Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo

Art. 48 Disposizioni di carattere generale e criteri di fattibilità

1. Generalità. La disciplina di tutela dell’integrità fisica del territorio di cui al presente Titolo recepisce le vigenti norme statali e regionali in materia e le disposizioni e prescrizioni contenute negli strumenti della pianificazione territoriale, piani di settore e atti di governo del territorio dei diversi soggetti e autorità istituzionalmente competenti in materia geologica, idraulica, idrogeologica e sismica di cui a:

DPGR 5/R del 30.01.2020;

lr 41/2018;

DLgs 152/ 2006 con particolare riferimento alla Parte III;

• Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) della provincia di Livorno di cui alla approvazione con DCP n. 52 del 25.03.2009 ai sensi dell’art.17 della LR 1/2005;

• Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del distretto dell’Appennino Settentrionale (PGRA);

• Progetto di Piano del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto PAI Dissesti geomorfologici);

• Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale (PGA);

coordinandole con la normativa urbanistico-edilizia e con le previsioni di cui al presente Piano Operativo.

Ogni modifica e/o integrazione alle disposizioni di cui agli strumenti sovraordinati approvati successivamente all’entrata in vigore del presente Piano Operativo sarà oggetto di adeguamento approvato con presa d’atto da parte del Consiglio Comunale.

2. Elaborati di riferimento. Costituiscono oggetto dell’articolazione normativa del presente Piano Operativo:

• la disciplina finalizzata alla salvaguardia e riduzione del rischio idraulico;

• le disposizioni finalizzate alla protezione e al governo della risorsa idrica;

• le disposizioni finalizzate alla salvaguardia e riduzione dei rischi geologico e sismico;

• i criteri di fattibilità da applicarsi agli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nelle aree con pericolosità geologica, idraulica e sismica contenuti nelle singole schede norma sulla base degli interventi ivi previsti.

Tali disposizioni, criteri, condizioni e prescrizioni di fattibilità assumono valenza prescrittiva.

La presente disciplina si pone in diretta relazione con i contenuti dei seguenti elaborati del Piano Strutturale:

  • - Carta idrogeologica e carta vulnerabilità acquiferi (tavv. GEO-G.02 e GEO-G.06 del quadro conoscitivo PS2);
  • - Tavv. GEO-G.07 Carta della Pericolosità geologica;
  • - Tavv. GEO-G.08 Carta della Pericolosità sismica;
  • - Tavv. IDR-T1.1 e T1.2 Carta della Pericolosità da alluvioni;
  • - TavV. IDR-T4.1 e T4.2 Carta della magnitudo idraulica.

3. Fattibilità delle trasformazioni. La fattibilità delle trasformazioni urbanistiche/edilizie (di seguito Fattibilità) in relazione agli aspetti geologici, al rischio di alluvioni, a problematiche connesse alla risorsa idrica e in relazione agli aspetti sismici, per gli interventi previsti/ammessi dal Piano Operativo, sono definiti sulla base di quanto previsto al paragrafo 3 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 e sulla scorta dei principi generali fissati dal Piano Strutturale, quali indirizzi per il Piano Operativo.

I criteri di fattibilità individuati in relazione agli aspetti sismici sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale, oltre ad essere conformi alle prescrizioni generali della normativa regionale vigente (ex paragrafo C.3 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020), recepiscono anche gli studi di microzonazione sismica effettuati per il Comune di Livorno (Microzonazione Sismica MS1, MS2 e MS3 del quadro conoscitivo – Geologica Toscana, dicembre 2022), che hanno portato alla mappatura del fattore di amplificazione sismica e alla valutazione sperimentale del potenziale di liquefazione su un vasto settore del territorio comunale.

Le Fattibilità degli interventi ordinari relativi al patrimonio edilizio esistente e/o alle opere infrastrutturali, che non siano oggetto delle disposizioni delle specifiche scheda normative nel presente Piano Operativo, devono essere definite nell’ambito del progetto edilizio, secondo quanto disposto al paragrafo 3 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 e dalla LR 41/2018 e del PAI Toscana Costa e a quanto definito nei criteri di fattibilità riportati nel presente articolo, sulla base delle pericolosità del Piano Strutturale e degli strumenti sovraordinati. Per edifici e/o infrastrutture ricadenti in più di una classe di pericolosità, le analisi di fattibilità dovranno considerare il livello di pericolosità più alto o comunque quello che garantisce l’ottenimento di condizioni maggiormente cautelative.

Le condizioni di fattibilità degli interventi disciplinati con apposita scheda normativa (AT- ATR, ATS e LC) sono individuate nella specifica sezione criteri di fattibilità e prescrizioni della scheda normativa stessa.

Per gli interventi che trovano attuazione attraverso l’elaborazione di strumenti urbanistici attuativi (PA) e progetti unitari convenzionati (PUC), i criteri di fattibilità devono essere ridefiniti sulla base di considerazioni di maggior dettaglio derivanti da appositi studi (campagne di indagini geognostiche mirate alla situazione sitospecifica, modellazioni idrauliche sulla base della proposta progettuale, ecc) da elaborarsi a supporto dei PA/PUC stessi. Le limitazioni ed i condizionamenti individuati si aggiungono e non sostituiscono quelli determinati dalle normative di settore.

Su tutto il territorio comunale sono consentiti interventi funzionali a ridurre il livello di pericolosità territoriale e conseguentemente a rivalutare la Fattibilità delle trasformazioni consentite, a condizione che tali interventi non determinino un aggravino delle condizioni di rischio in altre aree, nel rispetto delle discipline sovraordinate.

Le prescrizioni relative ai criteri di fattibilità sono state schematizzate e distinte in relazione ai 4 aspetti: geologico, idraulico, sismico e tutela della risorsa idrica sotterranea (idrogeologico), così come disciplinato ai successivi articoli.

Art. 49 Fattibilità in relazione agli aspetti geologici

1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geologici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni ad esse correlate sono quelle derivanti dalla disciplina di cui al paragrafo 3.2 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 .

2. Classificazione delle aree a pericolosità geologica. L’attribuzione delle classi di pericolosità geologica è descritta e riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale.

Per la comprensione della nomenclatura in uso per la classificazione della pericolosità geologica/geomorfologica nei disposti normativi in vigenza (e/o di recente trascorso) di cui al:

PAI del bacino regionale Toscana Costa (AdB);

PAI del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale Distrettuale;

dpgr 53/r/2011;

dpgr 5/r/2020;

si riporta il seguente schema esemplificativo con la sintetica identificazione della classificazione della pericolosità (espressa in forma numerica) e della relativa aggettivazione, susseguitasi nel tempo, nei vari disposti normativi.

ABACO della PERICOLOSITA’ GEOLOGICA/GEOMORFOLOGICA nell’EVOLUZIONE della NORMATIVA

DPGR. n. 53/R/2011 DPGR n. 5/R/2020 PAI AdB Toscana Costa PAI Distretto A.S.

