A tal fine, negli ambiti perifluviali di cui al presente articolo:

  • a) le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la
  • b) non sono ammessi:

• interventi sulla vegetazione ripariale e sugli ecosistemi fluviali in contrasto con la specifica normativa in materia; eventuali interventi in tale contesto devono porsi l’obiettivo della salvaguardia delle vegetazione ripariale, della continuità longitudinale e trasversale degli ecosistemi fluviali valorizzando le tecniche di ingegneria naturalistica, fatti salvi gli interventi per la messa in sicurezza idraulica delle sponde. Detti interventi devono altresì garantire la conservazione degli habitat faunistici presenti;

• interventi che compromettano l’integrità complessiva e l’efficienza dell'infrastrutturazione ecologica costituita dalla vegetazione ripariale e da altri elementi vegetali lineari (siepi, siepi alberate, etc.) e puntuali (piccoli nuclei forestali, grandi alberi camporili, piccoli laghetti e pozze);

  • c) gli interventi di regimazione e di sistemazione degli alvei e delle sponde, volti a mantenere o ripristinare la funzionalità del reticolo idraulico, sono attuati nel rispetto dei caratteri ecosistemici, identitari e percettivi propri del contesto fluviale, facendo preferibilmente ricorso - ove paesaggisticamente compatibili - ai metodi e ai materiali dell’ingegneria naturalistica;
  • d) sono privilegiate forme di gestione sostenibile delle fasce adiacenti ai corsi d’acqua, orientate - compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica - verso interventi di manutenzione, r inaturalizzazione e recupero ambientale in grado di:

• mantenere la continuità della vegetazione ripariale arborea e arbustiva di tipo igrofilo e dei lembi relitti di specie planiziarie autoctone, evitandone la manomissione o la riduzione, salvo diverse e motivate esigenze delle autorità idrauliche competenti;

• favorire la permanenza e la continuità dei corridoi ecologici;

• evitare alterazioni significative degli ecosistemi fluviali e torrentizi.

  • e) sono in generale privilegiati gli interventi volti alla creazione di punti di sosta, itinerari, percorsi di mobilità dolce che incentivino la fruizione collettiva degli spazi aperti, anche attraverso interventi che contribuiscono alla conservazione e/o al recupero di manufatti di valore storico-culturale, comprese le opere idrauliche storicamente legate al corso d’acqua (mulini, chiuse, ponti, briglie, vasche), ovvero finalizzati all’incremento delle superfici permeabili ed alla rimozione di eventuali elementi artificiali che compromettano le visuali connotate da un elevato valore estetico- percettivo.

All’interno degli ambiti perifluviali di cui al presente articolo è vietata:

  • a) ogni nuova costruzione o manufatto semi-permanente o permanente di qualsiasi tipo (ivi compresi i manufatti aziendali durevoli semi-permanenti e gli annessi agricoli stabili di cui di cui al Titolo VII, con la sola eccezione degli interventi di cui al successivo comma 4;
  • b) l’installazione dei manufatti agricoli reversibili per l’agricoltura amatoriale di cui all’art. 146 e i manufatti per ricovero di animali domestici di cui all’art. 147;
  • c) l’installazione dei manufatti aziendali leggeri (temporanei o semi-permanenti) di cui all’art. 135;
  • d) l’esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modellazione del suolo in genere, anche connessi all’attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell’ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
  • e) l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito, con l’eccezione delle aree assoggettate agli usi specialistici di cui al Titolo VII Capo VII;
  • f) l’installazione di impianti di estrazione di sabbie e ghiaie e di impianti di produzione energetica, fatta eccezione per i piccoli impianti di produzione di energia elettrica (miniturbine idroelettriche).

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi:

• per la realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;

• per gli interventi previsti nelle “Aree di trasformazione e di completamento degli assetti insediativi” di cui al Titolo VI, Capo IV, o nelle Aree di trasformazione in territorio rurale di cui al Titolo VII, Capo VIII, a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;

• per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore di cui al precedente Titolo I, Capo II;

Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme, e fatti salvi i requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di cui sopra sono ammessi a condizione che:

• non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

• non impediscano l’accessibilità al corso d’acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

• in caso di corsi d’acqua non arginati, non impediscano la possibilità di divagazione dell’alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili.

• non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal PIT/PPR.

Art. 41 Paesaggi rurali storici

1. Lo Statuto del Territorio del Piano Strutturale riconosce come “componente identitaria del patrimonio territoriale” i paesaggi rurali storici, caratterizzati dalla permanenza di alcuni elementi di valore storico-testimoniale che caratterizzano il territorio rurale.

Si tratta di ambiti localizzati nella fascia centrale del territorio comunale e nelle zone collinari poste al confine con i Comuni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, oltre all’Isola di Gorgona che costituisce interamente un paesaggio rurale storico. I paesaggi rurali storici sono oggetto di specifica schedatura, contenuta nell’elaborato del Piano Strutturale “ST.03 – Dossier i paesaggi rurali storici”, nella quale vengono evidenziati i criteri identificativi, le criticità e le prospettive di mantenimento/recupero a fini produttivi agricoli.

2. Costituiscono elementi qualificativi della componente identitaria di cui al presente articolo:

• le sistemazioni idraulico – agrarie di interesse storico-testimoniale;

• la maglia agraria e l’agromosaico;

• i tracciati viari presenti al 1954;

• edifici esistenti di valore storico-testimoniale;

• gestione agronomica del suolo agricolo al 1954;

• la presenza di ordinamenti colturali legati alla tradizione agricola.

3. Gli elementi qualificativi di cui al comma 2 sono soggetti a tutela nella loro consistenza morfologica nonché ad azioni di valorizzazione, paesaggistica e ambientale.

A tal fine, negli ambiti di cui al presente articolo:

  • a) non sono ammessi:

• eliminazione delle sistemazioni idraulico – agrarie di interesse storico-testimoniale;

• semplificazione della maglia agraria e dell’agromosaico;

• asfaltatura e/o pavimentazione delle strade a fondo naturale;

• modificazioni dell’ampiezza della sede stradale della viabilità esistente, salvo che per ragioni di comprovata esigenza legate alla coltivazione del fondo e comunque senza alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di interesse storico testimoniale;

• l’apertura di nuova viabilità di accesso;

• interventi sugli edifici esistenti che comportino un’alterazione degli elementi architettonici di valore storico-testimoniale;

• nuove edificazioni e/o ampliamenti che non garantiscano la tutela delle visuali panoramiche.

  • b)sono in generale ammessi:

• recupero delle sistemazioni idraulico-agrarie;

• la trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi ai sensi dell’Art. 80 bis del D.P.G.R. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.

• la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità;

• gli interventi di cui al Titolo VII (Disciplina del territorio rurale) possono essere realizzati in base all’articolazione del territorio rurale, salvo quanto disciplinato dall’Art. 152 (Interventi di deruralizzazione) - nel rispetto di quanto previsto al comma 3 lett. a) del presente articolo.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05