G.4 (molto elevata) G.4 (molto elevata) P.F.M.E (molto elevata) P.4 (molto elevata)

G.3 (elevata) G.3 (elevata) P.F.M (elevata) P.3a (elevata)

G.2 (media) G.2 (media) P.2 (media)

G.1 (bassa) G.1 (bassa) P.1 (bassa)

Nelle tavole GEO-G.07 di Pericolosità geologica del Piano Strutturale sono individuate le aree ricadenti negli ambiti corrispondenti alle classi di pericolosità geologica ai sensi del DPGR 5/R/2020, allegato A, paragrafo C.1.

3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica molto elevata G4. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.1 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 13 delle Norme di Piano del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa).

3.1. Fattibilità in aree a pericolosità G4/nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione, (ai sensi della LR 41/2018) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio tesi alla riduzione della pericolosità e/o alla mitigazione del rischio. Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati, già in sede di piano operativo, ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 e devono esser tali da:

• non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;

• non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;

• consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza deve essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e la struttura regionale competente.

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio di titoli abilitativi.

3.2. Fattibilità in aree a pericolosità G4/altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:

• la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;

• gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;

• la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d’uso;

• l’ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;

è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell’importanza dell’opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.

3.3. Fattibilità in aree a pericolosità G4/scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell’area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.2 dell’allegato A al DPGR n. 5/R/2020 e nel rispetto dei criteri, prescrizioni ed indicazioni dettate dalla pianificazione di bacino (art. 14 delle Norme di Piano del PAI del Bacino Regionale Toscana Costa).

4.1. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3/nuova costruzione. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione (ai sensi della LR 41/2018) o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare o a rete, oltre a rispettare i criteri generali previsti dalla pianificazione di bacino e dalle norme di settore, è subordinata all’esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità da effettuarsi in fase di pianificazione attuativa (PA), in fase di PUC o di presentazione di progetto per il rilascio del titolo abilitativo.

Qualora dagli studi, dai rilievi e dalle indagini ne emerga l’esigenza, la fattibilità degli interventi di nuova costruzione o la realizzazione di nuove infrastrutture a sviluppo lineare e a rete è subordinata alla preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e relativi sistemi di monitoraggio, tesi a verificare l’efficacia degli stessi.

Gli interventi di messa in sicurezza devono essere individuati e dimensionati sulla base di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche e devono essere tali da:

• non pregiudicare le condizioni di stabilità nelle aree adiacenti;

• non limitare la possibilità di realizzare interventi definitivi di stabilizzazione dei fenomeni franosi;

• consentire la manutenzione delle opere di messa in sicurezza.

La durata del monitoraggio relativo agli interventi di messa in sicurezza dovrà essere definita in relazione alla tipologia del dissesto e deve essere concordata fra il Comune e la struttura regionale competente.

Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, attestato dal collaudo degli interventi, costituisce il presupposto per il rilascio dei titoli abilitativi.

4.2. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica elevata G3/altri interventi. La fattibilità degli interventi che interessano:

• la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;

• gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;

• la ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d’uso;

• l’ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;

è subordinata alla verifica che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. Tali valutazioni/verifiche devono essere supportate e definite sulla base di indagini geologiche, geognostiche e geofisiche dimensionate in funzione dell’importanza dell’opera, del suo sviluppo planimetrico, della complessità geologico-tecnica del sito e delle caratteristiche del dissesto attivo in atto.

4.3. Fattibilità G3/scavi e riporti. Sono consentiti scavi o riporti di profondità o altezza maggiori di 2 metri a condizione che siano condotti specifici studi di carattere geologico, geotecnico e geofisico, da estendere ad un areale significativo, finalizzati a valutare le condizioni di fattibilità degli interventi, in relazione alle fenomenologie del dissesto e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo e di stabilità globale del pendio. Per gli interventi che prevedano scavi o riporti di profondità o altezza inferiore a 2 metri deve essere cura del progettista verificare le condizioni di fattibilità degli interventi in relazione alle fenomenologie presenti nell’area e alle verifiche di stabilità dei fronti di scavo.

5. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2. Gli interventi di seguito descritti sono ammissibili nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 3.2.3 dell’allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 .

5.1. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica media G2/nuova costruzione/altri interventi. La fattibilità degli interventi di: - nuova costruzione (ai sensi della LR 41/2018); - nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente; - incrementi di superficie coperta e/o di volume; - ristrutturazione edilizia, anche a carattere conservativo con mutamento di destinazione d’uso; - ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; è condizionata alle risultanze di specifiche indagini geologiche, geognostiche e geofisiche da eseguirsi in fase progettuale, al fine di non modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell'area. Fatto salvo il rispetto dei contenuti di cui al DPGR n. 1/R/2022 e NTC_2018 saranno da prevedersi valutazioni in relazione alla portanza dei terreni di fondazione, scelta della tipologia fondazionale, cedimenti e cedimenti differenziali da svolgere in relazione alla definizione dei parametri geotecnici sitospecifici dei terreni presenti in sequenza verticale.

6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità geologica bassa G1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

7. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei progetti edilizi. I Piani Attuativi, i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e i progetti edilizi, fatte salve ulteriori ed eventuali prescrizioni contenute nel Piano Strutturale o nel presente Piano Operativo, devono essere corredati di elaborati geologici, geotecnici e di modellazione sismica contenenti gli esiti di apposite indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da effettuare in relazione alla classe di indagine in cui ricade l’intervento, così come definita al paragrafo 3 dell’ Allegato 1 - art. 5 DPGR 1/R/2022.

Tali elaborazioni dovranno far riferimento alla relativa classe di pericolosità geologica derivata dalla S.U. vigente, declinare i relativi criteri di fattibilità e la loro attuazione e descrivere lo sviluppo delle indagini geotecniche e sismiche realizzate per le relative caratterizzazioni.

Art. 50 Fattibilità in relazione agli aspetti idraulici

1. Criteri per la valutazione della Fattibilità in relazione al rischio di alluvioni. I criteri di fattibilità, da adottarsi per la definizione dei condizionamenti alla trasformazione del territorio sono derivati da quanto stabilito dal paragrafo 3.3 dell'allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 "Criteri generali di fattibilità in relazione al rischio di alluvioni" e dalla LR 41/18.

1.1. Modellazione idraulica. I livelli idraulici di riferimento per la valutazione delle condizioni di rischio idraulico e per l'eventuale programmazione/progettazione delle opere di gestione del rischio devono essere acquisiti, ove presenti, dagli studi di modellazione quantitativa del Piano Strutturale (Tavv. IDR T4.1 e T4.2 magnitudo idraulica Tavv. IDR T2.1 e T2.2 carte dei battenti) in relazione al tempo di ritorno Tr 200 anni, fatto salvo eventuali studi successivi sostitutivi o integrativi, rispetto a quelli impiegati per le elaborazioni del Piano Strutturale e del presente Piano Operativo.

1.2. Tempo di ritorno TR 200. Ogni considerazione in relazione a valutazioni di rischio ed azioni finalizzate alla sua gestione per la definizione dei criteri di fattibilità, deve avere a riferimento l'evento ricorrente con tempo di ritorno Tr 200 anni. (vedi art 7 comma 2 LR 41/2018)

1.3. Gestione-riduzione del rischio. Nella progettazione degli interventi di gestione del rischio, riduzione del rischio idraulico si deve operare tenendo conto di un franco di sicurezza rispetto al livello idraulico di riferimento (battente di piena per Tr 200 anni) come sotto definito:

  • a - per le aree esondabili da parte di corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale (corsi d'acqua di cui all'allegato 4 della Disciplina di Piano del PGRA "Secondo ciclo di gestione 2012.2027") 0,50 ml;
  • b - per le aree esondabili da parte dei corsi d'acqua afferenti al reticolo secondario (come definito all'articolo n. 5 della Disciplina di Piano del PGRA "Secondo ciclo di gestione 2012.2027") 0,30 ml.

In caso di area interessata sia da eventi derivanti dal reticolo principale, sia da reticolo secondario, la sicurezza idraulica deve essere garantita rispetto al più gravoso dei due scenari.

2. Classificazione delle aree a pericolosità da alluvioni. Le modalità di attribuzione delle classi di pericolosità da alluvioni sono descritte e illustrate nel dettaglio della relazione idrologico idraulica (quadro conoscitivo della variante al PS) redatta a compendio degli studi di modellazione quantitativa a supporto della variante al Piano Strutturale in conformità ai criteri del comma C.2 dell'allegato A alla delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 .

Per la comprensione della nomenclatura in uso per la classificazione della pericolosità idraulica e/o da alluvioni nei disposti normativi di cui al:

  • - DPGR 53/R/2011(abrogato);
  • - dpgr 5/r/2020;
  • - lr 41/2018;
  • - pgra;

Si riporta il seguente schema esemplificativo con la sintetica identificazione della classificazione espressa in forma numerica e della relativa aggettivazione susseguitasi nel tempo, nei vari disposti normativi di riferimento correlati a tempi di ritorno prefissati.

Pericolosità di DPGR 53/R/2011 Pericolosità L.R. n. 41/2018 Pericolosità P.G.R.A. Tempo di ritorno correlato e DPGR. n. 5/R/2020
I.4 (molto elevata), Alluvioni frequenti, P3 (elevata), Colonna 3 ≤ 30 anni, Colonna 4
I.3 (elevata) Alluvioni poco frequenti P2 (media) > 30 e ≤ 200 anni
I.2 (media), Alluvioni rare P1 (bassa) >200 e comunque fondovalle,
I.1 (bassa) (*)

(*) (aree collinari e montane prossime ai corsi d'acqua non soggette a trascorse esondazione e in posizione di alto morfologico + 2,00 ml rispetto a ciglio di sponda e/o base esterna argine).

2.1. Magnitudo idraulica. La LR 41/2018 introduce, all'art. 2, lettere h1, h2 e h3, il concetto di "magnitudo idraulica", quale criterio per la valutazione di fattibilità idraulica in relazione alla gestione del rischio idraulico.

Si riporta il seguente schema esemplificativo relativo alla determinazione della classe di magnitudo idraulica in funzione della determinazione o meno della velocità della corrente.

3. Fattibilità in aree classificate a rischio di alluvioni. Nelle aree caratterizzate da pericolosità per alluvioni frequenti e poco frequenti la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dalla LR 41/2018, oltre a quanto già previsto dalla pianificazione di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale (disciplina del PGRA).

4. Direttive per la formazione dei Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e dei Progetti edilizi. I Piani Attuativi (PA), i Progetti Unitari Convenzionati (PUC) e i Progetti edilizi ricadenti in aree a pericolosità per alluvioni frequenti e/o poco frequenti, devono essere corredati da una "Relazione di fattibilità idraulica" con i seguenti contenuti minimi:

- definizione dei livelli di pericolosità e rischio idraulico ante trasformazione, così come definiti ai precedenti commi;

- elaborati grafici delle trasformazioni previste (planimetrie e sezioni/prospetti) in cui sia individuata, in termini di quote assolute (m slm), la quota di sicurezza idraulica per Tr 200 anni, oltre il relativo franco di sicurezza definito al comma 1.3 del presente articolo.

- descrizione e elaborati grafici che illustrino gli eventuali interventi/misure di mitigazione del rischio e/o di non aggravio nelle aree limitrofe, funzionali alla garantire la fattibilità della trasformazione, secondo i criteri illustrati nei paragrafi precedenti ed al successivo paragrafo 5;

4.1. modellazione idrologico idraulica. Il livello idraulico di riferimento ai fini della progettazione degli interventi di gestione del rischio idraulico deve essere derivato dagli studi di modellazione idrologico idraulica del quadro conoscitivo del PS, salvo eventuali studi successivi sostitutivi o integrativi validati/approvati dalle autorità competenti.

4.2. LIDAR. Le proposte progettuali e/o le modellazioni idrauliche quantitative devono basarsi su dati altimetrici, individuati su cartografia Lidar, se disponibile, o su dati altimetrici derivanti da specifici rilievi di cui ne sia verificata la coerenza planoaltimetrica con la cartografia Lidar.

5. Misure per la gestione del rischio. La gestione del rischio da alluvioni, finalizzata al raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2 e il non aggravio delle condizioni di rischio idraulico in aree limitrofe, sono assicurati mediante la realizzazione delle opere di cui all'art. 8 e secondo quanto previsto dall'art 7 comma 1. LR 41/2018

6. Fattibilità in aree non classificate a pericolosità idraulica. Ad interventi e previsioni esterni ad aree classificate a pericolosità da alluvioni non si attribuiscono prescrizioni specifiche per il conseguimento del titolo abilitativo; I Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e i Progetti edilizi dovranno in ogni caso contenere una analisi del sistema di "drenaggio superficiale" presente nelle aree oggetto di trasformazione e, se necessario, nelle aree limitrofe; nel caso in cui la trasformazione comporti una variazione nella funzionalità idraulica di tale sistema, i Piani Attuativi, dei Progetti Unitari Convenzionati e i Progetti edilizi dovranno altresì contenere i progetti delle opportune misure di riordino o ripristino delle suddette funzionalità.

7. Fattibilità in aree presidiate da sistemi arginali non soggette a rischio alluvioni. Nelle aree presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle alluvioni, così come definite nella LR 41/2018 art. 2 lettera s, per gli interventi di nuova costruzione sono previste misure per la gestione del rischio di alluvioni nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale. A tal fine il Comune, entro 180 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, aggiorna il relativo piano e lo trasmette alla struttura regionale competente.

8. Fattibilità nelle aree di tutela dei corsi d'acqua. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 10m dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, come definito ed individuato dalla LR 79/2012, la fattibilità degli interventi è perseguita secondo quanto disposto dall'art 3 LR 41/2018 e nel rispetto della normativa di settore sovraordinata.

9. Indirizzi per la tutela in aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati - flash flood.

Devono essere perseguiti gli indirizzi di cui all'art. 19 della Disciplina di Piano del PGRA.

Art. 51 Fattibilità in relazione agli aspetti sismici

1. Criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.6 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020.

2. Classificazione delle aree a pericolosità sismica. L'attribuzione delle classi di pericolosità sismica è riportata nel dettaglio nella relazione geologica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale e comunque conforme ai criteri dettagliati al paragrafo C.3 dell'allegato A al DPGR 5/R/2020 e per quanto concerne l'aspetto relativo alla liquefazione alle indicazioni formulate dal Settore Prevenzione Sismica della Regione Toscana con propria nota AOOGRT/PD prot. N. 0223471 del 12.05.2023. Tali valutazioni sono basate sugli esiti degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1, 2 e 3 elaborati su iniziativa del Comune di Livorno da Geologica Toscana (dicembre 2022) facenti parte del quadro conoscitivo del Piano Strutturale ai sensi del DPGR 5/R/2020.

3. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica molto elevata S4. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S4, si applicano le condizioni ed i criteri di fattibilità previsti ai paragrafi 3.6.1 e 3.6.2 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020. Tutti gli interventi consentiti, indipendentemente dalla modalità attuativa (PA, PUC, ecc), devono essere sottoposti a studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento:

- per la predisposizione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica;

- per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni e della distribuzione areale dell'Indice del potenziale di liquefazione, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione" - LIQ, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'o.d.p.c.m.3907/2010. Tali valutazioni sono finalizzate alla individuazione delle "zone di suscettibilità a liquefazione - ZSLQ" e delle "zone di rispetto a liquefazione - ZRLQ".

3.1 Fattibilità di interventi di nuova costruzione in aree classificate a pericolosità S4 per instabilità di versante attive. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione in aree di instabilità di versante attive, è subordinata alla preventiva esecuzione di interventi di messa in sicurezza, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.2.1, lettera a dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 come specificato al comma 3.1 dell'art.49 (fattibilità in relazione agli aspetti geologici) delle presenti Norme.

3.2 Fattibilità di altri interventi in aree classificate a pericolosità S4 per instabilità di versante attive.

La fattibilità degli interventi che interessano:

  • - la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;
  • - gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;
  • - l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete; relativamente alle aree di instabilità di versante attive è subordinata all'applicazione dei criteri definiti al paragrafo 3.2.1 lettera b dell'allegato A del DPGR 5/R/2020 come dettagliato anche al comma 3.2 dell'art.49 (fattibilità in relazione agli aspetti geologici) delle presenti Norme, nonchè all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico (in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4).

3.3 Interventi senza condizioni in aree classificate a pericolosità S4 per instabilità di versante attive. Sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

4. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica elevata S3. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S3 si applicano i criteri di fattibilità previsti ai paragrafi 3.6.3 e 3.6.4 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020.

4.1 Fattibilità di interventi di nuova costruzione in aree classificate a pericolosità S3 per instabilità di versante quiescente. Nelle aree di instabilità di versante quiescente la fattibilità degli interventi di nuova costruzione è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020. Come dettagliato al comma 3.1 dell'art.49 (fattibilità in relazione agli aspetti geologici) delle presenti Norme, gli studi sono commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento (DPGR 1/R/2022) e finalizzati all'elaborazione di verifiche di stabilità del versante che tengano conto anche dell'azione sismica facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'ODPCM 3907/2010.

4.2 Fattibilità di altri interventi in aree classificate a pericolosità S3 per instabilità di versante quiescente. Nelle aree di instabilità di versante quiescente, la fattibilità degli interventi che interessano:

- la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;

- gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;

- l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete

è subordinata all'esito di studi, rilievi e indagini geognostiche e geofisiche, secondo quanto definito al paragrafo 3.2.2 dell'allegato A del DPGR 5/R/2020. Come dettagliato al comma comma 3.1 dell'art.49 (fattibilità in relazione agli aspetti geologici), gli studi sono commisurati alla tipologia dell'opera e alla rilevanza dell'intervento (DPGR 1/R/2022) e finalizzati, alla valutazione che non vi sia un peggioramento delle condizioni di instabilità del versante e un aggravio delle condizioni di rischio per la pubblica incolumità, tenendo conto anche dell'azione sismica e facendo riferimento ai principi enunciati nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte" - FR, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica.

4.3 Fattibilità in aree classificate a pericolosità S3 per presenza di terreni scadenti ancorché con fattore di amplificazione Fa 01-05 ≤ 1,4. Nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti (classe di pericolosità S), la fattibilità degli interventi che interessano:

- la nuova costruzione;

- la nuova costruzione previa demolizione del patrimonio edilizio esistente;

- gli incrementi di superficie coperta e/o di volume;

- l'ampliamento e adeguamento di infrastrutture a sviluppo lineare e a rete;

è subordinata agli esiti di adeguate indagini geognostiche e analisi geotecniche, finalizzate alle verifiche di sicurezza agli stati limite di esercizio (SLE).

4.4 Fattibilità in aree classificate a pericolosità S3 per individuazione di zona stabile suscettibile di amplificazione locale con fattore di amplificazione Fa 01-05 > 1,4. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità S3), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA_0.1-0.5 > 1,4), la fattibilità di ogni intervento è subordinata agli esiti di una specifica campagna di indagini geofisiche individuate sulla base del contesto sismostratigrafico dell'area derivante dagli studi di microzonazione sismica (profili sismici a riflessione o rifrazione, prove sismiche in foro, MASW, ESAC, HVSR, ecc) e geognostiche (sondaggi, preferibilmente a carotaggio continuo, CPT, DPSH, ecc), che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti per valutare l'entità del/dei contrasti di rigidità sismica tra coperture e bedrock sismico o entro le coperture stesse. Nelle zone di bordo valle è necessaria, in aggiunta, una ricostruzione bidimensionale con prove geofisiche di superficie del tipo sismica a rifrazione o a riflessione.

4.5 Fattibilità in aree classificate a pericolosità S3 per individuazione di zona stabile suscettibile di amplificazione locale con fattore di amplificazione Fa 01-05 > 1,4, terreni scadenti e instabilità di versante quiescente sul patrimonio edilizio esistente. La fattibilità degli interventi sul patrimonio edilizio esistente (in aree classificate in classe di pericolosità sismica S3) è subordinata all'esecuzione di interventi di miglioramento e adeguamento sismico, in coerenza con le NTC 2018, punto 8.4. Sono fatti salvi gli interventi di riparazione o che non incidono sulle parti strutturali degli edifici.

4.6 Fattibilità S3 / Edifici strategici, rilevanti e adibiti a pernottamento. Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locale per alto contrasto di impedenza sismica fra copertura e substrato (classe di pericolosità S3), definita mediante studi di microzonazione di livello 2 o 3 (FA_0.1-0.5>1,4), la fattibilità degli interventi di realizzazione o ampliamento di edifici strategici o rilevanti, ricadenti nelle classe d'indagine 3 o 4 e di edifici a destinazione residenziale, ricadenti in classe d'indagine 4, come definite dal regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/ R/2022 è subordinata alla valutazione dell'azione sismica (NTC 2018, paragrafo 3.2), da parte del progettista, mediante specifiche analisi di risposta sismica locale RSL (in conformità NTC 2018, paragrafo 3.2.2 e paragrafo 7.11.3), da condurre in fase di progettazione.

4.7 Classe di indagine 3. La fattibilità degli interventi di nuova costruzione o ampliamento di edifici a destinazione d'uso residenziale o comunque verso funzioni in cui sia previsto il pernottamento, ricompresi in classe di indagine 3, come definita dal regolamento di attuazione di cui al DPGR 1/R/2022, per i contesti in cui la sismostratigrafia di riferimento sia limitata ad alcune decine di metri di spessore e conseguentemente inseriti in pericolosità sismica S3 per amplificazioni stratigrafiche, è subordinata alla valutazione dell'azione sismica mediante analisi di risposta sismica locale (RSL) ed all'esecuzione di opportune indagini geofisiche, dirette o indirette, le quali consentano la ricostruzione dell'andamento delle Vs in funzione della profondità. Dette indagini devono essere adeguate a fornire un modello geologico e geofisico del sottosuolo coerente, in relazione alla situazione geologica del sito con particolare riguardo alla parte più superficiale, al fine di individuare la presenza di eventuali importanti livelli di impedenza sismica nello spessore ricompreso tra dal piano di posa delle fondazioni ed il tetto del "bedrock sismico".

4.8 Interventi senza condizioni in aree classificate a pericolosità S3. Sono consentiti senza specifici condizionamenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché tutti gli interventi manutentivi necessari a garantire il corretto funzionamento delle reti dei servizi pubblici e privati, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

5. Aree classificate come zone di rispetto per instabilità e zone di rispetto suscettibili di liquefazione classificate a pericolosità sismica molto elevata S4 e elevata S3. Lo studio di Microzonazione Sismica di livello 3, approvato dal Settore Prevenzione Sismica della Regione Toscana e della Commissione Tecnica Nazione del Dipartimento della Protezione Civile (come da verbale della seduta del 12.04.2023), che contiene un approfondimento relativo alle Zone di Suscettibilità di liquefazione Zs_liq e alle zone di rispetto alla liquefazione ZR_liq basato su analisi e valutazione del potenziale di liquefazione mediante metodologie analitiche e semplificate, così come previsto dalle "Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione", esaurisce, per la sede di piano operativo, quanto richiesto al punto 3.6.1 dell'Allegato A del DPGR 5/R/2020.

Come dettagliato in cartografia della pericolosità sismica locale da MS di livello 3 (tavv. GEO-G..08 fogli nord e sud in scala 1: 10.000) facente parte del quadro conoscitivo della variante al Piano Strutturale in merito alla trasposizione delle zone individuate come soggette a possibilità di liquefazione nelle classi di pericolosità sismica locale di cui al par. C.3 dell'Allegato A del DPGR 5/R/2020, sono stati adottati i seguenti criteri:

Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4):

  • - terreni riconducibili a zone di rispetto per instabilità per liquefazione dinamica con indice del potenziale di liquefazione IL > 15 accertato mediante indagini geognostiche e nel caso mediante studio di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3);
  • - terreni riconducibili a zone suscettibili per instabilità per liquefazione dinamica con indice del potenziale di liquefazione 5 < IL ≤ 15 accertato mediante indagini geognostiche e nel caso mediante studio di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3);

Pericolosità sismica locale elevata (S.3):

  • - terreni riconducibili a zone suscettibili per instabilità per liquefazione dinamica con indice del potenziale di liquefazione 2 < IL ≤ 5 accertato mediante indagini geognostiche e nel caso mediante studio di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3).

5.1 Criteri e prescrizioni di fattibilità per gli interventi in aree classificate come zone di rispetto per instabilità e zone di rispetto suscettibili di liquefazione classificate a pericolosità sismica molto elevata S4 e elevata S3. Lo studio di Microzonazione Sismica di livello 3, approvato dal Settore Prevenzione Sismica della Regione Toscana e della Commissione Tecnica Nazione del Dipartimento della Protezione Civile (come da verbale della seduta del 12.04.2023), che contiene un approfondimento relativo alle Zone di Suscettibilità di liquefazione Zs_liq e alle zone di rispetto alla liquefazione ZR_liq basato su analisi e valutazione del potenziale di liquefazione mediante metodologie analitiche e semplificate, così come previsto dalle "Linee Guida per la gestione del territorio in aree interessate da liquefazione", esaurisce, per la sede di piano operativo, quanto richiesto al punto 3.6.1 dell'Allegato A del DPGR 5/R/2020.

Relativamente alle condizioni e/o criteri di fattibilità sismica per le suddette aree, si prescrive che vengano realizzate indagini geognostiche sitospecifiche e considerazioni geotecniche per il calcolo del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni in maniera sistematica sull'estensione delle verticali accertate mediane le stesse indagini e della distribuzione areale dell'Indice del potenziale di liquefazione, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione" - LIQ, emanate dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica e recepite all'interno delle specifiche tecniche regionali di cui all'o.d.p.c.m.3907/2010, atte e finalizzate alla verifica e al confronto con i valori dell'indice di liquefazione derivati e desunti dagli studi di Microzonazione Sismica di livello 3.

Si prescrive che le verifiche di cui sopra debbano essere realizzate con approfondimenti geognostici (di laboratorio ed in sito) da eseguirsi già in fase di Piano Attuativo e/o PUC (ove questi strumenti di attuazione sia previsti) o, in loro assenza, in fase di progettazione edilizia (rilascio di permesso di costruire, approvazione di opera pubblica, SCIA, ecc), ad integrazione di quanto codificato a livello di NTC_2018 e DPGR n. 1/R/2022, secondo le casistiche di cui al dettaglio riportata nella seguente tabella riepilogativa (le classi di indagine sono quelle definite dal DPGR n. 1/R/2022).

Elementi di pericolosità sismica locale Classi di pericolosità sismica locale Approfondimenti geologici in sede di Piani attuativi/Piani complessi di intervento/PUC/Procedura di approvazione di opera pubblica Approfondimenti geologici in sede di progettazione edilizia
ZR Zona di rispetto per liquefazione con IL > 15 S4 -edifici in classe di indagine 2 CPTU;
-edifici in classe di indagine 3 e 4 CPTU, valutazioni qualitative basate sui fusi granulometrici e per gli edifici strategici e rilevanti prove TXCliq (Prova triassiale ciclica per liquefazione - vedi VEL)
-edifici in classe di indagine 2 CPTU;
-edifici in classe di indagine 3 e 4 CPTU, valutazioni qualitative basate sui fusi granulometrici e per gli edifici strategici e rilevanti prove TXCliq (Prova triassiale ciclica per liquefazione - vedi VEL)
ZR Zona di suscettibile instabilità per liquefazione con 5 < IL ≤ 15 S4 -edifici in classe di indagine 2 CPT;
-edifici in classe di indagine 3 e 4 CPT, valutazioni qualitative basate sui fusi granulometrici e per gli edifici strategici e rilevanti CPTU
-edifici in classe di indagine 2 CPT;
-edifici in classe di indagine 3 e 4 CPT, valutazioni qualitative basate sui fusi granulometrici e per gli edifici strategici e rilevanti CPTU
ZR Zona di suscettibile instabilità per liquefazione con 2 < IL ≤ 5 S3 -edifici in classe di indagine 2 CPT;
-edifici in classe di indagine 3 e 4 CPT, valutazioni qualitative basate sui fusi granulometrici

In caso siano verificate condizioni di rispetto e/o suscettibilità per liquefazione per IL > 5 , la fattibilità è subordinata alla realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità sismica dei terreni in conformità a NTC 2018 punto 7.11.3.4, così come indicato nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Liquefazione", da progettare in funzione degli esiti delle verifiche delle condizioni di liquefazione dei terreni (valori locali del fattore di sicurezza relativo alla liquefazione e dell'Indice del potenziale di liquefazione).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali interventi potranno essere realizzati mediante:

- incremento della densità del terreno;

- compattazione del terreno;

- riduzione del grado di saturazione, con incremento delle pressioni efficaci;

- dissipazione e controllo della pressione dell'acqua;

- controllo della deformazione al taglio e dell'eccesso di pressione neutra.

6. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica media S2. Nelle zone classificate a pericolosità sismica S2 si applicano le condizioni di fattibilità previste al paragrafo 3.6.5 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020.

7. Fattibilità in aree classificate a pericolosità sismica bassa S1. Sono consentite tutte le tipologie di intervento senza specifici condizionamenti per la fase attuativa e/o per la valida formazione dei titoli abilitativi all'attività edilizia, fatto salvo quanto contenuto nelle relative normative di carattere nazionale e regionale.

8. Indicazioni per l'impiego degli spettri caratteristici derivanti dagli studi di MS di livello 3

8.1 Nella progettazione di opere caratterizzate da classe d'uso II (paragrafo 2.4.2 NTC 2018) e ricadenti in classe di indagine 2 di cui al DPGR 1/R/2022, se i valori dei periodi di ritorno di progetto corrispondono a quelli utilizzati per le analisi di livello 3 (475 anni e 50 anni), l'utilizzo degli spettri caratteristici - come disciplinato al par. 3.6.9 dell'Allegato A al DPGR 5/R/2020 - deve essere subordinato alla verifica dei dati sitospecifici in relazione alla densità delle indagini geotecniche e geofisiche utilizzate per la ricostruzione del modello di cui allo studio di microzonazione MS3. Per l'individuazione dello spettro caratteristico associato a ciascuna microzona si può far riferimento alle tavole "Carte degli spettri" (tavv. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5) allegate allo studio di Microzonazione Sismica di livello 3 facente parte degli elaborati di quadro conoscitivo della Variante al PS.

8.2 Per le medesime opere, caratterizzate da differenti periodi di ritorno rispetto a quello utilizzato per lo studio di MS di livello 3, e per le opere ricadenti in classe d'uso I ai sensi delle NTC 2018, il confronto indicato al precedente capoverso è effettuato ricavando lo spettro di risposta elastico in base ai parametri dipendenti (S, Tb e Tc) associati allo spettro caratteristico, combinandoli con i parametri indipendenti (derivanti dalla localizzazione del sito).

Art. 52 Tutela risorsa idrica sotterranea

1. Uso della risorsa idrica. Al fine di favorire il corretto uso della risorsa idrica nonché la riduzione dei prelievi idrici e l’eliminazione degli sprechi, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

• allacciamento alla rete acquedottistica;

• preventiva valutazione del fabbisogno idrico e contestuale verifica di sostenibilità con l’Ente Gestore per gli interventi relativi alle aree di trasformazione che prevedano nuovi insediamenti;

• riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, attraverso il rinnovamento e la sostituzione dei tratti della rete, sulla base delle valutazioni dell’Ente Gestore nell’ambito dell’attuazione dei propri interventi;

• massimizzazione della raccolta e reimpiego delle acque meteoriche per usi compatibili;

• utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi idrici;

• recupero e riciclo delle acque reflue, depurate, per usi compatibili.

2. Qualità della risorsa. Al fine di preservare lo stato qualitativo della risorsa idrica sotterranea e superficiale, gli interventi devono garantire, fatto salvo i soli casi di comprovata impossibilità tecnica:

• l’allacciamento all’infrastruttura fognaria; qualora ciò non fosse possibile è necessario adottare le migliori tecnologie per la depurazione e lo smaltimento dei reflui, nel rispetto degli standard qualitativi richiesti in base al ricettore finale ed in ragione della vulnerabilità idrogeologica;

• l’adozione di specifiche ed adeguate misure di depurazione nel caso di recupero e riciclo delle acque reflue per usi irrigui o nel caso sia prevista la dispersione delle stesse sul suolo o sottosuolo.

3. Interferenze con la falda. Al fine di valutare l'eventuale impatto quantitativo e qualitativo sulle acque sotterranee connesso a nuove infrastrutture interrate, volumi interrati nonché opere strutturali e fondali che possano interagire con la falda, deve essere predisposto un appropriato quadro conoscitivo ante operam, che contenga i dati idrogeologici di sito necessari per delineare la fattibilità dell’intervento per la fase di corso d’opera e post opera, ed individuare eventuali misure di mitigazione e monitoraggio, nell’ottica della tutela della risorsa stessa.

4. Criteri generali di fattibilità connessi a problematiche inerenti la risorsa idrica. I criteri di fattibilità, le particolari limitazioni, condizioni o prescrizioni derivano da quanto stabilito al paragrafo 3.5 dell’allegato A della delibera di Giunta Regione Toscana 31/2020 , fatto salvo i disposti normativi dei piani sovraordinati.

4.1 Opere interrate. Per gli interventi che prevedono strutture sotterranee di rilevanza (parcheggi interrati multipiano, opere di presidio di fronti di scavo, sottopassi, ecc.) in fase di progettazione devono essere condotti specifici studi per la valutazione dell’impatto sulla dinamica di flusso della falda e sulla qualità della risorsa, che prevedano una modellazione idrogeologica a fronte delle potenziali modifiche alle dinamiche di flusso correlabili alle configurazioni dello stato ante-operam, di cantiere e post-operam.

Al verificarsi di situazioni di significative interferenze si deve provvedere alla progettazione di specifiche opere di mitigazione.

5. Criteri di fattibilità in relazione alle condizioni di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea. La classificazione di vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea è definita nella “Carta delle aree con problematiche idrogeologiche e della vulnerabilità della falda” (tavv. GEO-G.06) facente parte del quadro conoscitivo ella variante al Piano Strutturale.

5.1 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità “molto elevata (EE)” e “da molto elevata ad elevata (EE_E)”.

In tali aree si prescrive, in linea di massima, che venga escluso l’insediamento di infrastrutture e/o attività potenzialmente inquinanti: discariche di R.S.U.; stoccaggio di sostanze inquinanti; depuratori; depositi di carburanti; pozzi neri a dispersione; spandimenti di liquami, etc.

Le fognature dovranno essere realizzate con manufatti e/o sistemi che garantiscano dallo sversamento di reflui nel terreno. Sono fatti salvi aggiornamenti legislativi in merito.

Deroghe a queste linee di indirizzo potranno essere realizzate nel caso che:

• si dimostri la necessita, in rapporto a esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque la previsione in tali zone;

• vengano eseguite specifiche indagini geognostiche ed idrogeologiche che accertino situazioni locali di minore vulnerabilità intrinseca delle falde; a tal fine dovranno essere misurate le permeabilità dei livelli posti al di sopra dell’acquifero, calcolando sperimentalmente il “tempo di arrivo” di un generico inquinate idroveicolato.

5.2 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità “da elevata a alta (E_A)” e “alta (A)”. Per le aree con presenza di depositi alluvionali terrazzati e/o detriti di falda si dovrà propendere per le stesse prescrizioni fatte per le aree classificate a vulnerabilità da molto elevata ad elevata (EE_E).

5.3 Criteri di fattibilità per le aree classificate a vulnerabilità “media (M)”. Nelle zone definite a vulnerabilità media (M) le infrastrutture e le opere potenzialmente inquinanti potranno essere autorizzate di norma solo in seguito a specifiche indagini idrogeologiche finalizzate alla valutazione della locale situazione e del rischio di inquinamento.

Art. 53 Aree per opere di mitigazione e gestione del rischio idraulico

1. Negli elaborati cartografici &quotDisciplina dei suoli e degli insediamenti&qout sono individuate, con apposito segno grafico, le casse di espansione realizzate o in corso di realizzazione all’interno del territorio comunale e di seguito elencate:

• Cassa d’espansione in destra idraulica del Rio Cignolo

• Cassa d’espansione in sinistra idraulica del Rio Cigna a Borgo Magrignano (in corso di realizzazione)

• Casse di espansione sul Rio Maggiore

• Casse di laminazione Sul T. Felciaio e T. Querciaio

In tali aree non sono consentite nuove edificazioni e/o trasformazioni edilizie e morfologiche, se non strettamente correlate alla funzionalità idraulica dell’opera.

Sono consentite trasformazioni volte a migliorare la fruibilità pubblica di tali aree, quali ad esempio la realizzazione di percorsi ciclo pedonali. Ogni trasformazione o programma d’uso di tali aree dovrà essere valutata ed autorizzata dall’autorità idraulica competente.

2. A seguito degli eventi alluvionali del 9 e 10 settembre 2017, la Regione Toscana ha redatto un piano di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico, che ha interessato significativamente il territorio del Comune di Livorno. (Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 482/2017).

Gli interventi previsti sono riportati nelle tavole T9.1, T9.2, T9.3 dell’elaborato IDR A01 Allegato 1 “Elaborati studio idraulico PS 2019” del Piano Strutturale; il loro stato di attuazione alla data di adozione del presente piano è riportato nell’elaborato IDR A02 Allegato 2 “Stato di attuazione degli interventi di gestione del rischio idraulico” del Piano strutturale.

Nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere connesse alla mitigazione del rischio idraulico, laddove non ancora completate, non possono essere realizzati interventi di nuova edificazione (NE); per gli edifici esistenti ricompresi in dette aree sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria (MO), manutenzione straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RRC).

Art. 54 Condizioni per l’uso sostenibile delle risorse ambientali

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente articolo:

  • a) i Piani Attuativi previsti dal presente Piano Operativo soggetti a VAS ai sensi delle vigenti norme statali e regionali;
  • b) i Piani Attuativi non soggetti a VAS ed i Progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121 della L.R. 65/2014 previsti dal presente Piano Operativo, relativi a interventi di trasformazione e/o riqualificazione degli assetti insediativi comportanti:

• interventi di trasformazione relativi a insediamenti residenziali, o direzionali di SE pari o superiore a 1.200 mq;

• la realizzazione di strutture commerciali di media distribuzione;

• nuovi insediamenti industriali-artigianali o ampliamento di insediamenti esistenti comportanti incremento della SC superiore al 20% dell’esistente e/o incremento della capacità produttiva dello stabilimento produttivo da attuare mediante interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia

• programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale con valore di piano attuativo di cui all’art. 142 delle presenti Norme

• interventi di riconversione funzionale di insediamenti produttivi artigianali in territorio rurale (TRp) soggetti a PUC ai sensi dell’art. 164 delle presenti Norme.

  • c) I piani e programmi di settore di competenza comunale soggetti a VAS

2. Per le Aree di Trasformazione degli assetti insediativi, di cui all’art.119 delle presenti Norme, in attuazione e/o ad integrazione di quanto disciplinato al presente articolo, sono stabilite specifiche condizioni di mitigazione e sostenibilità ambientale contenute nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale” di cui all’elaborato QPN.01.A parte integrante delle presenti Norme.

3. Per i piani attuativi, piani e programmi soggetti a VAS, di cui alle lettere a) e c) del precedente comma 1, il relativo rapporto ambientale (o documento preliminare di VAS) dovrà contenere l’analisi e la verifica della trasformazione prevista rispetto ai principi e criteri di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di VAS;

4. I Piani Attuativi non soggetti a VAS e progetti Unitari Convenzionati di cui alla lettera b), del precedente comma 1 dovranno essere corredati di specifico elaborato, così come disciplinato al precedente articolo 21, contenente l’analisi delle risorse del territorio interessate dalla trasformazione e l’individuazione delle misure/soluzioni adottate per l’applicazione delle condizioni di sostenibilità ambientale di cui al presente articolo e delle specifiche disposizioni contenute nelle relative “schede normative e di indirizzo progettuale”, laddove presenti. Il grado di approfondimento delle valutazioni sarà commisurato alla tipologia e all’entità delle azioni di trasformazioni previste da ciascun Piano/Progetto.

5. La declinazione delle misure e delle condizioni di sostenibilità ambientale di cui al presente articolo potrà essere definita più nel dettaglio mediante apposite Regole Applicative che costituiranno complemento al Piano Operativo.

6. In attuazione dei principi e delle condizioni di sostenibilità ambientale di cui al presente articolo nonché delle Linee Guida per l’edilizia sostenibile della Regione Toscana, e’ demandata al Regolamento Edilizio comunale l’applicazione e declinazione delle condizioni di sostenibilità ambientale per gli interventi edilizi non ricompresi nelle casistiche di cui al comma 1.

7. Per i progetti di opera pubblica di competenza comunale le condizioni di sostenibilità ambientale stabilite al presente articolo si applicano in coordinamento con le Linee Guida per la qualità dello spazio pubblico- Carta Strategica della sostenibilità urbana di cui all’Allegato D delle presenti Norme, fatte salve le specifiche diposizioni normative di settore e la normativa in materia di opere pubbliche . A tal fine la presente disciplina dovrà orientare la definizione dei capitolati e dei documenti preliminari alla progettazione (DPP) delle opere pubbliche.

8. Condizioni generali per l’uso sostenibile delle risorse:

• nell’individuazione delle tipologie produttive/tecnologie di produzione che insisteranno nelle aree di nuova previsione (sia nuova edificazione che recupero), dovranno essere privilegiate quelle caratterizzate da ridotte emissioni inquinanti, minori consumi in termini di risorse (sia idriche, che energetiche), prevedano il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti;

• i nuovi insediamenti a destinazione produttivo-commerciali-direzionali dovranno svilupparsi in riferimento al modello APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate) della Regione Toscana, che prevedono tecnologie ambientali e soluzioni gestionali che consentono di minimizzare gli impatti ambientali diretti ed indiretti delle attività produttive: riduzione di emissione di gas serra, adattamento ai mutamenti climatici, produzione di energia da fonti rinnovabili, riduzione dei rifiuti, tutela della risorsa idrica, ecc.

• nella progettazione degli interventi edilizi dovranno essere prese a riferimento le Linee Guida per l’edilizia sostenibile della Regione Toscana;

• promuovere la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e l’efficienza ecologica degli edifici, in chiave di risparmio e di produzione energetica;

• nelle aree ove la previsione possa incrementare una situazione di squilibrio in atto della risorsa idrica o generare situazioni di criticità della risorsa idrica è necessario rispettare i seguenti criteri generali, oltre a quelli già previsti dalla pianificazione di bacino:

• la fattibilità degli interventi è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di eliminazione o mitigazione dello stato di rischio idrogeologico accertato o potenziale, tenuto conto della natura della trasformazione e delle attività ivi previste;

• la fattibilità degli interventi è subordinata a contenere i possibili rischi d'inquinamento.

• prevenire e mitigare l’inquinamento luminoso: qualsiasi intervento di nuova edificazione e riuso dovrà essere progettato e realizzato secondo criteri atti a prevenire/contenere qualsiasi forma di inquinamento luminoso, mediante l’attuazione della normativa regionale di settore e relative linee guida di cui alla Del.GR 962/2004 (Linee Guida per la progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna). Tale obiettivo risulta importante sia ai fini di salute pubbliche, che di risparmio energetico che di riduzione del disturbo alla componente ecosistemica ed in particolare faunistica del territorio.

9. Condizioni specifiche nell’uso delle risorse ambientali

Aria

• prevedere idonea piantagione di specie arboree con capacità di assorbimento di inquinanti gassosi e di deposizione di materiale particolato fine

• favorire l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici attraverso l’intensificazione della rete di trasporto pubblica.

• favorire l’utilizzo di biciclette (installazione di posteggi, realizzazione di parcheggi per bici, implementazione della rete di piste ciclabili).

• favorire l’utilizzo di veicoli elettrici mediante l’installazione di colonnine di ricarica.

• limitazione della circolazione per i veicoli maggiormente inquinanti.

• in fase di cantiere adottare tutti gli accorgimenti atti a minimizzare l’emissione di polveri (D. Lgs. 155/2010 art. 11 comma 1 lettera h).

• prevedere specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di ACS che comportino emissioni in atmosfera nulle (ad es. pompe di calore e pannelli solari termici).

Energia

• attuare interventi volti al miglioramento della prestazione energetica degli edifici (riduzione dell’energia primaria non rinnovabile e utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia).

• attuare misure per il controllo bioclimatico degli edifici, per l’ombreggiamento e il controllo della radiazione solare, per aumentare la ventilazione naturale e il raffrescamento, per migliorare l’isolamento termico anche con materiali innovativi e adottando misure e soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale (quali utilizzo delle infrastrutture verdi, falde freatiche, corpi idrici superficiali e sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque piovane e di quelle grigie).

• promuovere la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili

• promuovere l’efficienza ecologica degli edifici in chiave di risparmio e di produzione energetica

Acqua

• utilizzare le migliori tecniche disponibili per la realizzazione dei sistemi di collettamento di acque nere, miste o bianche. Favorire gli interventi funzionali al recupero delle acque meteoriche.

• verificare la disponibilità della risorsa idrica con gli Enti preposti

• rendere maggiormente efficiente la rete acquedottistica comunale, al fine di ridurre la differenza tra acqua distribuita e acqua effettivamente consumata a valori tecnicamente accettabili.

• valutare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica per:

- la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

- la raccolta e impiego delle acque meteoriche per usi compatibili.

- l’utilizzo delle migliori tecnologie

- apparecchiature per la riduzione dei consumi idrici

Rifiuti

• favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi.

• il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a:

- valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti (urbani e speciali) che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;

- prevedere nell’ambito della trasformazione le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.

• adozione di buone prassi in relazione alla produzione di rifiuti correlati ad attività di costruzione, demolizione, ristrutturazione, ecc., quali:

• criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti (ISPRA)

• prassi di riferimento UNI/PdR 75:2020 “Linee guida per la decostruzione selettiva e il recupero dei rifiuti nell’ottica di economia circolare”, che definisce una metodologia operativa per la decostruzione selettiva che favorisca il recupero (riuso e riciclo) dei rifiuti derivanti dalla costruzione e demolizione.

• attuazione delle azioni individuate e proposte nel documento “Blu Livorno -miglioramento dell’utilizzo della costa”, parte integrante del Quadro Conoscitivo del PO , elaborato QCD.A2.2 volte al miglioramento della gestione dei rifiuti lungo la costa.

Suolo, ecosistemi, biodiversità

• contenere il consumo e l’impermeabilizzazione del suolo, quale bene pubblico da salvaguardare. Localizzare gli interventi con l’obiettivi di mantenere la massima continuità delle superfici permeabili internamente alle aree di trasformazione e rispetto alla presenza di aree inedificate circostanti;

• realizzare interventi di desigillazione dei suoli e promuovere l’utilizzo di superfici drenanti e permeabili nelle aree di sosta e parcheggi;

• attuare la massima tutela e valorizzazione delle sistemazioni idraulico agrarie quali terrazzamenti, ciglionamenti e lunette, muri a retta, fossi e canalette di scolo, reticolo idrografico e rete scolante principale e secondaria;

• mantenere gli elementi di maggiore naturalità e le infrastrutture verdi del territorio rurale, quali arbusteti, siepi, filari alberati, boschetti;

• mantenere gli ecosistemi fluviali e torrentizi e le relative formazioni ripariali. Individuare e tutelare una fascia di rispetto fluviale da non destinare a nuovi consumi di suolo;

• evitare qualsiasi alterazione degli ecosistemi costieri, mantenendo e riqualificando eventuali tratti di costa interni alle aree da trasformare;

• evitare l’uso di specie vegetali aliene e invasive nell’allestimento del verde pubblico e privato;

• Massima valorizzazione della fase di progettazione del verde pubblico e privato al fine di perseguire la migliore ambientazione ed un corretto inserimento paesaggistico delle previsioni.

Ultima modifica 31.07.2023 - 09:05